Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32169 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32169 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di Cassazione, NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 settembre 2023 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronunzia con la quale il Tribunale cittadino aveva condannato COGNOME NOME alla pena di giustizia per il reato di furto pluriaggravato in danno di COGNOME NOME.
Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l’imputato con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, contenente i motivi che seguono.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge quanto alla utilizzabilità del verbale di fermo e delle dichiarazioni rese da COGNOME NOME.
In particolare, la difesa lamenta che il giudizio di penale responsabilità dell’imputato si è fondato anche sulle dichiarazioni etero accusatorie contenute nel
verbale di fermo del coimputato COGNOME, per cui si è proceduto separatamente, e nelle sommarie informazioni testimoniali rese da quest’ultimo, atti acquisiti ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. senza che sia stata in concreto verificata la impossibilità sopravvenuta di ripetizione dell’atto nel contraddittorio dibattimentale.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La condanna confermata nei confronti del ricorrente deve ritenersi relativa alla ipotesi del furto semplice non potendosi considerare formulato un giudizio di penale responsabilità nei suoi confronti anche in relazione alle contestate aggravanti, con la conseguenza che il reato doveva considerarsi estinto prima della sentenza di secondo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1. Quanto alla utilizzabilità dei contenuti del verbale di fermo, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte territoriale non ha operato alcun riferimento alle circostanze di fatto in esso contenute, ai fini della formulazione del giudizio di penale responsabilità.
Ha infatti espressamente chiarito che il verbale di fermo è ” atto non ripetibile legittimamente acquisito ai sensi dell’art. 431 lett. B) cod. proc. pen. al fascicolo per il dibattimento, documentante l’attività svolta dalla Polizia Giudiziaria nelle circostanze verbalizzate non utilizzato ai fini della ricostruzione dei fatti, nella parte relativa alle dichiarazioni di COGNOME.”
Anche il Tribunale, all’udienza dibattimentale del 10 luglio 2020 aveva acquisito il verbale di fermo “in relazione al fatto storico ivi documentato.”
Si tratta, infatti, di un’acquisizione che è espressamente prevista dalla disposizione citata – in quanto atto irripetibile – in relazione all’attività di poli giudiziaria svolta (nel caso di specie fermo di indiziato di delitto), restando senz’altro esclusa la utilizzabilità degli apporti dichiarativi ivi contenuti.
1.2. Quanto poi alla acquisizione delle dichiarazioni etero accusatorie del coimputato COGNOME, rese nella fase delle indagini alla presenza del difensore, la sentenza ha correttamente applicato l’art. 512 comma primo cod. proc. pen., come richiamato dall’art. 513 comma secondo cod. proc. pen., con riferimento alle dichiarazioni rese da persona imputata in procedimento connesso a norma dell’art. 12 comma primo lett. a) cod. proc. pen.
Al riguardo si evidenziano le seguenti sequenze procedimentali:
era stato disposto l’esame del coimputato COGNOME con citazione per l’udienza del 23 ottobre 2020 con esito negativo;
-nel corso delle udienze del 5 marzo 2021, 25 maggio 2021, 25 febbraio 2022, 16 giugno 2022 gli accertamenti svolti dalla Polizia RAGIONE_SOCIALE Roma Capitale, anche attraverso l’Amministrazione Penitenziaria, non avevano consentito di rintracciare il coimputato;
all’udienza del 23 settembre 2020 il Tribunale, preso atto della irreperibilità di COGNOME, aveva acquisito le dichiarazioni dallo stesso rese nella fase delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di letture di atti ex art. 512 cod. proc. pen., l’irreperibilità del testimone integra il presupposto della sopravvenuta impossibilità di assunzione della prova in dibattimento solo nel caso di effettiva impossibilità di notificare la citazione a comparire in giudizio, ovvero quando risulti impossibile assicurare la presenza del teste in udienza, a seguito dell’infruttuoso esperimento di tutti gli adempimenti a tal fine imposti dalla legge (Sez. 6 n. 35579 del 29/04/2021, Rv. 282182).
