Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2220 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2220 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 10/12/2024
R.G.N. 36395/2024
EVA TOSCANI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 26/06/1977 NOME nato a NAPOLI il 15/07/1971
avverso l’ordinanza del 07/10/2024 del TRIBUNALE DEL RIESAME di Napoli Letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
dato avviso al difensore
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di tribunale del riesame, ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 9 settembre 2024 per il concorso, con altri (NOME quale ‘vedetta’; NOME COGNOME e NOME COGNOME quali autori materiali; NOME COGNOME quale concorrente materiale e conducente del veicolo impiegato per portare i due esecutori materiali sul luogo dell’omicidio), nell’omicidio di NOME COGNOME commesso il 29 agosto 2000, addebitato al primo quale concorrente materiale con il ruolo di ‘specchiettista’ e al secondo con il ruolo di mandante, ritenendo non convergenti le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME entrambi auto accusatisi a vario titolo della partecipazione all’omicidio, in particolare il secondo quale esecutore materiale, e ciò
anche in relazione a quelle di NOME COGNOME che ha riferito, in modo divergente, di quanto appreso in merito da NOME COGNOME
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando il vizio della motivazione.
Il pubblico ministero osserva che il Tribunale del riesame ha omesso la motivazione in merito alla natura secondaria delle divergenze riscontrate tra le versioni dei collaboratori COGNOME e COGNOME, rese nel 2003 e nel 2011, che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva esaminato e ritenuto il frutto dell’appannarsi del ricordo a causa del decorso del tempo.
In particolare, Ł verosimile che COGNOME il giorno dell’omicidio, non si sia reso conto della presenza di COGNOME che viaggiava da solo sulla sua Fiat; del resto, egli non ha riferito neppure della presenza di NOME COGNOME pur ribadendo con certezza che quest’ultimo aveva ordinato l’omicidio.
D’altra parte, i due collaboratori convergono sui dati essenziali dell’omicidio: le armi impiegate, specificamente attribuite agli esecutori materiali NOME COGNOME e NOME COGNOME; il veicolo usato dal gruppo di fuoco (Toyota Yaris, provento della rapina commessa proprio da Giogli); il numero di colpi esplosi; la circostanza che, secondo gli accordi, le armi avrebbero dovuto essere distrutte insieme alla Toyota, salvo che, immediatamente dopo l’omicidio, si decise di farle occultare a causa della scarsità di armi a disposizione del gruppo.
Anche le dichiarazioni di COGNOME sono state travisate e illogicamente valutate poichØ questi, che riferisce di quanto appreso da COGNOME, conferma che l’ordine fu impartito da NOME COGNOME pur riportando l’erronea indicazione secondo la quale gli esecutori materiali, secondo quanto riferito da COGNOME, erano proprio COGNOME e tale NOME COGNOME
Il Tribunale non chiarisce perchØ attribuisce maggiore credibilità a Fontanella, piuttosto che a Giogli e Conte, i quali hanno riferito di quanto dai medesimi compiuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
1.1. L’ordinanza impugnata non si Ł attenuta alla corretta metodologia di verifica delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, omettendo di individuare il nucleo essenziale del narrato e affidando a elementi secondari, illogicamente indicati come essenziali, la forza di scardinare la attendibilità e credibilità dei collaboratori.
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità Ł costantemente orientata ad affermare che «ai fini della valutazione della convergenza delle chiamate in correità, il nucleo essenziale della propalazione deve essere individuato, non in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, con esclusivo e limitato riferimento all’azione tipizzata dalla norma incriminatrice, ma in relazione allo specifico fatto materiale oggetto della narrazione, nella sua interezza e alla stregua del rilievo assegnato dal dichiarante, nella struttura del racconto, alle circostanze evocate» (Sez. 1, n. 28221 del 14/02/2014, COGNOME, Rv. 260936 – 01).
In particolare, con riferimento al reato di omicidio commesso da un gruppo organizzato, si Ł precisato che «in tema di valutazione delle dichiarazioni di reità o di correità dei collaboranti rappresentative di fatti assai remoti nel tempo, il criterio selettivo tra dettagli secondari della narrazione, suscettibili di fisiologiche discrasie e incertezze, e il nucleo essenziale della chiamata deve essere modulato, non in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, ma in funzione del rilievo che l’evento, la condotta o la circostanza assumono intrinsecamente nell’ambito della
propalazione alla stregua del rilievo loro assegnato dal dichiarante nell’economia del racconto, senza che i profili essenziali del narrato così individuati possano essere ulteriormente scomposti» (Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, COGNOME, Rv. 264368 – 01, ha ritenuto inattendibile il narrato del collaborante, che riferiva di una riunione mafiosa, tenutasi presso i locali della finanziaria gestita dall’imputato, attribuendo nella ricostruzione di tale evento un ruolo preminente al soggetto indicato come capofamiglia, che risultava, invece, deceduto otto anni prima del fatto narrato).
