Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41735 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41735 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 18/09/2025
Composta da
– Presidente –
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
avverso la sentenza del 30/10/2024 della Corte di Appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria depositata dal Pubblico ministero;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udite le conclusioni del difensore della ricorrente NOMENOMENOMEXXX, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti NOMENOMENOMEXX e NOMENOMENOMEXX, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.NOMENOMENOMEXX, NOMENOMENOMEXX e NOMENOMENOMEXXX, a mezzo dei propri difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30 ottobre 2024 con cui la Corte di Appello di Lecce, ha confermato la sentenza emessa, in data 10 maggio 2022, con la quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce, li ha condannati alla pena di anni 4, mesi 8, giorni 20 di reclusione per i reati di rapina e lesioni.
I ricorrenti, con il primo ed il secondo motivo di impugnazione, lamentano inosservanza dell’art. 63, commi primo e secondo, cod. proc. pen. nonchØ carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese da NOMENOMENOMEXX e NOMENOMENOMEXXX in data 06 luglio 2020.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente valorizzato le dichiarazioni contenute nella denuncia sporta dal NOMENOMEX e dalla NOME, con cui essi riferivano di aver assistito al violento pestaggio posto in essere dal NOMENOMEX, senza considerare che tali dichiarazioni sarebbero state inutilizzabili nei loro confronti ai sensi dell’art. 63, comma primo, cod. proc. pen.
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
Secondo la difesa, sarebbe erronea l’affermazione secondo cui, al momento della presentazione della denuncia, non emergesse alcuna notizia di reato a carico del NOMENOMEX e della NOME, i quali si sarebbero presentati come mere vittime delle condotte persecutorie del NOMENOMEX. Tale ricostruzione non terrebbe conto del fatto che già in data 23 giugno 2020 i militari della Stazione RAGIONE_SOCIALE Carabinieri di Melendugno avevano trasmesso comunicazione di notizia di reato nei confronti di NOMENOMEX, NOMENOMEX e
NOME, denunciandoli in stato di libertà per i reati di associazione per delinquere e di rapina aggravata, commessi in danno di NOMENOMENOMEXXX il 19 giugno 2020.
¨ stato altresì dedotto che, in occasione della denuncia del 6 luglio 2020, il NOMENOMEX e la NOME sarebbero stati escussi anche in relazione all’episodio criminoso del 19 giugno 2020 e che la comunicazione di notizia di reato trasmessa alla Procura della Repubblica unitamente alla denuncia conteneva un espresso e dettagliato riferimento al procedimento già instaurato per l’aggressione subita da NOMENOMENOMEXXX.
In tale contesto, il contenuto auto-indiziante delle dichiarazioni rese dal NOMENOMEX e dalla NOME avrebbe dovuto indurre gli operanti ad interrompere l’assunzione delle stesse e a procedere agli adempimenti di cui all’art. 63, comma primo, cod. proc. pen., anche e soprattutto in considerazione della conoscenza, da parte dei militari, della pendenza del procedimento penale a carico dei dichiaranti per il reato di rapina in danno delloNOMENOMEX.
Ne conseguirebbe che il NOMENOMEX e la NOME, fin dal momento della presentazione della denuncia nei confronti del NOMENOMEX, avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di indagati ai sensi dell’art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., essendo già presenti precisi indizi di reità a loro carico.
La dedotta violazione dell’art. 63, comma secondo, cod. proc. pen. comporterebbe, pertanto, l’inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni contenute nella denuncia sporta in data 06 luglio 2020. In proposito, la difesa ha evidenziato che l’art. 63 cod. proc. pen. non distinguerebbe tra dichiarazioni sollecitate e dichiarazioni spontanee e che la sanzione dell’inutilizzabilità riguarderebbe non solo i soggetti formalmente indagati, ma anche coloro che, pur non avendo ancora assunto tale qualità in senso formale, si trovino sostanzialmente in tale condizione perchØ già raggiunti da indizi di reità.
I ricorrenti, con il terzo motivo di impugnazione, deducono inosservanza degli artt. 192 cod. proc. pen. e 110, 628, 582, 585 cod. pen., travisamento della prova nonchØ carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale per i reati di rapina e lesioni.
Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero omesso di valorizzare adeguatamente le dichiarazioni rese dal NOMENOMEX, dal NOMENOMEX e dalla NOME, le quali avrebbero dovuto condurre all’assoluzione dei ricorrenti, anche alla luce della asserita incompletezza e scarsa precisione della versione dei fatti fornita dalla persona offesa.
¨ stato, pertanto, richiamato il principio secondo cui la confessione può essere posta a fondamento della decisione allorchØ risulti intrinsecamente attendibile e non smentita da elementi probatori idonei a inficiarne la valenza dimostrativa, evenienza che, ad avviso della difesa, ricorrerebbe nel caso di specie.
In particolare, quanto riferito dalla NOME circa la propria estraneità all’aggressione perpetrata dal NOMENOMEX ed all’illecita apprensione dei beni dello NOMENOMEX ad opera del solo NOMENOMEX avrebbe trovato conferma nelle dichiarazioni dei correi e non sarebbe stato contraddetto dalle dichiarazioni della persona offesa.
Parimenti, dalla valutazione congiunta delle dichiarazioni degli imputati e di quelle della
persona offesa emergerebbe l’assenza di un nesso causale tra l’aggressione posta in essere dal NOMENOMEX e la sottrazione dei beni, asseritamente riconducibile a un’autonoma e occasionale iniziativa del solo NOMENOMEX, con conseguente insussistenza del reato di rapina ed estraneità del NOMENOMEX e della NOME al reato di lesioni, ascrivibile al solo
NOMENOMEX.
I ricorrenti, con il quarto motivo di impugnazione, deducono inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 62, n. 4, cod. pen. nonchØ carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante della tenuità del danno con conseguente applicazione di un trattamento sanzionatorio manifestamente sproporzionato alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto.
La Corte territoriale avrebbe affermato, con argomentazioni del tutto apodittiche, che il valore dei beni sottratti non sarebbe ‘lievissimo’ e che lo NOMENOMEX avrebbe subito lesioni tali rendere inapplicabile l’invocata attenuante. Tale affermazione non terrebbe conto che il valore dei beni sottratti non supererebbe i 145,00 euro e che il certificato medico relativo alle escoriazioni subite dalla persona offesa non conterrebbe una prognosi tale da escludere la lieve entità delle stesse.
¨ stato, inoltre, eccepito che il certificato medico a firma della dott.ssa NOME COGNOME indica quale data delle lesioni escoriate il giorno precedente a quello in cui lo
NOME Ł stato aggredito dal NOMENOMEX.
I ricorrenti, con il quinto motivo di impugnazione, lamentano inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. nonchØ carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
I giudici di appello, con motivazione carente ed apodittica, si sarebbero limitati a valorizzare i numerosi precedenti penali dei quali sono gravati i ricorrenti, senza tenere conto degli elementi favorevoli ad una maggiore mitigazione della pena indicati dalle difese (comportamento processuale collaborativo, disperazione che avrebbe spinto la NOME ad offrire prestazioni sessuali per poter provvedere al sostentamento della figlia minorenne, totale mancanza di premeditazione, estemporaneità dell’azione, scarso valore dei beni sottratti) con conseguente carenza della motivazione sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve essere preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono conformi in ordine alle statuizioni oggetto di ricorso, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 280654 – 01).
2.Il primo ed il secondo motivo dedotti dai ricorrenti sono infondati.
2.1. La Corte di appello ha puntualmente esaminato l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni contenute nella denuncia presentata dal NOMENOMEX e dalla NOME, dando compiutamente conto delle ragioni poste a fondamento della sua reiezione. In particolare, la Corte territoriale ha richiamato il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’inutilizzabilità assoluta – prevista dall’art. 63, comma secondo, cod. proc. pen. delle dichiarazioni rese da soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti sin dall’origine in qualità di indagati presuppone la preesistenza, a loro carico, di precisi, ancorchØ non gravi,
indizi di reità. Tale condizione, peraltro, non può ritenersi automaticamente integrata per il solo fatto che il dichiarante risulti coinvolto in vicende astrattamente idonee a dar luogo alla formulazione di addebiti penali, occorrendo, invece, un quadro indiziario già delineato e conosciuto dall’autorità procedente.
