Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10113 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10113 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/02/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di TREVISO in difesa di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che chiede l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 4/11/2021, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Monza, resa a seguito di giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena inflitta agli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME, confermando la penale responsabilità degli imputati in ordine alla fattispecie reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.
La contestazione elevata a carico degli odierni ricorrenti, attien all’acquisto, dietro corrispettivo della somma di euro 25.000, di una partit di sostanza stupefacente del tipo cocaina, il cui quantitativo non è stat determinato. Fatto commesso nel mese di ottobre dell’anno 2016.
Gli elementi probatori sui quali il Tribunale e la Corte d’appello hanno fondato la pronuncia di responsabilità degli imputati in relazione all’episodi in contestazione, sono rappresentati essenzialmente dalle propalazioni accusatorie rese nel corso di dichiarazioni spontanee da altri coindagati nel medesimo procedimento (COGNOME NOME e COGNOME NOME), per i quali si è proceduto separatamente, e dagli accertamenti di polizia scaturiti da un controllo su strada effettuato in data 2/11/2016, culminato nel ritrovamento e sequestro di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana e di due bilancini di precisione.
Avverso la pronuncia della Corte d’appello hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati COGNOME e COGNOME a mezzo del comune difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso.
Violazione di legge in relazione agli artt. 191 e 537, comma 2, lett B) cod. proc. pen.; inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni spontan rese dal coimputato COGNOME NOME mediante il memoriale acquisito agli atti; inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da soggetto in stato di arr mancata acquisizione dell’originale del manoscritto redatto dal chiamante in correità; inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla coimputata COGNOME NOME subito dopo il suo arresto per mancanza di spontaneità.
La difesa degli imputati svolge una breve premessa fattuale allo scopo d’introdurre la prima doglianza. Rappresenta che, in data 2/11/2016, la Squadra mobile della Questura di Pordenone, predisponeva un servizio di osservazione a carico di COGNOME NOME e COGNOME NOME, già attenzionati nell’ambito di una più ampia indagine riguardante il traffico sostanze stupefacenti. Durante tale servizio i soggetti predetti venivano notati in compagnia dei cittadini albanesi COGNOME NOME e COGNOME NOME
all’interno di un bar di Pordenone. Successivamente i quattro, sempre controllati a distanza, suddivisi in due diverse vetture, imboccavano l’autostrada in direzione Milano ed intorno alle ore 10.00 sostavano presso l’RAGIONE_SOCIALE, dove si trattenevano all’interno del bar esistente. In seguito le due auto raggiungevano Monza, fermandosi presso due esercizi commerciali fino alle 12,10. Il servizio di osservazione veniva interrotto e le due auto venivano successivamente controllate lungo l’autostrada A28, all’altezza della barriera autostradale di Treviso RAGIONE_SOCIALE.
La perquisizione a carico dei due veicoli dava esito positivo solo per l’autovettura condotta dal COGNOME, su cui prendeva posto NOME, rinvenendo gli operanti un involucro di cocaina del peso lordo di grammi 474,95 nel vano portaoggetti lato passeggero. Venivano quindi perquisite le abitazioni dei soggetti controllati con esito positi nell’abitazione di NOME venivano rinvenuti un bilancino di precisione e, nella cantina pertinenziale, una busta di plastica contenente grammi 503,95 di marijuana; nell’abitazione di NOME venivano sequestrati un bilancino di precisione e qualche grammo di marijuana.
Nel corso delle operazioni relative all’arresto e dopo il loro arresto COGNOME ed COGNOME fornivano alla polizia giudiziaria dichiarazioni etero e auto accusatorie. Veniva redatto un verbale di spontanee dichiarazioni nel quale la COGNOME narrava dell’episodio del 2/11/2016 e riferiva anche di un ulteriore viaggio in Lombardia avvenuto circa 3 settimane prima in compagnia di COGNOME NOME e della di lui fidanzata COGNOME NOME, avente ad oggetto l’episodio in contestazione. Quest’ultima, tuttavia, non era riconosciuta dalla COGNOME in sede di interrogatorio davanti al Pubblico ministero.
Il COGNOME produceva alla polizia giudiziaria un memoriale nel quale ricostnuiva l’episodio del 2/11/2016 e riferiva di un viaggio a Milan avvenuto circa due settimane prima, avente ad oggetto l’episodio in contestazione. Tale memoriale veniva allegato al verbale di arresto del predetto COGNOME.
La difesa rappresenta di avere eccepito innanzi al giudice di primo grado l’inutilizzabilità patologica dei contributi dichiarativi resi dai chiam in correità il giorno del loro arresto; l’eccezione, però, veniva rigettata.
