Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22533 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22533 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Catanzaro avverso l’ordinanza del 23/12/2024 del Tribunale del riesame di Catanzaro letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sost
Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto che il ricorso sia rigettato
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23 dicembre 2024, il Tribunale del riesame di Catanzaro, a seguito dell’annullamento con rinvio dell’ordinanza del 28 maggio 2024 del medesimo Tribunale, disposto dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione, con sentenza del 24 ottobre 2024, ha annullato, in accoglimento dell’impugnazione, l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari di Catanzaro per l’effetto revocando la misura custodiale in carcere nei confronti di NOME COGNOME COGNOME
1.1. All’esito del giudizio rescindente, la Quinta Sezione di questa Corte, accoglien alcune delle censure proposte con il primo motivo di ricorso, rileva che:
(p-
-l’affermazione relativa alla sussistenza dei gravi indizi circa la partecipazione di NOME COGNOME all’omicidio di NOME COGNOME, avvenuto nel marzo del 2010, trova giustificazione nella convergenza delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, NOME COGNOME NOME COGNOME la cui conoscenza dei fatti sarebbe soltanto indiretta, avendo riferito informazioni mutuate da soggetti terzi, direttamente coinvolti nella vicenda oppure, a loro vol portatori di conoscenze acquisite de relato;
. -colgono nel segno le censure formulate in ordine alla vocazione delle dichiarazioni d Moscato ad assurgere alla dignità indiziaria, in ragione della convergenza del suo narrato co quello del collaboratore COGNOME, non coincidendo le ricostruzioni in ordine al numero e all’ident del gruppo di fuoco responsabile dell’omicidio ed essendo altresì in contrasto con quanto riferi da uno dei testimoni oculari del delitto;
-è mancata la necessaria individuazione della fonte delle conoscenze de relato, introdotte dal collaboratore COGNOME, ai fini del vaglio della attitudine a costituire valido riscont medesime rispetto a quelle di COGNOME, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza legittimità in primis, Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255143 – atteso che, e ssendo le dichiarazioni di COGNOME frutto di doppio passaggio informativo, il Tribunale, c una inferenza di tipo meramente probabilistico, ha ritenuto di individuare la fonte di informazi genetica in NOME COGNOME, e non in COGNOME, pure indicato alternativamente da Arena qua possibile fonte di COGNOME, sua fonte diretta. Così opinando, non sarebbe tuttavia stato dissolt dubbio che la fonte de relato sia individuabile in NOME COGNOME ossia la stessa persona dalla quale COGNOME ha mutuato le sue conoscenze;
-alle descritte carenze motivazionali, non può sopperire il tentativo di svincolare valutazione del compendio probatorio dai principi richiamati, evocando la circolazione in ambit associativo delle informazioni acquisite e riferite da COGNOME, che, in tesi, riguarderebbero la associa tiva e sarebbero state apprese in qualità di componente del sodalizio.
Alla luce delle esposte considerazioni, è stato disposto l’annullamento dell’ordinanz impugnata, con rinvio per un nuovo esame al Tribunale del riesame di Catanzaro.
1.2. In sede rescissoria, il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento del riesame, h disposto l’annullamento del provvedimento del giudice delle indagini preliminari, osservando che:
-l’editto accusatorio ipotizza che NOME COGNOME COGNOME quale organizzatore ed esecutore materiale, deputato a fornire appoggio logistico alla fuga dei killers di NOME COGNOME, tra cui il coindagato NOME COGNOME sia concorrente nell’omicidio di COGNOME, avvenuto a Vibo Valentia in data 11 marzo 2010 ed assassinato nell’ambito della strategia criminale del cla COGNOME e della cosca COGNOME, su posizioni avverse a quella dei COGNOME, di cui la vittima fiduciario, sodale di NOME COGNOME nell’attività di estorsione sul territorio vibese;
-l’agguato, avvenuto nel cortile della casa di Palumbo, alla presenza delle figlie de vittima, fu realizzato mediante colpi esplosi da calibro 9×21 e 9×29, armi che, insieme a bosso e caricatore, erano state trovate all’interno di una Fiat Uno, completamente bruciata;
-a distanza di anni, a carico dell’odierno indagato sono state rese dichiarazioni da du collaboratori di giustizia, NOME COGNOME e NOME COGNOME entrambi organici a contest mafiosi operanti nell’ambito della ‘ndrangheta operante nel territorio di Vibo Valentia;
-positiva risulta la valutazione circa l’attendibilità intrinseca di COGNOME, il quale dichiarazioni anche auto-accusatorie, in ordine all’attività della cosca COGNOME, per ave fatto parte nel periodo in questione. Invero, la sua attendibilità risulta anche positivam effettuata all’esito dei procedimenti Lybra, Romanzo criminale, Rimpiazzo e Gringia. Come analogo giudizio di attendibilità è stato formulato riguardo ad COGNOME, della cosca dei COGNOME, che si è auto-accusato di gravi delitti di sangue ed ha dato conto della propria sce collaborativa e delle ragioni di tale percorso;
-non sortisce invece esito positivo la ricerca di riscontri individualizzanti della propalazi di Moscato, che, nel corso di una serie di interrogatori, ha riportato quanto appreso da NOME COGNOME e NOME COGNOME, a loro volta direttamente coinvolti nei fatti: all’esito delle c ricevute, ha narrato di avere appreso che l’omicidio di COGNOME era stato commesso da NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME con il supporto logistico di NOME COGNOME in seguito avendo aggiunto che anche NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano partecipato al delitto.