Muovendo da tali premesse, i giudici di appello hanno evidenziato che, al momento della presentazione della denuncia, il NOMENOMEX e la NOMEsi sarebbero qualificati come vittime della condotta persecutorie del NOMENOMEX, con la conseguenza che correttamente il giudice di primo grado ha fatto uso delle dichiarazioni contenute nella denuncia medesima -peraltro ritualmente acquisita al fascicolo a seguito della scelta del rito abbreviato- ai fini della decisione.
2.2. Ciò premesso, il Collegio intende richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nel giudizio abbreviato, sono utilizzabili le dichiarazioni contenute in denunce e querele presentate nel corso delle indagini preliminari, anche quando provengano da soggetti indagati o imputati in procedimenti per reati connessi o collegati, trattandosi di dichiarazioni spontaneamente rese, alle quali non si applicano le garanzie previste dall’art. 63 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, COGNOME, Rv. 276831-04; Sez. 2, n. 15961 del 04/04/2025, COGNOME, non massimata).
¨ stato, in proposito, affermato che le dichiarazioni inserite in denunce e querele, riconducibili a iniziative spontanee di soggetti non formalmente indagati, ancorchØ attinti da indizi di reità per fatti potenzialmente suscettibili di generare responsabilità penali a loro carico in procedimenti collegati o connessi, non sono soggette allo statuto di garanzie di cui all’art. 63 cod. proc. pen., dovendosi ritenere che, con la presentazione dell’atto, il dichiarante abbia implicitamente rinunciato al diritto al riserbo su circostanze idonee a riflettersi in senso sfavorevole sulla propria posizione (vedi Sez. 2, n. 16382 del 18/03/2021, Canino Rv. 281129 – 01; Sez. 5, n. 25048 del 9/5/2024 COGNOME, non massimata; Sez. 2, n. 15961 del 04704/2025, COGNOME, non massimata).
Si tratta, infatti, di atti destinati a recepire dichiarazioni spontanee di soggetti che si presentano come persone offese dei reati denunciati, dichiarazioni che risultano, pertanto, estranee a forme di induzione o sollecitazione da parte dell’autorità procedente e che, proprio per tale loro natura, restano sottratte, nella fase delle indagini, al regime di garanzie previsto per le dichiarazioni raccolte aliunde dagli organi inquirenti.
3.Il terzo motivoŁ articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
Il motivo Ł, al contempo, aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
3.1. Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che i ricorrenti hanno commesso, in concorso morale e materiale tra loro, i reati di rapina e lesioni in danno dello NOMENOMEX, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle prove, confutando peraltro tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate dalla difesa con l’atto di appello (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata e pagg. 4 e 5 della sentenza di primo grado).
Deve, in proposito, evidenziarsi che la Corte territoriale, con percorso argomentativo
immune da vizi di ordine logico o giuridico, ha correttamente affermato la sussistenza del concorso morale e materiale del NOMENOMEX e del NOMENOMEX nei reati di rapina e lesioni. In particolare, i giudici di appello hanno valorizzato le condotte pacifiche e non controverse poste in essere dai predetti, rilevando come il TARGA_VEICOLO, dopo aver aggredito la persona offesa colpendola al volto con un pugno, ne assicurasse la coatta immobilizzazione, mentre il TARGA_VEICOLO, approfittando di tale situazione di oggettiva sopraffazione, procedeva all’appropriazione di due televisori e di un aspirapolvere.
Tali comportamenti, valutati nel loro complesso e secondo un criterio di unitarietà dell’azione, risultano univocamente indicativi di una convergenza di volontà e di una consapevole adesione a un comune programma criminoso, idonei a fondare l’affermazione di responsabilità a titolo di concorso di entrambi i ricorrenti.
Parimenti articolata, congrua e logicamente coerente risulta la motivazione con cui la Corte di merito ha riconosciuto il consapevole e volontario contributo causale della NOME alle condotte delittuose poste in essere dai correi. Sul punto, Ł stato puntualmente evidenziato come la stessa non solo si fosse impossessata del telefono cellulare della vittima, ma avesse altresì assunto la guida del furgone utilizzato per allontanarsi dalla scena del crimine, reagendo, nel momento in cui la persona offesa tentava di impedire la fuga del mezzo, con una manovra diretta a investirla. Condotte che, per le loro modalità esecutive e per il contesto in cui si sono inserite, appaiono inequivocabilmente sintomatiche della piena partecipazione al fatto e della condivisione dell’azione criminosa, escludendo ogni ipotesi di mera presenza o di contributo occasionale.
