Dichiarazioni coimputato: irrilevanti se la condanna si fonda su altre prove
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sul valore probatorio delle dichiarazioni del coimputato nel processo penale. Con una decisione netta, i giudici hanno dichiarato inammissibile un ricorso, sottolineando un principio fondamentale: se una condanna si basa su prove solide e inequivocabili, come il riconoscimento da parte delle vittime, eventuali vizi procedurali relativi a prove secondarie e non decisive, quali le dichiarazioni di un altro imputato, non sono sufficienti a invalidare la sentenza. Questo caso fornisce una lezione preziosa sulla gerarchia e sulla decisività delle prove.
Il Contesto del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente era stato condannato in primo grado e in appello per il reato di lesioni personali, aggravate dalla circostanza di essere state commesse da più persone riunite. La sua difesa ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su un unico motivo: l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da un coimputato nel medesimo procedimento. Secondo la tesi difensiva, tali dichiarazioni erano affette da una nullità assoluta che avrebbe dovuto travolgere l’intero impianto accusatorio.
La Valutazione delle dichiarazioni coimputato da parte della Corte
La Suprema Corte ha liquidato il motivo di ricorso come ‘manifestatamente infondato’. La questione centrale, secondo i giudici, non era tanto la presunta inutilizzabilità delle dichiarazioni in sé, quanto la loro effettiva influenza sulla decisione di condanna. Il Collegio ha evidenziato che l’argomentazione difensiva postulava un’inutilizzabilità ‘derivata’ senza considerare un elemento cruciale: la totale mancanza di decisività di tali dichiarazioni.
Il Principio della ‘Prova Decisiva’
La sentenza di condanna, confermata dalla Corte d’Appello, non si fondava sulle parole del coimputato. Al contrario, la colpevolezza del ricorrente era stata accertata ‘con certezza’ grazie al riconoscimento effettuato direttamente dalle persone offese. Questa prova, diretta e ritenuta pienamente attendibile, era di per sé sufficiente a sostenere la condanna. Di conseguenza, le dichiarazioni del coimputato assumevano un ruolo marginale, se non del tutto nullo, nel percorso logico-giuridico che ha portato all’affermazione di responsabilità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità evidenziando due punti chiave. In primo luogo, il motivo di ricorso è stato giudicato manifestatamente infondato perché si concentrava su una presunta nullità di una prova che non era stata posta a fondamento della decisione. In sostanza, anche eliminando dal quadro probatorio le dichiarazioni del coimputato, la condanna sarebbe rimasta in piedi, forte del riconoscimento operato dalle vittime. In secondo luogo, non si può invocare l’annullamento di una sentenza per un vizio relativo a una prova non decisiva. L’economia processuale e la logica giuridica impongono che i motivi di ricorso si concentrino su elementi che, se accolti, potrebbero effettivamente modificare l’esito del giudizio. Poiché in questo caso la condanna era saldamente ancorata ad altre prove, il ricorso è stato respinto.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso non può avere successo se si limita a contestare elementi probatori secondari e non determinanti. Per ottenere l’annullamento di una condanna, è necessario dimostrare che i vizi procedurali lamentati abbiano inciso sulle prove che hanno concretamente e in modo decisivo fondato il giudizio di colpevolezza. La decisione, pertanto, non solo conferma la condanna dell’imputato ma stabilisce anche la sua responsabilità per il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a causa della palese infondatezza del ricorso presentato.
Una condanna può essere annullata se le dichiarazioni di un coimputato sono inutilizzabili?
No. Secondo questa ordinanza, se la condanna si basa in modo solido e certo su altre prove decisive, come il riconoscimento da parte delle vittime, la potenziale inutilizzabilità delle dichiarazioni di un coimputato diventa irrilevante e non può portare all’annullamento della sentenza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il motivo presentato era ‘manifestatamente infondato’. La difesa ha contestato un elemento probatorio (le dichiarazioni del coimputato) che non era stato decisivo per la condanna, rendendo di fatto il ricorso privo di potenziale impatto sull’esito del giudizio.
Qual è stata la prova decisiva per la condanna in questo caso?
La prova decisiva che ha fondato la condanna è stata il riconoscimento certo dell’imputato da parte delle persone offese. Questa prova è stata considerata sufficiente dai giudici per affermare la sua colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, a prescindere da qualsiasi altra dichiarazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10063 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10063 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino in data 26 giugno 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Vercelli in ordine al reato di lesioni personali aggravate dalle più persone riunite ex art 582,583 cod. pen.
Ritenuto che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente lamenta la l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coimputato NOME COGNOME perché affette da nullità assoluta – è manifestatamente infondato perché postula una inutilizzabilità derivata e non considera la mancanza di decisività delle stesse essendo stato l’imputato riconosciuto con certezza anche dalle persone offese.
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7/2/2024