Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40354 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40354 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto
dalla parte civile COGNOME NOME nato a POLISTENA il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
NOME nato a PIAZZA ARMERINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE di APPELLO di VENEZL
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutO Prol:urat
Generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa il 19 dicembre 2023 la Corte d’Appello di Verezia, in riforma della sentenza emessa in data 28 febbraio 2023 dal Giudica per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, assolveva l’impUtatc , NOME dal reato di usura ascrittogli perché il fatto non sussiste.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l par e civil COGNOME NOMENOME NOME il tramite del suo difensore, chiedendone l’annullamento e articolando nella sostanza due motivi di dogliam a, sul
premessa della sussistenza in capo alla parte civile del diritto d im pugn la sentenza di assoluzione ex art. 576 cod. proc. pen.
Con il primo motivo (indicato in ricorso come il secondo mothlfo) c’ .duceva contraddittorietà ovvero carenza di logicità della motivazione in reli:zione giudizio sulla responsabilità dell’imputato.
Dopo aver illustrato le argomentazioni addotte dal giudice di primo grado a sostegno della statuizione di condanna fatta oggetto di riforma 1: a pei della Corte d’Appello, il ricorrente richiamava ampi stralci della mol: vazio della sentenza di assoluzione impugnata, che sottoponeva a critica assumendo in particolare che le dichiarazioni rese dalla persOna )ffesa odierno ricorrente, COGNOME NOMENOME e dalla teste COGNOME NOME, e:: mogli del NOME, erano caratterizzate da coerenza e da assenza di dontr: ddizion e inoltre non avevano contenuti fra loro contrastanti, poiché conti wievan semplici precisazioni rispetto a quanto già dichiarato in precedenza.
Assumeva, in particolare, che, dopo aver dichiarato che aveva provh eduto a restituire a rate la somma ricevuta in prestito dall’imputato, il COGNOME r.) precisato che la restituzione delle singole rate era avvenuta a v all’interno di un bar e altre nello studio professionale della COGNOME, 3 quale, in diverse occasioni, aveva provveduto personalmente a conse , mare il denaro al NOMENOME circostanza quest’ultima che era stata confermi: ta da stessa COGNOME, la quale aveva chiarito che la rata mensile da versa all’imputato era pari a euro 1.300,00 fino al mese di ottobre .;:01 successivamente e fino al mese di aprile 2017, di euro 500,00.
Con il secondo motivo (indicato in ricorso come il terzo motivo) a part civile deduceva illogicità della motivazione in relazione alla prospe Itazi dei fatti da parte del denunciante e alla sussistenza di riscontri éster li prospettazione.
Assumeva che il fatto che la persona offesa non avesse chiarito cm quali modalità l’originario accordo avente ad oggetto la restituzione della somma entro un anno e con un interesse al 2°/o fosse stato modificatO in l: wore di un diverso accordo che prevedeva la restituzione della somma in quattro anni e con interessi superiori, NOME la circostanza che, ‘ a front richieste così esose, il COGNOME non avesse preteso il rilascio ci rio wu pagamento, non potevano costituire elementi dai quali inferire l’asrénza d riscontri alle dichiarazioni accusatorie, risolvendosi tale ragionamento realtà seguito dalla Corte territoriale – in una mera congettura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente iòfonci ato.
Ed invero, la Corte territoriale ha argomentato con moivazi )ne che appare immune da manifeste illogicità in merito al GLYPH arattere contraddittorio delle dichiarazioni accusatorie poste dal giudice Ji pri grado a fondamento della statuizione di condanna fatto og )etto di riforma, osservando in particolare che il COGNOME, in principic, ave riferito dei rapporti amicali con il NOME NOME delle mOdalita con quali aveva ricevuto in prestito la somma di euro 32.500,00 per fa fronte a debiti personali, con la sottoscrizione di un atto hel c mie era previsto l’impegno del COGNOME a restituire il denaro entro un l anní í con un interesse del 2%, senza riferire alcunché in merito lagli svilu successivi del rapporto, che avevano condotto a una reStituT one del prestito in ben quattro anni e con interessi ben superiori, da che Corte d’Appello ha desunto che il racconto della persona ofl esa er caratterizzato da genericità, incongruenze e salti logici.