La Corte territoriale ha esaustivamente indicato tutti gli accertamenti svolti ai fini del rintraccio del dichiarante (p.7), ben potendosi ritenere che la impossibilità di ripetizione delle dichiarazioni nelle forme dei contraddittorio dibattimentale sia dipesa da circostanze imprevedibili al momento in cui erano state rese le dichiarazioni medesime.
1.3. Infondata, infine, è la ulteriore censura in cui si articola il primo motivo, nella parte in cui lamenta l’assenza di riscontri alle dichiarazioni etero accusatorie rese da COGNOME.
La sentenza impugnata, con motivazione in fatto immune da vizi logici, ha correttamente individuato gli elementi di riscontro alla chiamata in correità di COGNOME, che aveva individuato l’attuale ricorrente quale “mandante” del furto di libri di cui egli era stato l’esecutore materiale unitamente alla coniuge COGNOME.
1.3.1. In primo luogo, ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa COGNOME, collezionista di libri antichi, che ha riferito:
di avere conosciuto il ricorrente circa un anno prima dei fatti in quanto COGNOME, titolare di una rivendita di orologi, si era incuriosito vedendolo passare dinanzi al negozio carico di pacchi contenenti libri da spedire;
una mattina, mentre chiacchierava con COGNOME, si era inserita nel loro dialogo, accompagnata da una donna straniera, una terza persona (soggetti successivamente identificati e riconosciuti nei complici COGNOME e COGNOME), la quale gli aveva detto “Bravo, così si fa”;
nei giorni successivi presso la sua abitazione era avvenuto il furto ad opera di COGNOME e COGNOME;
a distanza di pochi giorni dal furto, la persona offesa, avendo intuito che la coppia di coniugi fosse l’esecutrice materiale del furto organizzato e ideato da COGNOME, nel recarsi all’Ufficio Postale non aveva percorso la strada davanti al negozio dell’imputato, ma il marciapiede del lato opposto;
COGNOME, uscito dal negozio e attraversata la strada, gli si era avvicinato chiedendogli del furto e del valore dei beni sottratti e COGNOME aveva replicato, sottintendendo che lui fosse l’autore del furto, che il valore era alto e che gli avrebbe fruttato una “percentuale alta”;
il giorno successivo COGNOME aveva raggiuto COGNOME nell’esercizio commerciale riferendogli nel corso di una conversazione (oggetto di registrazione) tutti i suoi sospetti sul suo coinvolgimento nel furto dei libri al fine anche di sollecitarne una reazione.
È la stessa persona offesa ad avere evidenziato il rapporto di conoscenza sussistente tra COGNOME e COGNOME, rapporto verificato proprio nell’incontro per strada qualche giorno prima del furto, riscontrando dunque le dichiarazioni etero accusatorie del secondo nei confronti del primo.
1.3.2. Le dichiarazioni del COGNOME, nella parte in cui ha indicato COGNOME quale suo complice, sono state inoltre riscontrate anche dagli accertamenti di PG che hanno confermato una serie di particolari identificativi riferiti dal COGNOME in relazione alla persona del COGNOME.
Questa Corte, pronunziandosi sulla valutazione degli elementi di riscontro alle chiamate in correità, ha costantemente affermato che i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all’imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova “autosufficiente” perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità. (Sez.2, n. 35923 del 11/07/2019, Rv. 276744).
Il secondo motivo, relativo alla intervenuta estinzione del reato per il decorso dei termini prescrizionali, è manifestamente infondato.
Il reato contestato è quello di furto pluriaggravato (artt. 624, 625 nn.2 e 4, 61 nn.5 e 7 cod. pen.) e le sentenze di merito hanno riconosciuto la sussistenza delle plurime circostanze aggravanti contestate; il reato risulta commesso in data 8 febbraio 2016.
Considerando i termini prescrizionali massimi previsti per il reato contestato, pari ad anni 12 e mesi 6, gli stessi matureranno alla data dell’8 agosto 2028.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma 10 luglio 2024