Ciò premesso, è stato escluso, in sede di rinvio, che le dichiarazioni di NOME COGNOME potessero valere da riscontro individualizzante rispetto alle propalazioni di Moscato: annot Tribunale che, nel ricevere, tramite Pardea, notizia dell’omicidio di Palumbo e non avendo avuto contezza della fonte genetica delle sue conoscenze, COGNOME ha ipotizzato due canali alternativi d informazione.
In prima battuta, nel dire di avere saputo dell’omicidio da NOME COGNOME, NOME COGNOME ha precisato che, in tesi, questi era stato messo a conoscenza del fatto di sangue da NOME COGNOME sulla base degli strettissimi rapporti che poteva vantare con i COGNOME sempre in via ipotetica, l’informazione poteva essere giunta attraverso NOME COGNOME medesima fonte di COGNOME – che aveva condiviso con COGNOME un periodo di detenzione in epoca successiva all’omicidio di COGNOME, quando era possibile avesse ottenuto le confidenze sul delitto.
Nel corso degli interrogatori del 12 giugno 2020 e del 18 febbraio 2022, COGNOME ha riferit in primis, di non essere in grado di indicare l’origine della notizia appresa da COGNOME; in seconda battuta, ha ipotizzato che il canale di NOME COGNOME fosse NOME COGNOME opinando che COGNOME non avrebbe potuto ottenere una informazione così riservata all’interno del carcere e successivamente, in contraddizione con quanto testé detto, aveva sostenuto che, nei periodi di
detenzione, capita di essere edotti di fatti del genere, essendo possibile che COGNOME avess appreso da COGNOME durante la restrizione carceraria, del delitto COGNOME.
Il Tribunale, alla luce del quadro tratteggiato e sulla scorta della impossibil individuare con certezza la fonte primaria delle informazioni ottenute da Arena, ha escluso ch le sue dichiarazioni fossero idonee a riscontrare le propalazioni di Moscato, in ragione de precipua impossibilità di fugare il rischio che esse provenissero da un’unica fonte rispetto a qu di Moscato, disponendo l’annullamento dell’ordinanza, con la revoca della misura cautelare nei confronti di NOME COGNOME
È stato interposto ricorso per cassazione dal Pubblico ministero di Catanzaro, di seguit sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Anteponendo un’ampia premessa alla esposizione dei motivi di censura, il ricorrente afferma che COGNOME sarebbe stato a perfetta conoscenza dell’omicidio COGNOME, avendo appreso di tale accadimento nel corso di un summit mafioso con NOME COGNOME e NOME COGNOME che gli avevano confessato il loro coinvolgimento nel fatto, cui avrebbero concorso anche NOME COGNOME e NOME COGNOME. Quali esecutori materiali, NOME COGNOME e NOME COGNOME ave indicato NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
·Sulla base delle dichiarazioni di NOME COGNOME, i mandanti dell’omicidio COGNOME risultavano essere NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, mentre gli esecut materiali dovevano individuarsi in NOME COGNOME NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME: la fonte di conoscenza di NOME era rappresentata da NOME COGNOME.