Si duole del fatto che anche la Corte di appello, investita della questione, abbia ritenuto non accoglibile l’eccezione d’inutilizzabilità di t apporti dichiarativi; si rappresenta come il rigetto sia avvenuto sulla base d una erronea interpretazione giuridica, avendo la Corte di merito ricondotto i vizi lamentati ad una inutilizzabilità fisiologica o ad una nullità relativa,
deducibile in sede di giudizio abbreviato.
Un’attenta disamina della vicenda avrebbe dovuto indurre la Corte di merito a ritenere inutilizzabile il memoriale scritto a penna proveniente dal coimputato COGNOME. Il contenuto del memoriale, neppure acquisito in forma originale, non è equiparabile a spontanee dichiarazioni: non essendo state documentate nella forma prevista dall’art. 357 cod. proc. pen., si deve ritenere che le dichiarazioni prodotte siano affette da inutilizzabil patologica, essendo state assunte in violazione del divieto probatorio di cui all’art. 191 cod. proc. pen.
La questione, osserva la difesa, riguarderebbe le conseguenze dell’omessa verbalizzazione delle dichiarazioni spontanee dell’imputato. Proprio in relazione a questa ipotesi, secondo la giurisprudenza di legittimità, occorre fare riferimento alla categoria dell’inutilizzabilità ex art. 191 c proc. pen. allorquando le spontanee dichiarazioni non siano state documentate mediante verbale, come prescritto dall’art. 357, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 21937 del 01/04/2003, Rv. 225681).
Ciò sarebbe accaduto nel presente caso: il COGNOME produceva spontaneamente – a dire della polizia – uno scritto di cui non si conosce l’origine, la data, il luogo, le modalità di redazione e di acquisizione. Ta atto, allegato alla comunicazione di reato e richiamato nel verbale di arresto, era qualificato dalla polizia giudiziaria, dal P.M. titolare delle indagini e giudice di prime cure come verbale di spontanee dichiarazioni.
La Corte di merito ha ritenuto che si tratti di un documento proveniente dall’imputato di formazione extraprocessuale; in realtà, osserva la difesa, ci si trova al cospetto di un manoscritto allegato in copia (no essendo mai stato acquisito l’originale), contenente dichiarazioni rese agli operanti da un soggetto in stato di arresto, senza alcuna garanzia difensiva, della cui genuinità e spontaneità deve dubitarsi.
Quanto alle dichiarazioni della COGNOME, si deve ritenere che esse non siano spontanee.
Come già eccepito in primo grado, ciò che mina la spontaneità di tali dichiarazioni è la genesi dei contributi dichiarativi offerti: le dichiara rese da soggetti in stato di arresto, sprovvisti di difensore ed accusati avere detenuto un notevole quantitativo di cocaina, venivano assunte con modalità diverse ed antitetiche, senza nessuna verifica di concordanza con quanto affermato in sede di convalida.
II) Violazione di legge in relazione all’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.; inattendibilità intrinseca e mancata convergenza delle chiamate in correità di COGNOME e COGNOME; assenza di riscontri esterni
individualizzanti.
I giudici di merito non avrebbero fatto buon governo dell’art. 192 cod. proc. pen. e dei principi che regolano la materia della valutazione delle dichiarazioni etero accusatorie provenienti dai soggetti imputati nel medesimo procedimento.
Sotto il profilo soggettivo non può trascurarsi la circostanza che i due chiamanti in correità, inseriti in traffici illeciti di sostanze stupefacenti, reso tali dichiarazioni soltanto dopo l’arresto, all’evidente scopo di alleggeri la loro posizione processuale e di ottenere benefici.
Le dichiarazioni non si sono mantenute costanti nel tempo, arricchendosi di particolari non riferiti inizialmente e uniformandosi tra lor Inoltre, la COGNOME COGNOME ha riconosciuto in sede d’interrogatorio la fotografia dell’imputata NOMENOME sebbene fosse stata in sua compagnia per diverse ore. Nessuno dei due propalanti ha riferito circostanze idonee a rivelare il coinvolgimento della imputata nella vicenda in esame.
Diversamente da quanto sostenuto dai giudici di merito, non si individuano in atti riscontri esterni oggettivi ed individualizzanti alle chiamate in correità.
Del tutto illogiche sarebbero le argomentazioni offerte dalla Corte di appello in merito al riscontro esterno rappresentato dall’analisi dei tabulat telefonici dei dispositivi in uso ai ricorrenti.
