Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6698 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 6698 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BRINDISI 11 12/06/1959 COGNOME NOME nato a MESAGNE il 22/03/1991
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 6 marzo 2024 la Corte di appello di Lecce- per quel che qui rileva – ha confermato la condanna (resa all’esito di giudizio abbreviato) di NOME COGNOME per il reato di tentato furto aggravato (capo a. della rubrica) e di NOME COGNOME per il reato di furto aggravato (capo b.).
Avverso la pronuncia di appello è stato presentato ricorso per cassazione, con separato atto, nell’interesse di entrambe le imputate, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Il difensore di NOME COGNOME con l’unico motivo di impugnazione, ha censurato la motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2.2. Il difensore di NOME COGNOME pure con unico motivo, ha prospettato la violazione di norme processuali poste a pena di utilizzabilità, segnatamente in ragione dell’utilizzazione delle dichiarazioni contra se rese dall’imputata dinanzi ai Carabinieri.
Il motivo di ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile, poiché manifestamente infondato e generico. La Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi, rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), rimarcando che ella ha riportato numerosi precedenti penali specifici; e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite dell’esposizione del tutto generica (le cui censure sono affidate ad allegazioni non riferibili puntualmente al caso di specie) contenuta nel ricorso.
Ne consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
Non è, invece, manifestamente infondato il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
Difatti, «nel giudizio abbreviato sono utilizzabili le dichiarazioni spontanee – e non quelle sollecitate – rese contra se dalla persona sottoposta ad indagini alla polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 350, comma 7 cod. proc. pen., che ne limita l’inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento» (Sez. 5, n. 18048 del 01/02/2018,
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S, Rv. 273745 – 01); tuttavia, dagli atti si trae che le modalità con cui sono state assunte le dichiarazioni autoaccusatorie de quibus (la cui utilizzabilità è stata affermata dalla Corte territoriale) sono state rese dall’imputata in assenza del difensore «a precisa richiesta» degli operanti («a precisa richiesta dichiara di voler rispondere alle domande che le verranno poste»: cfr. verbale di sommarie informazioni del 17 novembre 2016). Deve, pertanto, rilevarsi che il 4 maggio 2024 è spirato il termine di prescrizione del reato (commesso il 4 novembre 2016), pari a sette anni e sei mesi (tenendo conto dell’interruzione e non constando sospensioni: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.); e deve disporsi l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente a NOME COGNOME
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME perché il reato è estinto per prescrizione.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto di COGNOME NOME e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2025.