Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8947 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 8947  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
 COGNOME NOME n. a Milano il DATA_NASCITA
 TESTA COGNOME NOME n. a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 24/5/2023
Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell’art comma 8, D.L. n. 137/2020;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso pe l’inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria a firma dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della decision del locale Tribunale in data 10/6/2022, riconosciuta la prevalenza dell’attenuante speciale e art. 648, comma 4, cod.pen. e RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiv determinava in mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa la pena inflitta a COGNOME NOME e COGNOME NOME per il delitto di ricettazione loro ascritto in rubrica.
Hanno proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione i difensori degli imputati, deducendo:
l’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME
2.1 il vizio di motivazione con riguardo all’affermazione di penale responsabilità dell’imput per il delitto di ricettazione.
Con riguardo alla provenienza delittuosa dell’autovettura Ford C Max il ricorrente sostiene che la Corte territoriale non ha correttamente valutato le emergenze acquisite che avrebbero dovuto condurre all’esclusione del reato presupposto di truffa. Infatti, l’interve declaratoria d’improcedibilità del reato ex art. 640 cod.pen. per tardività della querela esonerava i giudici di merito dalla necessità di rilevare le lacune ed imprecisioni dichiara in cui è incorsa la p.o. COGNOME nel corso dell’esame dibattimentale in merito alla ricostruzi del fatto che ostavano alla configurabilità della truffa. Quanto al dolo il difensore assume i giudici territoriali non hanno tenuto conto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dell’imputato in ordin condizioni d’acquisto del veicolo e ne hanno affermato la sussistenza in contrasto con le evidenze processuali e con i principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità, renden una motivazione inadeguata circa la possibilità di sussunzione del fatto nella fattispec contravvenzionale di cui all’art. 712 cod.pen.
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME NOME
L’omessa valutazione di prova decisiva a riscontro RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del teste COGNOME NOME;
3.1 la contraddittorietà della motivazione per effetto della valutazione disomogenea e non univoca dell’attendibilità del medesimo dato informativo
Il difensore deduce che la Corte di merito ha reputato inattendibili le dichiarazioni del t COGNOME in quanto prive di elementi di conforto senza considerare che dal certificato ANIA acquisito in atti risulta che nel periodo d’interesse per la posizione del COGNOME la polizza responsabilità civile relative al veicolo in contestazione era intestata a NOME COGNOME, mogl dello stesso COGNOME che si era dichiarato responsabile dell’acquisito dell’autovettura tale COGNOME e della successiva vendita al COGNOME. Il dato omesso secondo il ricorrente incide in senso decisivo sull’apprezzamento della deposizione del COGNOME e rende ragionevole l’ipotesi difensiva circa l’estraneità ai fatti dei COGNOME. Aggiunge il difensore
sentenza impugnata risulta illogica laddove, pur in presenza di una valutazione d’inattendibilità del COGNOME, ha ritenuto di trarre dalle sue dichiarazioni eleme sostegno del dolo, richiamando in particolare le modalità di pagamento del veicolo per mezzo di monili che avrebbe effettuato l’acquirente COGNOME.
3.2 la violazione dell’art. 513 cod.proc.pen. e la conseguente inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE dichiara del coimputato COGNOME nei confronti del ricorrente. Il difensore lamenta l’utilizzazi probatoria nei confronti del prevenuto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dal coimputato COGNOME acquisite al fascicolo in sua assenza e senza alcuna verifica nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE stesse
3.3 la violazione dell’art. 192 cod.proc.pen. e la manifesta illogicità della motivazione riguardo al riscontro utilizzato per confermare l’attendibilità della chiamata in corr consistente nelle dichiarazioni de relato della zia del COGNOME, intestataria della pol assicurativa del veicolo dal 16/7/2014;
3.4 la violazione degli artt. 161 cod.pen. e 129 cod.proc.pen. in relazione all’omes declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, atteso il riconoscimento della fattis attenuata di ricettazione ex art. 648, comma 4 cod.pen., da ritenere ipotesi autonoma di reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso di COGNOME NOME è inammissibile in quanto reitera censure che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e motivatamente disatteso con corretti argomenti giuridici. La sentenza impugnata, infatti, ha escluso ogni dubbio in ordine alla sussistenza d reato presupposto di truffa; ha chiarito che il fermo amministrativo del veicolo intervenne epoca successiva all’acquisto dello stesso da parte del ricorrente; ha argomentato con ampiezza la sussistenza del dolo e negato la possibilità di alternativa qualificazione del f ai sensi dell’art. 712 cod.pen. La difesa non si rapporta in termini puntuali co considerazioni reiettive dei giudici di merito, sollecitando una rivalutazione RAGIONE_SOCIALE acquisite, preclusa in sede di legittimità a fronte di un ordito motivazionale privo di mani frizioni logiche.
