Dichiarazioni Autoaccusatorie: Quando Diventano Irrilevanti per la Condanna
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40313 del 2024, ha fornito importanti chiarimenti sulla rilevanza delle dichiarazioni autoaccusatorie nel processo penale. La pronuncia si è occupata di un caso di reati fiscali, stabilendo che, se la condanna si fonda su un quadro probatorio solido e autonomo, le eventuali ammissioni dell’imputato diventano processualmente irrilevanti. Questo principio rafforza la centralità dell’accertamento probatorio oggettivo rispetto alle sole dichiarazioni delle parti.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 74/2000, relativo all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. L’imputato, un imprenditore, era stato condannato sia in primo grado dal Tribunale di Alessandria che in secondo grado dalla Corte di Appello di Torino. La sua linea difensiva si basava sull’idea che le false fatture fossero state emesse a sua insaputa da un socio, successivamente deceduto, che si occupava della gestione amministrativa.
L’imprenditore ha quindi proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi principali:
1. Violazione di norme processuali: Sosteneva che le sue dichiarazioni, rese a un funzionario dell’Agenzia delle Entrate durante una verifica, non fossero utilizzabili. A suo dire, il funzionario stava già indagando su un’ipotesi di reato, e quindi le sue affermazioni avrebbero dovuto essere raccolte con le garanzie difensive.
2. Vizio di motivazione: Affermava che, escludendo le sue dichiarazioni autoaccusatorie, il quadro probatorio a suo carico sarebbe stato insufficiente per una condanna.
Il Ricorso e le Dichiarazioni Autoaccusatorie
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato. Secondo i giudici, i motivi presentati dall’imputato non erano altro che una riproposizione di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte di Appello.
Il punto centrale della decisione riguarda proprio il peso delle dichiarazioni autoaccusatorie dell’imputato. La Suprema Corte ha chiarito che la condanna non si basava affatto su tali dichiarazioni. Pertanto, la questione della loro utilizzabilità o meno diventava del tutto irrilevante. Il castello accusatorio, infatti, poggiava su altre e ben più solide fondamenta probatorie.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha spiegato che la decisione dei giudici di merito era stata costruita su due pilastri probatori principali, del tutto indipendenti dalle ammissioni dell’imputato. In primo luogo, la testimonianza di una fornitrice dell’azienda si è rivelata decisiva. La teste ha smentito categoricamente la versione difensiva, dichiarando che il socio deceduto si occupava esclusivamente degli aspetti tecnici dell’attività, mentre era proprio l’imputato a gestire la parte amministrativa e contabile. Questa testimonianza, acquisita ai sensi dell’art. 507 c.p.p., ha minato alla base la strategia difensiva.
In secondo luogo, la condanna era corroborata dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza. Le indagini avevano confermato l’inesistenza delle prestazioni fatturate e avevano messo in luce un ulteriore dettaglio significativo: le fatture contestate riportavano un logo aziendale non più in uso da tempo, un elemento che contribuiva a provarne la falsità. Di fronte a un quadro probatorio così robusto, le dichiarazioni dell’imputato perdevano qualsiasi valore decisivo.
Conclusioni: L’Irrilevanza delle Prove Contestate
La sentenza in esame offre una lezione fondamentale sulla gerarchia delle prove nel processo penale. Quando un impianto accusatorio è supportato da elementi oggettivi e testimonianze attendibili che, di per sé, sono sufficienti a dimostrare la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, le contestazioni relative a prove secondarie, come le dichiarazioni dell’imputato, perdono di efficacia. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, ritenendo l’impugnazione pretestuosa e priva di fondamento. Questa decisione ribadisce che il processo penale deve basarsi su fatti concreti e verificabili, piuttosto che su elementi la cui validità formale, pur se discutibile, non è in grado di scalfire la sostanza dell’accusa.
Quando le dichiarazioni autoaccusatorie dell’imputato possono essere considerate irrilevanti ai fini della condanna?
Secondo la sentenza, le dichiarazioni autoaccusatorie sono irrilevanti quando la decisione di condanna non si fonda su di esse, ma su un quadro probatorio autonomo e solido, come accertamenti della polizia finanziaria e testimonianze chiave che provano la colpevolezza.
Una condanna per reati fiscali può basarsi principalmente sulla testimonianza di un terzo?
Sì, la sentenza dimostra che la testimonianza di un soggetto terzo (in questo caso, una fornitrice) può essere un elemento decisivo per smentire la versione difensiva dell’imputato e, se corroborata da altri elementi d’indagine, può contribuire in modo determinante a fondare una sentenza di condanna.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Come stabilito nella sentenza in base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e, se si ritiene che il ricorso sia stato presentato con colpa, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40313 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40313 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Pozzol Groppo il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 23/06/2023 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 23 giugno 2023 la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza in data 25 gennaio 2022 del Tribunale di Alessandria, ha rideterminato la pena, nei confronti di NOME COGNOME, per il reato dell’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, previa dichiarazione di prescrizione di una parte della condotta.
Ricorre per cassazione l’imputato per violazione di norme processuali, perché il funzionario dell’RAGIONE_SOCIALE, nel richiedere le informazioni, aveva operato già in riscontro a un’ipotesi di reato, per cui le dichiarazioni rese non erano utilizzabili ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen. (primo motivo) e per
mancanza e/o contraddittorietà della motivazione, perché il quadro probatorio non era sufficiente senza le dichiarazioni autoaccusatorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato perché riproduttivo di censure già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dalla Corte di appello. I Giudici di merito hanno ricostruito in fatto che la tesi difensiva secondo cui le false fatture erano state emesse dal socio, poi deceduto, a insaputa dell’imputato, era stata smentita da NOME COGNOME, fornitrice del COGNOME, la quale aveva dichiarato che, viceversa, il socio deceduto si occupava solo della parte tecnica non seguendo la parte amministrativa di cui si occupava proprio l’imputato. Era quindi corroborata la tesi dell’inesistenza RAGIONE_SOCIALE prestazioni e della falsità RAGIONE_SOCIALE fatture che riportavano un logo dell’impresa non più in uso da tempo. A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, dunque, la decisione di condanna non è stata fondata sulle dichiarazioni autoaccusatorie dell’imputato bensì sulla base degli accertamenti della Guardia di finanza corroborati dalla testimonianza della COGNOME, sentita ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. Il primo motivo sull’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dell’imputato è dunque, in questa prospettiva, irrilevante. Ne consegue che anche il secondo motivo, declinato in termini di contraddittorietà della motivazione, perché erano state comunque menzionate le dichiarazioni autoaccusatorie del ricorrente è inconsistente. Come detto, tali dichiarazioni non sono state decisive, perché la condanna si è basata sull’accertamento dei finanzieri e, in ragione dell’incertezza sul soggetto responsabile RAGIONE_SOCIALE fatture false, sulle dichiarazioni della COGNOME che ha sconfessato la versione difensiva dell’imputato.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Così deciso, il 20 giugno 2024 Il Consigliere estensore
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