L’impianto motivazionale così delineato risulta, dunque, conforme ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di concorso di persone nel reato, secondo cui la partecipazione criminosa può essere desunta anche dal comportamento tenuto in fase esecutiva e dal contributo agevolatore fornito alla realizzazione dell’evento (ex multis Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, Rv. 276990-01;Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, COGNOME, Rv. 279807 – 01; Sez. 5, n. 16280 del 24/03/2023, Comito, non massimata).
3.2. Deve essere inoltre, rimarcato che la Corte territoriale, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come Ł fisiologico in presenza di una doppia conforme,ha correttamente evidenziato la contraddittorietà e la sostanziale inattendibilità delle dichiarazioni rese dagli imputati(vedi pag. 4 della sentenza oggetto di ricorso) e la conseguente mancanza di elementi probatori idonei a depotenziare il compendio istruttorio posto a fondamento della sentenza di primo grado.
Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, Ł fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
3.3. Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza di per sØ dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioŁ, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati.
I ricorrenti, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiedono a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a loro piø gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello
e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso.
La decisione impugnata si sottrae, in conclusione, a ogni censura in questa sede, essendo priva di contraddizioni interne, di aporie argomentative o di manifeste illogicità; dovendosi, peraltro, ribadire che le doglianze prospettate nei ricorsi si risolvono in una non consentita richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, estranea ai limiti del giudizio di legittimità.
4.Il quarto motivo Ł in parte aspecifico ed in parte non consentito.
4.1. La Corte territoriale ha correttamente fatto riferimento al significativo danno complessivo subito dalla persona offesa di natura patrimoniale e non patrimoniale, con particolare riferimento alle lesioni subite dallo NOMENOMEX a causa delle condotte violente attuate in suo danno (pagg. 4 e 5 della sentenza di appello).
I giudici di appello, pertanto, hanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità, non Ł sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modesto valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi subiti dalla vittima, attesa la natura plurioffensiva del delitto di rapina, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.
Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità qualora, come nel caso di specie, sia immune da vizi logico-giuridici (vedi ex multis Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, COGNOME, Rv. 271695-01; Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, COGNOME, Rv. 280173).
La replica articolata nel ricorso si risolve in una mera contrapposizione argomentativa, limitandosi a contestare -senza un adeguato confronto critico- la ricostruzione logico-fattuale operata dai giudici di appello, la quale risulta sorretta da motivazione congrua, coerente e immune da manifeste aporie. Tale modalità di deduzione si traduce in una doglianza priva del requisito della specificità in quanto non individua puntuali vizi di legittimità ma si sostanzia in una inammissibile richiesta di rivalutazione delle risultanze processuali.
4.2. L’ulteriore censura con cui la difesa lamenta la discrasia temporale tra la data indicata nel certificato medico redatto dalla dott.NOME COGNOME e la data in cui lo NOMENOMEX Ł stato aggredito dal NOMENOMEXnon Ł consentita in quanto ha ad oggetto una doglianza non dedotta in sede di appello.
Deve esser ribadito, invero, che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall’impugnazione (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, COGNOME, Rv. 163151; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, COGNOME, non massimata).
5.Il quinto motivo di ricorso Ł aspecifico.
I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, l’intensa capacità criminale dei ricorrenti desumibile dagli innumerevoli precedenti penali e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).
Il Collegio intende dare seguito al consolidato principio di diritto secondo cui non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione
faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549-02; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590-01 e Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, COGNOME, Rv. 282693 – 01).
La Corte di merito, inoltre, ha correttamente affermato che le circostanze dedotte dalle difese (estemporaneità delle condotte, difficoltà economiche della NOME, tossicodipendenza
del NOMENOMEX) non costituiscono elementi valorizzabili ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, con argomentazioni esenti da contraddittorietà e manifesta illogicità e, quindi, insindacabili in sede di legittimità.
Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 18/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.