Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39152 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39152 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NOVARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso per l ‘ inammissibilità del ricorso.
Sent. n. sez. 745/2025
UP – 10/09/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la pronuncia resa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Novara, emessa il 22 giugno 2023 nei confronti di NOME COGNOME, per aver riqualificato i fatti a lui ascritti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e, in conseguenza, ridetermiNOME la pena.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato mediante l’articolazione dei seguenti tre motivi con cui deduce:
2.1. Mancata applicazione della disciplina prevista dagli artt. 63 e 191 cod. proc. pen, in relazione alle dichiarazioni rese da NOME COGNOME e conseguente mancata assoluzione dell’imputato dal reato di cui al capo 1) di imputazione. Il Giudice di appello avrebbe errato nel ritenere utilizzabili le anzidette dichiarazioni del COGNOME, definito dal Tribunale ‘noto assuntore e spacciatore di stupefacenti’, altresì considerato che la quantità di sostanza stupefacente sullo stesso rinvenuta supera i limiti dell’uso personale. Il COGNOME, quindi, non avrebbe dovuto essere sentito come persona informata sui fatti, ma come indagato assistito da difensore;
2.2. Contraddittorietà della motivazione e conseguente errata applicazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione al capo 5) di imputazione. La difesa sostiene che non vi sia prova che l’imputato abbia ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina a NOME COGNOME, posto che non è stata effettuata alcuna attività di o.c.p., non vi è stata alcuna intercettazione, non è stata rinvenuta sulla persona dell’COGNOME sostanza stupefacente, né vi è prova che l’COGNOME si sia recato in data 5 marzo 2021 presso l’abitazione dell’imputato;
2.3. Contraddittorietà della motivazione in ordine all’applicazione dell’art. 133 cod. pen. in punto di dosimetria della pena, per avere ritenuto utilizzabili le dichiarazioni del COGNOME e confermato la condanna per il capo 5).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo, oltre ad essere generico perché fondato su mere congetture, è meramente reiterativo della medesima doglianza espressa in grado di appello e rispetto alla quale la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, richiamandolo, del principio di diritto a mente del quale ‘L’acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti,
essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l’uso personale: ne consegue la utilizzabilità delle dichiarazioni rese in tale veste’ (Sez. U, n. 21832 del 22/02/2007, COGNOME, Rv. 236370; così anche Sez. 2, n. 47081 del 04/10/2022, COGNOME NOME, Rv. 284191, massimata nei seguenti termini: ‘Sono utilizzabili le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, in qualità di persona informata dei fatti, dall’acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di un uso non personale, dal momento che – come affermato dalla sentenza della Corte cost. n. 148 del 2022 – le sanzioni previste dall’art. 75, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non hanno natura punitiva, ma preventiva, sicché non è applicabile il principio espresso, in tema di diritto al silenzio nell’ambito di procedimenti amministrativi funzionali all’irrogazione di sanzioni di natura punitiva, dalla Corte di giustizia con sentenza 2 febbraio 2021 (causa C-481/19 D.B. contro Consob)’. Ha conseguentemente affermato che la circostanza che il COGNOME fosse colto in possesso di 2,5 grammi di eroina, «in assenza di alcun ulteriore elemento indiziante», non costituiva presupposto per ritenere lo stesso dedito all’attività di narcotraffico; egli veniva pertanto sentito quale mera in persona informata dei fatti, esclusa la sussistenza di alcuna inutilizzabilità delle sue dichiarazioni. Si tratta, all’evidenza, di motivazione corretta in diritto e non manifestamente illogica. Va peraltro aggiunto che la sentenza impugnata ha valorizzato, ai fini della ritenuta responsabilità per il capo 1), ulteriori elementi, a conforto delle predette dichiarazioni (p. 9 sent. app.).
Il secondo motivo risulta manifestamente infondato alla luce delle emergenze investigative di cui ha pienamente dato atto la sentenza di primo grado ove, con riferimento al capo 5) di imputazione, si legge che, in data 5 marzo 2021, l’imputato veniva contatto da NOME COGNOME il quale gli chiedeva se fosse provvisto di ‘birra’ per la serata; il COGNOME rispondeva affermativamente ed invitava l’COGNOME a recarsi presso la sua abitazione all’ora in cui era più comodo. Osserva il primo Giudice, con argomentazione non manifestamente illogica e dunque incensurabile in sede di legittimità, che la specifica allusione alla ‘birra’ (termine specificamente indicato dal NOME e da NOME COGNOME come riferito alla sostanza stupefacente) «induce a ritenere provata la contestata cessione di sostanza stupefacente».
Inammissibile è anche il terzo motivo sulla dosimetria della pena che parte dall’erroneo presupposto della inutilizzabilità delle dichiarazioni del COGNOME e dall’insussistenza del reato di cui al capo 5) di cui al secondo motivo di ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME