Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4363 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 4363  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME NOME SAN GIORGIO A CREMANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a SORA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE di APPELLO di ROMA
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto de visti gli atti, il provvedimento impugNOME ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza la corte d’appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del GUP del tribunale di Gassino del 28 dicembre 2021 nei confronti degli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, variamente accusati in tre cap imputazione relativi a detenzione o spaccio di sostanza stupefacente ed accomunati in un quarto capo di imputazione in cui si configurava l’estorsione aggravata ai danni di un clie dell’illecito commercio. Con la sentenza di appello due delle imputazioni di spaccio stupefacente sono state ritenute ipotesi di minore gravità con conseguente rideterminazione in riduzione della pena nei confronti di tutti tre gli imputati.
 NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno presentato distinti ricorsi per cassazione.
NOME COGNOME, lamentando violazione di legge penale e processuale nonché vizio di motivazione COGNOME un primo motivo sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla pers offesa NOME COGNOME a seguito del mancato avviso ai sensi dell’articolo 63 c.p.p. costui
dal primo momento dovesse essere sentito quale indagato per lo stesso reato contestato al ricorrente, la violazione della disciplina sugli stupefacenti. Infatti, le cessioni di stu descritte nel secondo e terzo capo di imputazione a favore del COGNOME, null’altro erano non cessioni “in conto vendita” per l’attività di spacciatore svolta dalla persona offesa per dell’imputato.
Il secondo motivo di ricorso lamenta la mancata esclusione dell’aggravante speciale dell’art.628 comma 3 c.p.p., giacché la sentenza motiva sul punto in forma del tutto generica senza riferimento all’episodio specifico in cui la compresenza dei correi si sareb materializzata.
 NOME COGNOME COGNOME due motivi di ricorso senza contestare la responsabilità per i d reati ascrittigli.
3.1 Con il primo motivo si lamenta la contraddittorietà della motivazione in ordine a sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite giacché la motivazione dell sentenza dopo aver ricostruito i fatti e concluso che il COGNOME mai fosse stato presente corso dell’attività estorsiva assieme ad altri coimputati, perviene alla conclusione che “tu imputati hanno agito, almeno in un caso, in compresenza di uno degli altri”, affermazione ch è frutto di una inammissibile generalizzazione in pregiudizio dell’imputato.
3.2 Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge in relazione allo stesso aspet (aggravante delle più persone riunite) poiché la motivazione della sentenza, ritenend sufficiente per configurare l’aggravante della consapevolezza da parte della persona offes che l’azione estorsiva fosse concertata dai correi a dispetto della loro compresenza di fro alla vittima, si pone in diretto contrasto con la giurisprudenza di legittimità che nel suo consesso a affermato la configurabilità dell’aggravante solo in caso di effettiva compresen nel momento esecutivo.
 Come memoria inviata via EMAIL il sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto de ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
 I ricorsi sono inammissibili perché fondati su motivi manifestamente infondati o generici.
Con riferimento al ricorso di COGNOMECOGNOME il primo motivo è fondato su un vistoso err concettuale: costituisce ius receptum della Corte, anche con riferimento alla giurisprudenza di questa stessa sezione, che “le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una pers non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro c ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, perché prevale la qualità di testeoffesa del reato in relazione al quale si indaga rispetto a quella di possibile coindagato in connesso, né di tali dichiarazioni si può eccepire l’inutilizzabilità “erga omnes” sulla ba fatto che le stesse provengono da un soggetto indagato in reato connesso, non ascoltato con le garanzie previste per la persona sottoposta ad indagini.” (ex multis, Sez. 2, n. 283 01/10/2013 lmp. Palminio Rv. 258105 – 01; Sez. 5, n. 43508 del 28/05/2014 Imp. Barba Rv. 261078 – 01; Sez. 2, n. 30965 del 14/07/2016 lmp. COGNOME Rv. 267571 – 01).
 Gli ulteriori tre motivi (uno del ricorso di COGNOME nonché i due COGNOMEti da NOME riguardano la sussistenza dell’aggravante del reato (1~1 costituita dalla compresenza degl autori delle minacce. Si nega che ciò sia mai avvenuto ed in ogni caso si lamenta la generici del riferimento contenuto nella sentenza di appello ad un unico episodio in cui la compresenz si sarebbe effettivamente verificata.
Va tuttavia sottolineato che si è in presenza di c.d. “doppia conforme” in pun affermazione della penale responsabilità di tutti gli imputati per i fatti di reato come cont con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo de pronuncia di appello a quella di primo grado e dell’adozione – da parte di entrambe l sentenze – dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Ed allora, in tale contesto, è necessario (ma anche sufficiente) andare a rileggere la sentenza primo grado per apprendere che (pg.37) nell’elenco delle condotte estorsive ne viene menzionata anche una in cui “il COGNOME ed il COGNOME rappresentavano al COGNOME c qualora non avesse consegNOME il denaro al COGNOME quest’ultimo si sarebbe recato personalmente presso la sua abitazione”. L’episodio viene meglio descritto con le parole della persona offesa a pg.29 della sentenza dove si spiega che “alla metà del mese di luglio fu avviciNOME nuovamente da COGNOME NOME e dalla persona da me conosciuta con il nome NOME, ovvero colui che mi consegnò i 5 grammi di cocaina” (il teste si riferisce al COGNOME, n.d. tale occasione furono rinnovate le minacce per il pagamento delle precedenti forniture di stupefacente.
Tale specifica indicazione non è stata mai contestata in sé, né nell’atto di appello, né ricorso in Cassazione limitandosi la difesa a negare che il COGNOME avesse mai menzioNOME due imputati congiuntamente. Il ricorso, così come l’appello che lo aveva preceduto, sono pertanto generici perché non si confrontano con le sentenze di merito.
Quanto al motivo dedotto sul punto dalla difesa di COGNOME, un ulteriore profil inammissibilità deriva dal fatto che egli in appello non avesse nemmeno COGNOMEto il relati motivo or non più devolvibile (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, COGNOME, Rv. 256631).
 All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la conda dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colp nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa dell ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 27 ottobre 2023 DEPOSITATO IN CANCELLARLA Il Consigliere relatore SECONDA SEZIONE PENALELa Presidente