Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14515 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14515 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/02/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOMENOME COGNOME nato a San Giorgio a Cremano il 19/10/2004 avverso l’ordinanza resa il 30 ottobre 2024 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesam respinto l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di COGNOME Salvatore e di COGNOME NOME avverso il provvedimento con cui il GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il ottobre 2024 ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al rapina aggravata commesso in Castel Volturno 11 settembre 2024 ai danni di un’agenzia scommesse.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso COGNOME tramite difensore di fidu deducendo:
2.1 violazione degli articoli 63 comma 2 e 64 comma 3 lett. e) cod.proc.pen. poiché in aperta violazione di legge il Tribunale ha ritenuto che le sommarie informazioni rese da NOME fossero utilizzabili a carico dell’indagato.
In forza di una interpretazione censurabile delle sentenze delle Sezioni unite di questa Corte, n. 23868 del 23/04/2009, COGNOME( Rv. 243417 – 01 ) e la n. 15208 del 25/02/2010, Mills, (Rv. 246584 – 01), i giudici del riesame hanno ritenuto che le dichiarazioni di natura auto ed etero indizianti rese dal COGNOME fossero utilizzabili contra alios anche nella parte precedente l’interruzione del verbale, in quanto il dichiarante viene qualificato quale teste del delitto cui si indagava e tale qualifica prevale rispetto a quella di coindagato in reato connesso.
Osserva il ricorrente che l’errore in cui incorre la Corte presenta un duplice profilo: riguarda in primis l’esatta qualificazione giuridica della veste di COGNOME che, stante il collegamento probatorio tra i reati e gli indizi di reità a suo carico, avrebbe dovuto sin dall’origine e escusso nella qualità di indiziato di reato con le garanzie previste. Al riguardo deduce che dall’annotazione di servizio del 4 settembre 2024 emerge che in occasione della perquisizione domiciliare esperita presso l’abitazione di NOME COGNOME si appurava che il 29 agosto 2024 questi aveva ricevuto un video inviato dal Nocera che riprendeva gli spazi interni della sala scommesse oggetto di rapina; questo indizio di reità portava ad escutere il COGNOME che confessava immediatamente il suo ruolo nella rapina dell’i settembre 2024. Alla stregua di questi elementi COGNOME avrebbe dovuto sin dall’origine essere escusso come soggetto indiziato di reato.
Sotto altro profilo, l’errata qualificazione giuridica della veste che doveva assumere i propalante e l’assenza degli avvisi previsti dall’articolo 64 comma 3 lettera c cod.proc.pen. avrebbe dovuto condurre a ritenere che le dichiarazioni rese dal COGNOME a carico di terzi non potessero essere utilizzate, non essendo il predetto stato avvertito della responsabilità che poteva scaturire dalle sue dichiarazioni, rese in assenza di un difensore. Va poi rilevato che COGNOME all’esordio delle sue spontanee dichiarazioni si era autoaccusato di essere il basista della rapina, con la conseguenza che tale verbale avrebbe dovuto essere immediatamente interrotto, per procedere all’interrogatorio ai sensi dell’art. 64 cod.proc.pen.
Dal tenore letterale dell’art. 63 cod.proc.pen. si evince che le dichiarazioni utilizzabili erga omnes sono quelle precedenti all’emersione degli indizi a carico del dichiarante che si autoaccusa e non quelle successive, tenuto conto che con la emersione di indizi di reità si verifica un’interversione dello statuto della testimonianza e il dichiarante assume la qualifica persona coinvolta nel fatto, con il conseguente obbligo di interrompere la verbalizzazione e la prosecuzione solo con le garanzie di cui all’articolo 63 comma 1 cod.proc.pen.; in mancanza di dette garanzie le dichiarazioni successive sono inutilizzabili erga omnes. Queste regole sono applicabili anche nella fase delle indagini come precisato nella sentenza z(resa dalle Sezioni unite di questa Corte, n. 33583 del 26/03/2015, COGNOME , Rv. 264482 – 01.
Il mancato avvertimento determina l’inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa senza garanzie e questo avvertimento deve essere rivolto anche se il dichiarante non ha reso in
precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell’imputato, poiché è teso ad assicurare la libera scelta di riferire circostanze relative alla responsabilità altrui e di assumere il ruo testimone e la sanzione dell’inutilizzabilità non è posta a tutela dell’interrogato, ma anche a tutela delle persone coinvolte dalle dichiarazioni, che sono protette nel loro diritto di non esser accusati da chi non è stato avvertito dalle responsabilità che scaturiranno dalle sue dichiarazioni.
La mancata escussione con le prescritte formalità comporta la inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni del COGNOME per la mancata interruzione del verbale e la sua prosecuzione nella forma dell’interrogatorio con gli avvertimenti di legge di cui all’articolo 64 comma tre lett cod.proc.pen.
2.2 Violazione dell’art. 62 cod.proc.pen. poiché le dichiarazioni di NOME risultano viziate da inutilizzabilità erga omnes poiché il dichiarante confessava immediatamente il suo ruolo di basista. Il tenore della deposizione rigorosamente confessoria avrebbe dovuto imporre l’interruzione del verbale con tutti gli avvertimenti di legge, che sono stati invece effettu soltanto dopo oltre un’ora e 12 minuti dall’inizio dell’esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non può trovare accoglimento.