.COGNOME aveva ipotizzato che COGNOME ne avesse avuto conoscenza da NOME COGNOME alla luce del ruolo di vertice all’interno dell’organizzazione che, rispettivamente, rivestivano NOME COGNOME e lo stesso COGNOME, tale da giustificare la circolazione delle informazioni affere contesto criminale. Si tratterebbe di quel bagaglio comune di conoscenze, caratterizzante la persona organica al clan che, in quanto tali, non postulano la necessità di riscontri.
L’ipotetica, alternativa indicazione circa la provenienza delle informazioni da NOME COGNOME nel periodo di detenzione con Pardea, deve leggersi come mero scrupolo che COGNOME aveva mostrato nel riferire di ogni possibile altro canale informativo, al fine di off panorama completo delle sue conoscenze.
‘In altra prospettiva, il ricorrente segnala che il collaboratore di giustizia NOME COGNOME aveva riferito che NOME COGNOME, alla presenza di NOME COGNOME, gli chiese di fare sparire NOME COGNOME, alla cui eliminazione era interessato anche NOME COGNOME, ma egli rispose negativamente, dicendo che, prima di COGNOME, occorreva fare sparire il suo dominus NOME COGNOME. Nell’ambito di successive dichiarazioni, NOME COGNOME aveva detto che NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano ammesso davanti a lui di essere stati
autori dell’assassinio di COGNOME avvenuto con l’aiuto di NOME COGNOME ed al fine di consegu il predominio sulla cosca di riferimento.
Inoltre, sulla base delle dichiarazioni di NOME COGNOME, sarebbe emersa l’attivi estorsiva svolta da NOME COGNOME, attuata per conto di NOME COGNOME, in relazione alla quale COGNOME stesso aveva ricevuto una richiesta di denaro in relazione alla gestione di u appalto che si era aggiudicato. Con specifico riferimento all’omicidio di COGNOME, egli sareb stato a conoscenza della dinamica, indicandone il coinvolgimento, quali mandanti, dei COGNOME e dei COGNOME, avendo appreso da NOME COGNOME e NOME COGNOME oltre a NOME COGNOME e NOME COGNOME che NOME COGNOME, per vendicare la morte del suo uomo COGNOME, aveva fatto uccidere NOME COGNOME.
2.2. Preso atto dell’intervenuto annullamento, da parte della Quinta Sezione, con riferimento a criticità in ordine a riscontri individualizzanti circa il coinvolgimento di Vit omicidiari di cui si tratta, il ricorrente sostiene che:
-le dichiarazioni di COGNOME, apprese da COGNOME, consentirebbero di collocare la presenza di NOME COGNOME COGNOME insieme a COGNOME, sul luogo dei fatti;
-le dichiarazioni di NOME COGNOME riguarderebbero il coinvolgimento dell’esecutore material COGNOME, del concorrente NOME COGNOME e di NOME COGNOME.
2.3. Alla luce di tali considerazioni, ci si duole di:
Vizio di motivazione in ordine alla qualificazione delle chiamate di reità del collabora COGNOME, non trattandosi, in tesi, di dichiarazioni de relato, ma essendo espressione del patrimonio conoscitivo proprio degli esponenti della cosca, punto in ordine al quale il giudice rinvio non avrebbe provveduto a colmare la relativa lacuna motivazionale.
In tale prospettiva, costituirebbe patrimonio di conoscenza delle cosche COGNOME e COGNOME, coinvolte in una serie di fatti di sangue a cui «può sicuramente ricondursi quella ai danni di COGNOME NOME», emersi nell’ambito di vari procedimenti penali, anche a carico di NOME COGNOME (pag. 15 ricorso), che COGNOME fosse a conoscenza dei fatti relativi all’omicidio di NOME COGNOME.
·Nell’avviso del ricorrente, l’eliminazione di COGNOME andrebbe lettq falla luce del suo ruolo di uomo di fiducia di NOME COGNOME e dell’attività estorsiva dello stesso, nonché della centralità di NOME COGNOME nell’ascesa dei Piscopisani-COGNOME nel territorio vibese discenderebbe la possibilità di considerare tali informazioni quale patrimonio conoscitivo comun agli associati alla cosca.
Vizio di contraddittorietà della motivazione in ordine alla assunta circolarità della di conoscenza dei fatti riferiti da COGNOME e da COGNOME.
Ad avviso del ricorrente, anche a volere ritenere che la fonte di conoscenza da cu NOME COGNOME ha avuto contezza dell’omicidio sia NOME COGNOME (e non, invece come appare certo, NOME COGNOME), non si configurerebbe il paventato rischio di circolarità informazioni, ravvisato dal Tribunale sulla base di un percorso motivazionale contraddittorio quale omette di confrontarsi con il dato, dirimente ai fini dell’autonomia gene dell’informazione, che COGNOME era venuto a conoscenza della volontà di eliminare COGNOME nel corso di una riunione di vertice presso la cosca Piscopisani, nell’appartamento della zia di NOME COGNOME tenutasi all’indomani dell’omicidio di NOME COGNOME in cui si discusse opportunità di eliminare COGNOME (pag. 21 ricorso), oltre ad avere ricevuto da COGNOME e COGNOME confessione della partecipazione all’omicidio COGNOME.
· Il Tribunale avrebbe errato, nel qualificare come de relato le dichiarazioni di COGNOME, avendo egli appreso direttamente tali informazioni, essendo il giudice caduto altresì in erro nell’affermare che la fonte delle conoscenze di COGNOME sarebbe soltanto COGNOME alla luce del circostanza che, invero, egli aveva alternativamente indicato COGNOME e COGNOME.
Tutto ciò premesso, le dichiarazioni di COGNOME potrebbero essere validamente utilizzate come riscontro individualizzante della chiamata di COGNOME, quand’anche la fonte di COGNOME fosse riconosciuta in Battaglia, atteso che COGNOME ha avuto notizia dell’accaduto sia da COGNOME autore materiale dell’omicidio, sia da NOME COGNOME reo confesso dell’omicidio.
Vizio di motivazione in ordine alla causale del delitto quale idoneo riscon individualizzante nei confronti di NOME COGNOME.
Ad avviso del ricorrente, la causa del delitto ai danni di COGNOME si colloca nell’ambito una specifica e mirata strategia espansionistica dell’asse criminale COGNOME–COGNOME, in l’eliminazione di COGNOME, quale addetto alle estorsioni per conto di NOME COGNOME, assume un preciso ruolo che si pone specifica, univoca e convergente eziologia dell’episodio e che fung da riscontro alle dichiarazioni del collaborante, invece obliterata dal Tribunale.
Il ricorrente evidenzia, infine, la sussistenza delle esigenze cautelari, ai fini dell’i a ricorrere, alla luce del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie.
Il Procuratore generale, nella persona del Sostituto, NOME COGNOME ha concluso con l richiesta di rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
1.1. Infondato è il primo motivo di ricorso.
Il percorso motivazionale tratteggiato dall’ordinanza impugnata si fa carico delle preci indicazioni contenute nella sentenza rescindente della Quinta Sezione, osservando che, ferma la
valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di NOME COGNOME punctum dolens della ricostruzione probatorio-indiziaria, caratterizzante l’odierna fase cautelare di giudizio, r nella mancanza di riscontri individualizzanti circa l’omicidio di NOME COGNOME di c collaboratore ha appreso informazioni de relato, indicando la propria fonte in NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Alla luce di tali informazioni, gli autori dell’omicidio erano stati indicati in NOME COGNOME Antonio COGNOME NOME COGNOME e lo stesso NOME COGNOME con il supporto logistico di Salv Vita; in seconda battuta, erano stati inclusi nell’azione criminale anche NOME COGNOME NOME COGNOME.
1.2. Ciò premesso, il Tribunale evidenzia come le propalazioni del collaborante NOME COGNOME non trovano validazione nelle dichiarazioni di NOME COGNOME che, in tesi, dovrebbero riscontrarne la veridicità, ma che si rivelano, a tale fine, inidonee.
Non coglie nel segno la censura del ricorrente, laddove sostiene che le accuse mosse da COGNOME in ordine al coinvolgimento di NOME COGNOME COGNOME non necessiterebbero di riscontri, trattandosi di patrimonio conoscitivo comune del predetto collaborante, quale uomo di spicco della cosca Piscopisani.