Con riguardo al ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME deve innanzitutto negarsi giuridico fondamento all’eccezione di prescrizione formulata con il ter motivo in quanto, contrariamente all’assunto del difensore, la giurisprudenza di legittimit ferma nel ritenere che la fattispecie attenuata di cui all’art. 648,comma 4, cod.pen. n costituisce reato autonomo ma attenuante speciale sicché, ai sensi dell’art. 157 cod. pen. non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l’ipotesi-base (Sez. 7
Ord. n. 39944 del 08/07/2022, Rv. 284186 – 01). Nella specie, peraltro, il computo del termine prescrizionale deve tener conto della contestata e ritenuta recidiva.
2.1 Ciò posto, risulta fondata la censura di cui al secondo motivo in punto di omessa valutazione dell’eccezione di inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni eteroaccusatorie rese coimputato COGNOME NOME nei confronti del ricorrente. La questione dell’utilizzabilit dette dichiarazioni era stata formulata con il secondo motivo d’appello con il quale il difens segnalava che si trattava di sommarie informazioni testimoniali rese da soggetto da considerarsi all’epoca già nella sostanza indagato e in ogni caso non utilizzabili erga alios.
La Corte d’Appello non ha effettuato alcun richiamo all’eccezione nel riassunto dei motiv che si legge a pag. 4, né vi si è soffermata in motivazione sebbene si tratti di profi assorbente rilevanza poiché, per quanto è dato conoscere dalle sentenze di merito, le dichiarazioni del COGNOME sono state rese nell’ambito RAGIONE_SOCIALE indagini della Procura di Lecc (proc. 2356/15 r.g.n.r.) instaurate su querela di COGNOME NOME nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, il cui fascicolo è stato acquisito a richiesta della difesa COGNOME (sentenza Tribunale, pag. 1).
2.2 L’utilizzo a fini probatori RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal COGNOME veste di sommario informatore in diverso procedimento non poteva prescindere da un corretto inquadramento del materiale processuale in discorso, tenuto conto, peraltro, dell’assenza di ulteriori ed autonome fonti a riscontro dell’accusa, tali non potendo qualificarsi (allo sta dichiarazioni di COGNOME NOME, acquisite con il consenso RAGIONE_SOCIALE parti, non avendosi contezza se le circostanze riferite in ordine all’acquisto del veicolo le avesse apprese dal ni COGNOME o le constassero direttamente.
Va in proposito ribadito il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza legittimità, secondo cui allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiaran spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del ri indici formali, come l’eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro RAGIONE_SOCIALE not di reato, l’attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichi stesse vengano rese (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010,Mills, Rv. 246584 – 01;Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, Rv. 282030 – 01;Sez. 6, n. 25425 del 04/03/2020, Rv. 279606 -01;Sez. 2, n. 8402 del 17/02/2016, Rv. 267729 – 01) come pure quello di valutare la legittimità del transito nel fascicolo processuale di atti di diverso procedimento comunq assoggettati, quando non inficiati da nullità patologiche, alle regole d’esclusione di cui artt. 238,comma 4 e 514 cod.proc.pen.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, assorbite le residue doglianze in punto d responsabilità, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di COGNOME NOME con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Milano per nuovo giudizio. I
ricorso di COGNOME NOME deve essere, invece, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Milano.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2024
La Presidente
La Consigliera estensore