Si Ł, poi, chiarito che «in tema di chiamata di correo, v’Ł reciproco riscontro in caso di pluralità di chiamate se si ha convergenza in ordine allo specifico fatto materiale oggetto del narrato» (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005 – dep. 2006, COGNOME, Rv. 233085 – 01, ha precisato che non si ha riscontro reciproco se l’una dichiarazione indichi l’imputato come compartecipe di un fatto omicidiario, attribuendogli un determinato ruolo esecutivo, e l’altra dichiarazione lo menzioni invece come compartecipe esecutivo in occasione di un precedente tentativo d’omicidio in danno della stessa vittima, a meno che non si dimostri che il tentativo prima e l’omicidio consumato poi siano stati compiuti, nel medesimo contesto organizzativo e cronologico, dallo stesso gruppo).
2.1. Tanto premesso, va ricordato che se non Ł consentito investire la Corte di legittimità della richiesta di rilettura eo rivalutazione degli elementi indiziari esaminati dal giudice di merito, ciò non di meno l’ordinanza impugnata si palesa erronea nella metodologia valutativa del narrato, contraddittoria e illogica nella valutazione delle dichiarazioni, nonchØ in parte travisante del propalato accusatorio sul quale si fonda l’ordinanza genetica.
L’ordinanza Ł errata dal punto di vista metodologico nonchØ illogica e contraddittoria nella parte della motivazione che utilizza il narrato di COGNOME per confutare la credibilità e attendibilità delle dichiarazioni di COGNOME e COGNOME.
3.1. COGNOME, come lo stesso Tribunale ricorda, Ł dichiarante de relato da COGNOME, sicchØ, impregiudicata la valutazione circa eventuali divergenze nella ricostruzione dei fatti da quest’ultimo riferita rispetto a quella dei collaboratori COGNOME e COGNOME che sono fonti dirette perchØ concorrenti materiali nell’omicidio , sarebbe stato necessario evidenziare il portato accusatorio di tale dichiarazione ai danni di COGNOME anzichØ impiegare una porzione di essa per screditare i due collaboratori COGNOME e Giogli su un diverso elemento.
Infatti, secondo quanto riferisce COGNOME, COGNOME si Ł auto accusato del concorso nell’omicidio di COGNOME e ha chiamato in causa COGNOME come mandante, sicchØ tale duplice elemento accusatorio proveniente seppure de relato da uno dei concorrenti nel reato, in disparte la sua autonoma capacità di fungere da elemento indiziario a carico degli indagati, non poteva essere obliterato soprattutto là dove coincide con le dichiarazioni accusatorie di COGNOME e COGNOME sui ruoli svolti proprio da COGNOME ed ESPOSITO.
3.2. Il Tribunale, erroneamente obliterando la porzione della dichiarazione di COGNOME che chiama in causa COGNOME ed COGNOME, ha invece artificiosamente impiegato l’errato riferimento al ruolo di esecutore materiale svolto (secondo quanto riferito a COGNOME da COGNOME) da COGNOME per sminuire la credibilità e attendibilità di COGNOME e COGNOME che mai hanno chiamato in causa tale soggetto, da tutti ritenuto estraneo alla vicenda.
3.3. Del resto, il ruolo di concorrente materiale svolto da COGNOME Ł pure affermato in modo convergente dai due collaboratori COGNOME e COGNOME che, invece, secondo il Tribunale sarebbero smentiti da COGNOME, mentre su tale elemento vi Ł palese convergenza.
3.4. Non diversamente, COGNOME riferisce, de relato da COGNOME, del ruolo di mandante di NOME COGNOME conformemente, anche in questo caso, alle dichiarazioni dei due collaboratori COGNOME e COGNOME sicchØ la motivazione Ł illogica e contraddittoria proprio là dove omette di rilevare la convergenza accusatoria ovvero travisa tali emergenze investigative.
Premesso che, quanto alle dichiarazioni di COGNOME e COGNOME, l’ordinanza impugnata omette di valorizzare la convergenza in merito al contesto nel quale Ł maturata la determinazione omicida, la motivazione Ł palesemente lacunosa, frettolosa, illogica e travisante quanto alla convergenza sugli elementi essenziali dell’accusa.
