Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18202 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18202 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO che, riportandosi alle conclusioni già depositate, chiede che sia dichi l’inammissibilità.
AVV_NOTAIO COGNOME, al termine del proprio intervento, insiste nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata quale la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa dal giudice di prim riconosciuta la continuazione con il reato di cui alla sentenza del GIP presso il Tribunale del 14/01/2016, ha rideterminato la pena in anni sette di reclusione e in euro 22. multa, in relazione al reato di cui all’art.73, comma 4, d.P.R. 309/1990, relativo al rin a seguito di perquisizione domiciliare, in un deposito nei pressi della sua abitazione, di di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di chilogrammi 8,525.
2.1.11 ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione in ord affermazione della responsabilità, avendo il giudice affermato la inattendibilità delle dic auto accusatorie rese da NOME COGNOME, marito della NOME del ricorrente, i riconosciuto di essere il reale detentore della sostanza stupefacente rinvenuta all’ perquisizione di un deposito sito a circa 50 metri dalla casa di abitazione di NOME COGNOME nonché suocera dello stesso COGNOME, escludendo qualunque responsabilit ricorrente. In particolare, il giudice ha trascurato la valutazione dei seguenti elemen di custodia dello stupefacente, costituito da un locale accessibile a chiunque in quanto doppio accesso e non assicurato da alcun sistema di chiusura, la presenza all’interno d di oggetti e di attrezzature non riconducibili al COGNOME, la presenza di una motoci riconducibile a COGNOME. Tali elementi mettono in evidenza l’incertezza della frui deposito in modo esclusivo da parte del ricorrente, e la riconducibilità del deposito altri membri della famiglia.
Non conferisce alcuna incidenza logica sulla inattendibilità del coimputato nep rinvenimento della somma di danaro nella disponibilità della madre e della compagn ricorrente, non essendo acquisita alcuna prova circa la genesi illecita di tali banc riconducibilità della somma al COGNOMENOME In tal senso, depone il fatto che la chiave dell ove è stata rinvenuta la somma di maggior importo, era nella disponibilità di COGNOME NOME NOME del ricorrente e moglie dello COGNOME. COGNOME NOME, durante la perquisizion appositamente chiamata dalla COGNOME, convivente del COGNOME, in quanto quest’ultim sprovvista della chiave della cassetta. La circostanza che la convivente del COGNOME non disporre della chiave della casetta ove era occultata una così cospicua somma, pari 87.000,00, costituisce ulteriore elemento che attesta l’estraneità ai fatti del COGNOME in custodia cautelare carceraria al momento della perquisizione.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vi motivazione in relazione alla confisca della cospicua somma di danaro rinvenuto nell’abit frutto di risparmi e delle liquidazioni delle indennità pensionistiche e previdenzial beneficiato la madre del ricorrente, NOME COGNOME, come dimostra anche il taglio dei Invece, la somma pari a euro 3190, contenuta in una pochette grigia posta all’interno della borsa
personale della COGNOME, anch’essa di provenienza lecita, è costituita dalle buste paga dalla medesima COGNOME, come emerge dalla documentazione prodotta in giudizio e non vagli dal giudice di merito. Nessun elemento indiziante la provenienza illecita può neppure t rinvenimento, assieme al danaro, di foglietti ove sono indicati acquisti di materiale el
2.3. Con il terzo motivo, deduce vizio della motivazione in ordine al quantum di pena aumentato per il reato in continuazione, pari a due anni.
In udienza il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ri
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Il primo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili i legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insind cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elem disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando es convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le re logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di det conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).
Nel caso di specie, il giudice a quo ha affermato che le dichiarazioni auto accusatorie rese dallo COGNOME sono prive di riscontro e poco credibili in quanto lo COGNOME si è autoac possesso a fini di spaccio dello stupefacente adducendo le difficoltà economiche causa perdita della propria attività lavorativa. Lo COGNOME, tuttavia, non ha rivelato da ch soprattutto, con quali mezzi ha potuto acquistare tale cospicuo carico di droga (pari a di sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso complessivo di oltre 8 kg); al con ha dichiarato di non avere risorse economiche a disposizione e di aver intrapreso l’attiv in un momento di difficoltà economica; ragione per la quale il giudice ha ritenuto inc non credibile la dichiarazione autoaccusatoria dello COGNOMECOGNOME che ha dichiarato di aver acqu la sostanza stupefacente al fine di spacciarla. Il giudice di merito ha anche l’inattendibilità della deduzione secondo la quale lo stupefacente non sarebbe stato a dallo COGNOME ma detenuto in conto vendita, in quanto ha ritenuto che la detenzione di cospicuo quantitativo di droga presuppone uno stabile rapporto fiduciario tra il ce cessionario nonché una frequentazione degli ambienti di spaccio di stupefacenti di cui
non godeva. Pertanto, la Corte territoriale ha negato la credibilità di quanto dichiar COGNOME, affermando che le dichiarazioni auto accusatorie sono state dettate dal solo sc discolpare il cognato dall’accusa di detenzione a fini di spaccio anche di tale cospicua di sostanza stupefacente, oltre di quanto a lui già contestato appena pochi giorni prima, confezionava cocaina, nella flagranza della detenzione a fini di spaccio di un co quantitativo sia di cocaina che di hashish. Il giudice ha altresì evidenziato che la circo nel deposito ove lo stupefacente è stato rinvenuto vi erano anche degli oggetti appartene altri e non riconducibili all’imputato non elide la valenza degli elementi a carico del ri che il COGNOME appare essere l’unico soggetto in grado di possedere e trafficare quantitativo di hashish, rinvenuto nei pressi della sua abitazione, ove risiedeva insi madre e alla compagna.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dunque enucleabile una atte analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le d difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giur nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insin questa sede. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territ in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle emergenze ist già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto divers favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. Né la Corte suprema può esprimere giudizio sull’attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è at giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest’ultimo compiute, se coeren piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sot sindacato di legittimità (Sez. U, 25/11/1995, COGNOME, Rv. 203767).
1.2. In ordine alla seconda doglianza con la quale il ricorrente deduce la provenienza della somma rinvenuta all’interno di una borsetta e di quella rinvenuta all’intern cassetta, asseritamente riconducibile alla madre del ricorrente, NOME COGNOME e alla sua com della cui provenienza produce documentazione (buste paga, comunicazioni Inps e libretto risparmio) si osserva che tale doglianza non è deducibile per carenza di interesse, po nella medesima prospettazione del ricorrente, il denaro appartiene a terzi soggetti est reato e non all’imputato. In ogni caso, il giudice ha ritenuto che tale somma fosse spropor e non compatibile con i leciti redditi di cui godevano il NOME, la sua compagna e l madre.
1.3. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanziona sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giu Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi ade avendo la Corte territoriale ritenuto congruo l’aumento di pena pari a anni due di recl per i fatti di reato giudicati con sentenza del Tribunale di Brindisi del 2016, re detenzione a fini di spaccio di sostanza di stupefacente pari a chilogrammi 1,3 di co
grammi 500 di hashish, per i quali l’imputato è stato arrestato in flagranza poco prima perquisizione dell’abitazione che veniva effettuata nella prosecuzione delle indagini, e dov stati rinvenuti, nel deposito nei presi dell’abitazione, kg.8 di hashish.
2.11 ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrent pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso all’udienza del 29 Febbraio 2024
il Consigliere estensore
il
Presídenté