Una lettura attenta dell’annotazione di polizia del 14/11/2016 rivela come i cellulari in uso agli imputati non abbiano attinto celle coincidenti co quelle agganciate dalla COGNOME. La sostanza stupefacente che sarebbe stata acquistata in data 18 ottobre 2016 da COGNOME e detenuta insieme alla compagna COGNOME non è mai stata rinvenuta; non sono emersi ulteriori elementi investigativi in grado di supportare la ricostruzione operata dai propalanti.
III) Violazione dell’art. 110 cod. pen.; difetto di prova del concors morale e/o materiale dell’imputata COGNOME; carenza dell’elemento soggettivo del dolo concorsuale in capo alla stessa
La Corte di merito avrebbe fondato il proprio convincimento in ordine alla partecipazione della imputata nei fatti contestati sulla base di errat considerazioni in diritto. La motivazione offerta in sentenza sarebbe, al più, idonea a sostenere una ipotesi di connivenza non punibile da parte della ricorrente.
In tema di detenzione illecita di sostanza stupefacente, la giurisprudenza di legittimità, specie nel caso di coniuge o convivente, ha costantemente escluso il concorso nel reato in ipotesi di comportamento
negativo e nel caso di mera assistenza passiva alla perpetrazione del reato.
La COGNOME, sentimentalmente legata a COGNOME, non era a conoscenza delle ragioni del viaggio, pertanto, la sua presenza in auto non era in alcun modo diretta a rafforzare il progetto illecito del compagno; l’avere tenuto in borsa il pacchetto contenente lo stupefacente, il cui contenuto non era visibile, non è idoneo a rivelare la volontà di partecipazione nel reato Durante il viaggio in macchina la imputata non ha fatto alcun riferimento alla sostanza stupefacente.
IV) Errata qualificazione giuridica del fatto e mancata derubricazione del fatto nel reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Si censura la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto infondato il motivo di appello attinente alla riqualificazione del fa contestato nel reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Stante la mancanza di prova in ordine alla tipologia, al quantum ed alla qualità della sostanza, la Corte di merito avrebbe dovuto riqualificare i fatto nella fattispecie di lieve entità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
La Corte di merito ha offerto congrua risposta alle doglianze rappresentate nel ricorso sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
In ordine al primo motivo di ricorso si osserva quanto segue.
È pacifico che nel giudizio abbreviato il giudice non possa valutare e porre a fondamento della propria decisione gli atti probatori viziati da nulli o inutilizzabilità assolute. In relazione a tale principio, la Corte (Sez. U. 16 del 21/06/2000, NOME, Rv. 216246) ha affermato che alla nozione di inutilizzabilità patologica devono essere riferiti gli atti probatori contra legem il cui impiego è vietato in modo assoluto dall’articolo 191 del codice d procedura penale non solo nel dibattimento ma in qualsiasi altra fase del procedimento. Al riguardo deve essere ulteriormente precisato che nella categoria della inutilizzabilità patologica sono compresi non tutti gli a probatori assunti contra legem, ma solo quegli atti probatori il cui impiego è vietato in modo assoluto per essere la relativa assunzione avvenuta in contrasto radicale con la normativa che li disciplina. In altri termini, questione della distinzione tra le due categorie di inutilizzabilità va posta relazione all’entità e al grado della violazione nonché all’incidenza che questa ha avuto sul diritto di difesa dell’indagato o dell’imputato. Alla stregua di t
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criterio deve ritenersi che quella della inutilizzabilità patologica è un’ipot estrema e residuale, ravvisabile in relazione a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta con modalità contrastanti con i principi fondamentali dell’ordinamento ovvero che abbiano pregiudicato in modo grave e non superabile il diritto di difesa dell’imputato o indagato (Sez. 3, n. 882 d 09/06/2017, dep. 12/01/2018, COGNOME, Rv. 272258; Sez. 3, n. 6757 del 24/01/2006, COGNOME, Rv. 233106).
Il memoriale proveniente dal COGNOME, su cui si appuntano le critiche difensive, è un documento acquisibile agli atti del procedimento, contenente dichiarazioni provenienti da un coimputato, confermate in interrogatorio. Come tale il suo contenuto può essere liberamente valutato dal giudice nell’ambito del rito abbreviato, non essendo un atto affetto da inutilizzabilità patologica, ed avendo la parte acconsentito alla sua utilizzazione nel prescegliere il giudizio allo stato degli atti.
Il fatto che COGNOME abbia confermato il loro contenuto in interrogatorio – cfr. pag. 10 della sentenza – esclude ogni dubbio in ordine alla provenienza delle dichiarazioni.