1.1 II vizio di violazione di legge dedotto in ricorso non sussiste poiché il Tribunale ha fat corretta applicazione dei principi affermati in tema dalla giurisprudenza di legittimità e evidenziato che, prima dell’ammissione da parte del Nocera del proprio coinvolgimento nella rapina, non sussistevano obiettivi elementi di responsabilità a suo carico che potessero imporre l’ascolto con le garanzie di un soggetto indagato e non come persona informata dei fatti.
Giova ricordare che in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanzia prescindendo da indici formali quali l’eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l’attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in c dichiarazioni stesse vengano rese, sicchè il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità. (Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, COGNOME, Rv. 282030 – 01)
Inoltre in virtù del principio di conservazione degli atti e della regola, ad esso connessa, d “tempus regit actum”, sono legittimamente utilizzabili le dichiarazioni del soggetto che, al momento della deposizione, rivestiva ancora e soltanto lo “status” di persona informata sui fatti, a nulla rilevando, in contrario, la circostanza che abbia successivamente assunto la condizione di indagato o di imputato. (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, Lo, Rv. 264482 – 01)
Consolidata giurisprudenza, sulla scia delle pronunzie COGNOME e COGNOME ha ribadito che le dichiarazioni rese innanzi alla Polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, posto che la garanzia di cui all’art. 63, comma 1, cod. proc. pen prevista a tutela del solo dichiarante. (Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, Costantino, Rv. 281807 – 01). Solo il secondo comma dell’art. 63 cod.proc.pen. prevede una forma di inutilizzabilità erga omnes, nell’ipotesi in cui il dichiarante avrebbe sin dall’inizio dovuto essere sentito come soggetto indiziato di reato.
Ne consegue che le dichiarazioni rese senza le prescritte garanzie da un soggetto che nel corso dell’audizione ammette il proprio coinvolgimento in un reato rimangono comunque utilizzabili erga alios e cioè nei confronti dei soggetti chiamati in correità, anche nella parte che precede l’interruzione del verbale e gli avvertimenti del caso.
Nel caso in esame, COGNOME è stato escusso come persona informata dei fatti e le censure della difesa in ordine alla veste che avrebbe dovuto assumere non possono trovare accoglimento, poiché il Tribunale ha spiegato che i meri sospetti emersi in relazione alla sua posizione lavorativa non integravano, all’inizio della sua deposizione, quegli indizi inequivoci che sol giustificano l’assunzione della condizione di indagato e delle connesse garanzie; nessuna menzione viene fatta nel provvedimento impugnato dell’annotazione di servizio allegata al ricorso e relativa alla perquisizione nei confronti di tale Iacolare, e non vi è prova che la stess sia stata portata a conoscenza del Tribunale in sede di riesame o facesse parte del fascicolo degli atti trasmessi.
Giova ricordare che nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano “prova nuova” e non comportino un’attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valut dai giudici di merito. (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Pmt, Rv. 277609 – 01). Ne consegue che l’annotazione in atti non può assumere rilevanza in questo giudizio.
Sotto altro profilo va osservato che l’inutilizzabilità processuale di un elemento di prova non esclude che lo stesso possa orientare il prosieguo delle indagini, e non comporta l’inutilizzabilit degli autonomi elementi probatori emersi successivamente a conforto della prospettazione accusatoria. L’ordinanza impugnata in effetti non utilizza ai fini della gravità indiziaria il emerso dall’ascolto del Nocera, ma espone nel corpo del provvedimento che le indagini sono pervenute all’individuazione dei responsabili della rapina attraverso l’esame e il confronto delle immagini degli impianti di videosorveglianza, che hanno consentito di individuare i veicoli utilizzati dai rapinatori; di identificare con certezza l’Ewusajoe e di rinvenire presso l’abitazi del D’Antonio uno dei ciclomotori utilizzati per la rapina.
Al riguardo va poi osservato che nel giudizio di legittimità, laddove risulti l’inutilizzabili prove illegalmente assunte, è consentito ricorrere alla cd. “prova di resistenza”, valutando se,
espunte le prove inutilizzabili, la decisione sarebbe rimasta invariata in base a prove ulteriori, di per sé sufficienti a giustificare la medesima soluzione adottata. (Sez. 4, n. 50817 del
14/12/2023, Stretti, Rv. 285533 – 01)
Ed è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l’inutilizzabilit di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. “prova di resistenza”,
ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato.
(Sez.
3 , n.
39603
del
03/10/2024 ,Izzo,
Rv. 287024 – 02)
Nel caso in esame questa prova di resistenza non è stata effettuata e dal tenore del provvedimento emerge che il portato delle dichiarazioni del COGNOME, le quali sono utilizzabili
non assumono rilevanza dirimente ai fini del giudizio di gravità indiziaria che non contra alios,
poggia sulle sommarie informazioni del COGNOME ma, piuttosto, sugli altri elementi acquisiti nel prosieguo delle indagini, attraverso lo studio delle immagini delle videocamere di sorveglianza.
L’eccezione di inutilizzabilità non sembra pertanto assumere rilevanza dirimente e non inficia la gravità del robusto compendio indiziario acquisito a carico del ricorrente.
2.Per le considerazioni che precedono il ricorso non può trovare accoglimento e va rigettato, con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod.proc.pen.
Roma 19 febbraio 2025
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Il Consigliere estensore
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i NOME COGNOME