Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17151 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17151 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NARNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Perugia ha confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale di Terni con cui NOME COGNOME è stato condannato, esclusa la recidiva contestata e concessa l’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., per il reato di cui all’art. 455 cod. peri, relativo alla messa in circolazi 22 banconote contraffatte da 100 euro ciascuna, consegnate a NOME COGNOME, arrestata in flagranza in possesso di tali monete, in cambio di un corrispettivo pari a 10 euro pe ciascuna banconota.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di censura.
2.1. Il primo argomento evocato dalla difesa è legato alla denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 192, 197 -bis, 64, comma 3 -bis, cod. proc. pen., per l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME – ampiamente poste fondamento della pronuncia di condanna di primo grado – da ritenersi chiamante in correità, le cui dichiarazioni, non sono state precedute dagli avvisi ex art. 64, comma 3 cod. proc. pen. ed avevano necessità di riscontri, non adeguatamente motivati. Inoltre, non sarebbe stata svolta la doverosa analisi sull’attendibilità della dichiarante. sentenza impugnata si è fermata a motivare solo del bilanciamento di verosimiglianza tra la tesi difensiva, prospettata in dibattimento, e quella dell’accusa, sostenuta da teste-chiamante in correità, così omettendo anche di fornire risposta agli specifici moti d’appello in chiave di attendibilità di quest’ultima e riscontri.
2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione all’erronei del calcolo della pena condotto ai sensi degli artt. 453 e 455 cod. pen., in considerazione della divergenza tra la riduzione operata ex art. 4155 cod. pen. per la pena pecuniaria, in misura superiore ad un terzo, e la diminuzione svolta, invece, per la pena detentiva, inferiore ad un terzo.
Il AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso co requisitoria scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato.
Il primo motivo di censura è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
Si denuncia, sotto un primo profilo, la medesima violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. già ampiamente superata dalla Corte d’Appello, evidenziando la mancanza di riscontri alle dichiarazioni della principale teste d’accusa, coinvolta nel reato.
L’eccezione è generica poiché, a voler tacere del fatto che neppure si rappresenta la posizione processuale che ha assunto la teste-chiamante in correità – limitandosi il ricorso ad affermare che ella è stata condannata per lo stesso fatto storico – né l decisività della testimonianza colpita dalle censure difensive, la responsabili dell’imputato è stata ancorata dalla sentenza impugnata, e da quella conforme di primo grado, principalmente alle risultanze dirette dell’arresto in flagranza di NOME COGNOME trovata in possesso di un cospicuo numero di banconote contraffatte, e del servizio di polizia giudiziaria portato avanti immediatamente dopo dai Carabinieri operanti, che hanno fermato il ricorrente a bordo di un’auto, ritrovando 11.0 euro di banconote contraffatte occultate nel veicolo.
A tali prove, del tutto autonome e, quindi, sicuramente configuranti anche idonei riscontr alle dichiarazioni eteroaccusatorie di COGNOME, vanno aggiunte le dichiarazioni dell’ testimone, COGNOMECOGNOME ex compagno della dichiarante, protagonista anch’egli della vicenda poiché insieme a lei si era recato dall’imputato e aveva assistito alla cessione del banconote contraffatte.
La sintetica ricostruzione svolta offre la chiave valutativa anche della manifes infondatezza del motivo di ricorso.
2.1. Quanto alla seconda parte del motivo di ricorso, vale a dire la violazione dell’art. comma 3, e dell’art. 210 cod. proc. pen., si rileva, anzitutto, ancora una volta, il vi genericità dell’argomento difensivo, che non ha dedotto la decisività delle dichiarazion di NOME COGNOME, contrariamente alle indicazioni di Sez. U, n. 23868 del 23/4/200 Fruci, Rv. 243416 secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del r per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne alt incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato.
In aggiunta a tale ragione di inammissibilità, si evidenza che si tratta di un’obiezi inedita, non proposta con l’atto di appello.
E’ noto che, seguendo la costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto d motivi di gravame e sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile d dimotivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (cfr. ex multis Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316 in una fattispecie
in cui la Corte ha ritenuto motivo nuovo quello relativo alla subordinazion della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno rispetto a quello che in appello si era limitato a dolersi dell’illegittimo diniego all’imputato del beneficio pena sospesa; Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017, COGNOME, Rv. 269745; Sez. 5, n. 28514 del 23/4/2013, COGNOME NOME, Rv. 255577; analogo principio è stato affermato anche in tema di misure cautelari: cfr. Sez. 5, n. 48416 del 6/10/2014, COGNOME, Rv. 261029). In tale ottica, costituisce questione “nuova”, che deve ritenersi non abbia format oggetto di gravame, sia quella che abbia ad oggetto capi o punti della decisione impugnata non enunciati nell’atto di impugnazione di merito (cfr. Sez. 2, n. 17693 del 17/1/2018, Corbelli, Rv. 272821 e le pronunce ivi richiamate), sia quella che consista in deduzioni riguardanti parti del provvedimento gravato che non erano state oggetto della primitiva impugnazione sotto gli specifici profili poi successivamente dedotti (cfr. anch sul medesimo tema, la pronuncia Sez. U, n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268965).
Nel caso di specie, le denunce di violazione delle regole processuali dedicate alla valutazione, ex art. 192 cod. proc. pen., delle dichiarazioni accusatorie della tes chiamante in correità non sono sovrapponibili a quelle successivamente dedotte per la prima volta con il ricorso per cassazione e riferite alla violazione degli artt. 210 comma 3, cod. proc. pen.
3. Il secondo motivo di censura è infondato.
Il ricorrente pretendeva che il trattamento sanzionatorio determinato dal giudice di primo grado per la pena pecuniaria, ex art. 455 cod. pen., riducendo la sanzione prevista dall’art. 453 cod. pen., venisse replicato in identica misura anche per la pena detentiv della reclusione.
Ebbene, non sussiste alcun diritto dell’imputato a vedere paritariamente ridotte le due sanzioni congiunte previste dalla disposizione incriminatrice, che, peraltro, esprimono disvalore concreto del fatto di reato in maniera concorrente, integrandos reciprocamente.
In proposito, la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato le ragioni in base alle quali ha ritenuto che non si potesse dar seguito alla richiesta di riduzione ulteriore d pena detentiva, lasciando intendere chiaramente, e del tutto legittimamente, che essa era stata stabilita dal giudice di primo grado già in misura mite. Si è, infatti, eviden la lettura della fattispecie concreta più che favorevole al ricorrente adottata dal Tribun sia con riguardo alla disapplicazione della recidiva qualificata contestatagli, sia p riconoscimento dell’attenuante del danno di lieve entità.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26 gennaio 2024.