Come ha osservato correttamente la Corte di merito, il fatto che tali dichiarazioni non siano state documentate dalla polizia giudiziaria mediante verbalizzazione, secondo il disposto di cui all’art. 357 cod. proc. pen., non determina la loro inutilizzabilità.
Il precedente citato nel ricorso è superato da altre successive pronunce di segno contrario (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 15798 del 30/04/2020, COGNOME, Rv. 279422:”Sono utilizzabili, per l’adozione di misure cautelari, le dichiarazioni delle persone informate sui fatti acquisite dalla poliz giudiziaria in fase di indagini, riportate nell’informativa di rea nell’annotazione di servizio redatta e sottoscritta dall’ufficiale di pol giudiziaria operante, ancorché non verbalizzate”; Sez. 1, n. 15437 del 16/03/2010, COGNOME, Rv. 246837 – 01: “Sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, ai fini dell’applicazione di una misura cautela personale, le dichiarazioni spontanee di un coindagato annotate dalla polizia giudiziaria e riportate nell’informativa di reato, anche se non sottoscrit dall’interessato”; da ultimo, Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, COGNOME, Rv. 283409:”Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell’incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le spontanee dichiarazion rese dall’indagato, in assenza del difensore e senza gli avvisi ex art. 64 cod. proc. pen., alla polizia giudiziaria e non verbalizzate, purché emerga con chiarezza la libertà del dichiarante nella decisione di rendere le stesse).
Le doglianze in tema di mancanza di spontaneità nelle dichiarazioni dei coimputati sono versate in fatto e sollecitano una diversa interpretazione degli elementi congruamente valutati dalla Corte di merito.
Rispetto al delineato percorso seguito dalla Corte distrettuale per giustificare l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla COGNOME nel corso suo arresto e dal COGNOME nel memoriale acquisito in atti, la difesa oppone censure volte a contestare la correttezza della valutazione circa il carattere spontaneo di tali propalazioni. I rilievi non possono trovare spazio nel giudizio di legittimità perché sollecitano apprezzamenti in fatto.
Il verbale redatto dalla polizia giudiziaria attestava il recepiment delle dichiarazioni rese spontaneamente dalla COGNOME, la quale sottoscriveva liberamente l’atto. Il memoriale del COGNOME non solo recava la sua sottoscrizione, non disconosciuta in occasione dell’interrogatorio di garanzia, ma il suo contenuto era espressamente confermato in interrogatorio.
D’altro canto è pacifico che spetti al giudice accertare, sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, la effettiva natura spontanea dell dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 350, comma 7 cod. proc. pen., dando atto di tale valutazione con motivazione che, se espressa in modo congruo e adeguato, come quella contenuta nella sentenza impugnata, non è sindacabile in questa sede (Sez. 3 n. 2627 del 19/11/2013, P.M. in proc. Cuberi, Rv. 258368:” Le dichiarazioni rese dall’indagato, non possono essere ritenute “spontanee” solo perchè così qualificate dalla polizia giudiziaria che le ha raccolte, essendo invec necessario che il giudice accerti d’ufficio, sulla base di tutti gli elementi a disposizione, l’effettiva natura libera e volontaria delle stesse, dando atto tale valutazione con motivazione congrua ed adeguata).
In ordine al secondo motivo di ricorso si osserva quanto segue. L’asserita divergenza delle dichiarazioni rese dai chiamanti in correità è fondata su argomentazioni generiche ed assertive.
Peraltro la Corte di merito sul punto ha provveduto, dopo attenta disamina degli atti, a dare conto in modo puntuale degli elementi dai quali ha desunto l’attendibilità intrinseca ed estrinseca dei propalanti.
Deve in proposito rilevarsi come possano costituire valido riscontro esterno ad una chiamata in correità anche un’altra chiamata in correità, la quale però deve caratterizzarsi: a) per la sua convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) per la sua indipendenza – intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente – da suggestioni o condizionamenti
che potrebbero inficiare il valore della concordanza; c) per la sua specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell’incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d’accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l’aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (cfr. Cass. Sez. 2, Sent. n. 13473 del 04/03/2008; in senso conforme anche Cass. Sez. 1, Sent. n. 1263 del 20/10/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19683 del 19/03/2003 ). Tali requisiti, come evidenziato dalla Corte di merito, sono certamente individuabili nelle dichiarazioni dei coimputati: talune discrasie, pur rilevate nel tessuto dichiarativo, con motivazione conferente, sono state reputate del tutto marginali, non dirimenti nella economia della vicenda.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento agli ulteriori elementi di segno negativo evidenziati dalla difesa incidenti, secondo la prospettazione difensiva, sulla inattendibilità dei coimputati (finalità ottenere benefici processuali; mancato ritrovamento dello stupefacente; mancanza di ulteriori elementi di riscontro investigativi). L’assenza di elementi probatori non può essere posta a sostegno di un ragionamento diretto ad escludere o a ritenere dimostrate determinate circostanze, poiché il fondamento di tale ragionamento sarebbe irrimediabilmente caratterizzato da valutazioni di natura ipotetica. Ne consegue che le riflessioni svolte dalla difesa in ordine alla lacunosità dei menzionati elementi probatori nelle indagini, debbano essere ritenute inidonee, a fronte degli elementi di segno positivo rappresentati in sentenza, a svolgere un’azione di decremento della valenza dimostrativa del quadro probatorio delineato dai Giudici di merito.