La Corte territoriale ha poi evidenziato incoerenza nelle dichiaro doni d COGNOME e della COGNOME in merito al luogo in cui sarebbero avv , mute le dazioni di denaro, avendo il primo dichiarato in data 4 marzo 20.!0 che i denaro era stato consegnato al NOME NOME un bar di Vicenza non meglio individuato, con ciò smentendo quanto dichiarato in precedera: circa i fatto che le dazioni erano avvenute con cadenza mensile semprí í presso lo studio della COGNOME, circostanza quest’ultima confermata per )en due volte dalla stessa COGNOME.
Quanto al soggetto che aveva effettuato materialmente le ct: zioni d denaro in favore dell’imputato, la Corte d’appello ha individu ito u ulteriore incongruenza nelle dichiarazioni accusatorie, avendo il COGNOME dichiarato, con una prima versione dei fatti, di avere r2stitu personalmente le rate all’imputato, e con una seconda, diversa versione, che a volte era stata la COGNOME a consegnare le so rnme NOMENOME NOME NOME COGNOME aveva affermato, una prima volta, che era stata lei a consegnare il denaro e, successivamente, che si era íltern con il COGNOME nell’effettuare le dazioni delle singole rate all’irnputi sto
Ulteriore discrasia individuata dalla Corte territoriale concerne GLYPH ragioni per le quali la persona offesa aveva richiesto il prestito all’imput
avendo il COGNOME dichiarato in proposito che si era ratta:o de necessità di far fronte a non meglio specificati debiti persor ali, COGNOME, diversamente, che si era trattato di esigenze profesiona i.
Ritiene la Corte che la motivazione fin qui richiamata sia irnmuni i dai vi denunciati in quanto si caratterizza per una rassegna puntua e e de tutto logica delle contraddizioni e degli aspetti di genericità cpnte nelle dichiarazioni del COGNOME e della COGNOME.
Parimenti inammissibile, in quanto manifestamente infOrida o, è il secondo motivo, dovendosi osservare, ancora una volta, che ia Corte territoriale ha reso una motivazione del tutto logica quanto all’as3enza di riscontri esterni alle dichiarazioni accusatorie del RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE evidenziando il fatto che il primo non aveva fornito alla propria rersio alcun riscontro documentale, come per esempio un atto mor ificativo dell’originario accordo intervenuto con l’imputato in relazicine a modalità di restituzione della somma ricevuta in prestito, oVvero ricevut dei pagamenti effettuati, oppure l’agenda sulla quale la persomi offes per quanto dalla stessa dichiarato, aveva annotato i pa gament effettuati, o ancora documentazione bancaria attestante i pr allevi denaro effettuati a ridosso delle date di consegna delle singole rate ( l’eccezione di un bonifico bancario di euro 5.000,00, prodotto agli att per come, ancora una volta, dichiarato dal COGNOME.
La Corte territoriale, a conforto del reso giudizio di inattendibilità dichiarazioni del COGNOME, ha anche evidenziato che la denuncia di quest’ultimo era intervenuta solo successivamente alla notifica nei suo confronti di un decreto ingiuntivo relativo al credito vantato dal h ícotr
La motivazione qui richiamata evidenzia in maniera puntuale i i . umerosi elementi di fatto, che sono congruamente valutati nel loro complesso, per giungere ad affermare, in maniera del tutto logica, che nell 3 specie le citate dichiarazioni accusatorie non potessero avere valenza di pien prova di reità a carico del COGNOMECOGNOME in quanto, oltre che caratteri !za incongruenze e genericità, non assistite da idonei riscontri, con percorso argomentativo che, ancora una volta, risulta imr- une da illogicità manifeste.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichi inammissibile.
11.11 ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimentoL
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituZional e d giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di riteni; re che ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazio della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricor versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro i i fav della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarne’ to d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della casa de ammende.
Così deciso il 01/10/2024