Il rilievo mosso dal ricorrente alla ricostruzione sviluppata, alla luce della sen rescindente, dal Tribunale del riesame di Catanzaro, appare infondata, in quanto, con argomenti aspecifici, si limita ad un assunto apodittico, laddove, senza individuare le ragioni a sostegn tale affermazione, adduce che le informazioni relative agli autori dell’omicidio di Palu costituirebbero patrimonio di conoscenza delle cosche COGNOME e COGNOME, per cui ne conseguirebbe la imprescindibile cognizione in capo a COGNOME, organico al sodalizio.
I principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità – evocati dal ricorrente (pag. ricorso) – si appuntano sulla necessità che, nel caso in cui il collaborante riferisca di inform ascrivibili ad un patrimonio cognitivo-informativo comune dell’associazione di appartenenza, si dato puntuale conto delle circostanze e delle modalità che le connotano come tali: «Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti la vita e le at sodalizio criminoso, appresi come componente dello stesso, seppure non sono assimilabili a dichiarazioni “de relato”, possono assumere rilievo probatorio, purché supportate da valid elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell’informazione resa, che consentano ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati. (Sez. 1, n. 17647 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 279185-02).
Nel caso di specie, non emerge alcuna indicazione in tale senso, alla luce del fatto ch difetta ogni elemento suscettibile di avallare l’affermazione del ricorrente secondo cui l’omic di NOME COGNOME e, in particolare, l’indicazione dei suoi autori, possa ascriversi al patrim conoscitivo comune della cosca Piscopisani e, in particolare, a ciascun membro della compagine.
Ne deriva, conseguentemente, l’infondatezza del motivo di ricorso.
Infondato è parimenti il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta contraddittorietà della motivazione in ordine alla assunta circolarità della fonte di conoscenza fatti riferiti da COGNOME e da COGNOME.
In proposito, il Tribunale ha puntualmente evidenziato come sussista il concreto rischi che la fonte genetica delle informazioni propalate dai due collaboranti, NOME COGNOME NOME COGNOME sia la medesima persona, individuata in NOME COGNOME, eventualità che non viene elisa – come vorrebbe il ricorrente – dalla ipotetica indicazione di tale provenie cognitiva da parte di COGNOME.
Il Tribunale, apprestando una motivazione logica, priva di lacune e scevra d contraddizioni – e dunque insindacabile in questa sede di legittimità – ha invero dato conto de effettiva sussistenza del rischio di circolarità delle informazioni, giunte per tramit medesima fonte informativa, aggiungendo, inoltre, che le indicazioni giunte da NOME COGNOME erano altresì contraddittorie e dunque scarsamente credibili.
Invero, nell’affermare, in alternativa, che COGNOME, sua fonte diretta, avrebbe ricevut notizia. da NOME COGNOME in rapporti molto stretti con i Piscopisani, oppure da COGNOME, con cui COGNOME aveva trascorso un periodo di detenzione, aveva colorato tale indicazione, alla luce della considerazione che di certe faccende non si era soliti parlare detenuti, mentre, in aperta contraddizione, aveva altrove affermato che tali tematiche spess erano oggetto di scambio nel corso di periodi di detenzione comune.
Risulta pertanto destituita di fondamento la censura articolata dal ricorrente, essend frutto di un percorso argomentativo chiaro, logico ed esauriente il giudizio di circolarità fonti informative formulato dal Tribunale in sede di rinvio.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto propone una rilettura della vicend alla luce della pretesa valenza, quale riscontro individualizzante della chiamata di correit NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME, della causale dell’omicidio ai danni di NOME COGNOME, che, in tesi, si collocherebbe nell’ambito di una specifica e mirata strate espansionistica dell’asse di alleanza COGNOME-Piscopisani, in esito alla quale l’eliminazio COGNOME, attivo nella gestione delle estorsioni per conto di NOME COGNOME detto COGNOME, avrebbe costituito lo specifico movente.
Si tratta, come evidente, della ipotetica proposta interpretativa della vicenda che, l dall’aggredire la logica motivazione a sostegno dell’ordinanza impugnata, si pone quale alternativa ricostruzione dell’evento, che, alla luce degli elementi indiziari acquisiti a cautelare, è stato coerentemente tratteggiato dal Tribunale, alla luce delle indicazioni for nella sentenza rescindente.
4. Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato.
‘Attesa la natura di parte pubblica del Pubblico ministero, non va disposta, ai sensi dell’
616 cod. proc. pen., la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 23/05/2024.