4. Con il terzo motivo di ricorso si sollecita una diversa ricostruzione del fatto in termini di responsabilità della COGNOME con censure non deducibili nella presente sede, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli GLYPH elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma GLYPH adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente co maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (cf Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482:”In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elemen di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indic dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito”; Sez. 6, n. 54
del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601: “In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elemen di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indic dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito”).
Il ricorso solo apparentemente svolge una critica alle argomentazioni logiche fornite dai giudici di merito, offrendo in realtà una propria diver prospettazione dei fatti, la quale non può essere delibata in sede di legittimità a fronte di una motivazione che possiede una chiara e puntuale trama argonnentativa, in fatto ed in diritto.
L’esame della motivazione della sentenza impugnata rivela un’attenta analisi della regiudicanda poiché la Corte territoriale, prendendo in esame tutte le deduzioni difensive, è pervenuta alle sue conclusioni percorrendo un itinerario logico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionali e sulla base di apprezzamenti in fatto, in alcun modo qualificabili in termin di contraddittorietà o di manifesta illogicità.
In termini generali, l’attribuzione di responsabilità a titolo concorsua postula la verifica dell’esistenza di un comportamento idoneo a incidere sulla dinamica dell’illecito, essendo necessario un contributo causale, seppure in termini minimi di “facilitazione” della condotta delittuosa, mentre la semplic conoscenza, l’adesione morale o l’assistenza inerte non sono idonee ad integrare la fattispecie concorsuale (così, ex multis, Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Rv. 264454).
Ebbene, nella vicenda che occupa i giudici di merito hanno individuato il preciso contributo reso dalla ricorrente nella consumazione del reato ascrittole: l’imputata, alla stregua delle concordi dichiarazioni dei propalan aveva viaggiato con i correi, aveva avuto un contatto diretto con lo stupefacente, tenendo il pacco nella sua borsa, pur consapevole della presenza in esso della droga, ed aveva occultato metà del suo quantitativo presso la residenza dei suoi genitori.
Va ricordato che, in tema di concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo causale alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un consapevole contributo positivo – morale o materiale all’altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino i proposito criminoso del concorrente (cfr. Sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013,
DEPORITATO IN CANCELLERIA
dep. 2014, Rv. 258186, Sez. 6, n. 47562 del 29/10/2013, Rv. 257465 e la già citata Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Rv. 264454).
Il quarto motivo – attinente alla riqualificazione del fatto ai sen dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 – è manifestamente infondato. la Corte di merito ha offerto congrua motivazione in ordine alle ragioni per le quali non ha ritenuto di individuare nei fatti l’ipotesi di lieve entità, valorizz l’entità della somma che l’imputato aveva portato in viaggio per l’acquisto della cocaina (euro 25.000). Tale somma, si legge in motivazione gli ha consentito di entrare in possesso di un rilevante quantitativo, di alta qualit incompatibile con la ipotesi della lieve entità.
Le argomentazioni poste a fondamento del decisum fanno buon governo dei principi stabiliti in sede di legittimità. Secondo la giurisprudenz assolutamente prevalente, l’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/90 introduce una risposta sanzionatoria più attenuata da parte dell’ordinamento allorché i fatti delittuosi previsti dallo stesso articolo siano di mi offensività, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli a parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell’azione).
Tale interpretazione ha ricevuto ulteriore conferma nella pronuncia a Sezioni Unite ricorrente COGNOME (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274076 – 01), la quale, oltre ad avere affermato il principio che l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, ha anche ribadito, confermando il precedente arresto delle Sezioni Unite Primavera (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Rv. 216668 – 01) che, qualora uno degli elementi valutati assuma in concreto valore negativo assorbente, non può essere compensato da altri fattori di segno eventualmente opposto.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10 febbraio 2023