4.1. COGNOME e COGNOME, componenti del commando che ha ucciso COGNOME, indicano concordemente come pure il Tribunale riporta, senza però valorizzarne la portata indiziaria come invece aveva fatto il GIP , il ruolo svolto dai protagonisti della vicenda che Ł puntualmente descritto nell’incolpazione provvisoria:
NOME COGNOME indicato da entrambi i collaboratori come il determinatore e mandante dell’omicidio, nonchØ, da COGNOME come presente alla fase esecutiva (COGNOME riferisce dell’ordine impartito a COGNOME e da questo nuovamente riportato al commando omicida pochi istanti prima dell’azione; COGNOME, per parte sua, riferisce che COGNOMEci diede l’ordine di eliminare COGNOME NOMECOGNOME, dopo avere ricordato che la Toyota fu dallo stesso COGNOME rapinata su ordine di COGNOME proprio per commettere l’omicidio di COGNOME). La duplice chiamata ai danni di COGNOME Ł pure confortata dalle dichiarazioni di COGNOME, come riferite da COGNOME;
COGNOME Ł indicato da entrambi come componente del commando. La partecipazione di COGNOME Ł pure confermata da COGNOME che riferisce delle dichiarazioni del primo che, concordemente con le dichiarazioni di COGNOME e COGNOME, effettivamente si colloca nel commando omicida, pur attribuendosi il ruolo di esecutore materiale;
vi Ł coincidenza per la parte piø significativa dei veicoli impiegati dal commando (la Toyota utilizzata dal gruppo di fuoco composto da COGNOME e NOME COGNOME e dall’autista COGNOME, da entrambi i collaboratori concordemente individuata, al pari degli occupanti nelle persone di: COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME a bordo della Toyota provento di rapina; la Fiat in uso e condotta da COGNOME, concordemente indicata da collaboratori COGNOME e COGNOME come impiegata a supporto logistico ed esecutivo dell’azione omicida);
vi Ł coincidenza quanto al numero, tipo e calibro delle armi utilizzate, nonchØ quanto alle persone che impugnavano le pistole e al numero di colpi esplosi nella circostanza;
vi Ł coincidenza circa la programmata distruzione delle armi, poi non avvenuta quando, scioltosi il commando, fu mutata l’originaria determinazione;
vi Ł coincidenza quanto alla distruzione della Toyota utilizzata dal gruppo di fuoco.
4.2. A fronte di tali coincidenti elementi, che il Tribunale omette di confutare nonostante il GIP abbia fondato su di essi la gravità indiziaria, la motivazione dell’ordinanza genetica si incentra su elementi che, non infondatamente, il ricorso denuncia come circostanziali:
il numero dei veicoli coinvolti nell’azione: due, secondo COGNOME; quattro, secondo COGNOME;
il numero dei soggetti presenti alla fase esecutiva: quattro, secondo COGNOME; sei, secondo COGNOME;
la destinazione finale delle armi: secondo COGNOME sarebbero state distrutte insieme alla Toyota, pur non avendo egli preso parte a tale attività demandata a COGNOME; secondo COGNOME avrebbero dovuto essere bruciate insieme alla Toyota, ma ciò non avvenne per un mutamento di programma imposto dalla scarsità di armi che attanagliava il gruppo in quel periodo;
senza, tuttavia, criticare la logica affermazione del GIP secondo la quale si tratta di divergenze su elementi secondari, che non riguardano il ruolo e le azioni commesse da COGNOME e COGNOME, divergenze logicamente spiegabili sulla base del tempo trascorso e della parziale conoscenza dei singoli avvenimenti che i due collaboratori hanno acquisito a causa del diverso ruolo svolto nell’omicidio.
4.3. Premesso che si Ł già esaminato il travisamento e l’illogicità delle valutazioni compiute
dal Tribunale in merito al presunto contrasto con le dichiarazioni di COGNOME, non costituisce smentita alle dichiarazione di COGNOME come correttamente documenta il pubblico ministero ricorrente, la circostanza che egli ebbe a riferire che il gruppo di fuoco, del quale non faceva parte, esplose un colpo anche all’indirizzo di un parente di COGNOME, poichØ, piuttosto, la violenza ai danni del famigliare risulta confermata dalle dichiarazioni rese nell’immediatezza dalla madre di COGNOME che fu colpita al volto dal calcio della pistola di uno dei killer.
Va piuttosto rilevato che il Tribunale attribuisce, in modo del tutto illogico, a tale elemento, che sembra costituire piuttosto un riscontro della dichiarazione di COGNOME, un significato di smentita solo perchØ non si tratterebbe di un colpo di arma da fuoco, ma di un colpo inferto con un arma da fuoco, senza neppure rilevare che la dichiarazione di COGNOME, secondo il suo tenore, riporta quanto riferitogli dai killer (egli si trovava, a bordo del proprio veicolo, ‘dieci metri piø indietro, sulla destra’).
L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli che, nell’assoluta libertà delle proprie valutazioni di merito, sanerà i vizi motivazionali sopra rilevati, effettuando, secondo la metodologia dianzi richiamata, la disamina delle dichiarazioni sotto il profilo della convergenza dei principali e decisivi elementi dell’accusa, opportunamente rivalutando l’adeguatezza e completezza motivazionale dell’ordinanza genetica, nonchØ esaminando le restanti censure sviluppate dagli indagati con la richiesta di riesame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.
Così Ł deciso, 10/12/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME