Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7255 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7255 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Napoli, 14)0, confermatd4344à sentenza del primo giudice, bh condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 5 d.lgs.74/2000.
Avverso tale sentenza l’imputato ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in ordine alla responsabilità, avendo egli provveduto a presentare dichiarazione dei redditi, sia pure tardivamente, ove sono indicati incassi e spese deducibili un ammontare divergente da quanto accertato dall’ufficio finanziario. Il giudice avrebbe dovu considerare tali costi e ridimensionare la base imponibile su cui calcolare l’imposta evasa. Co secondo motivo, lamenta la illegittimità costituzionale della equiparazione normativa de omessa presentazione della dichiarazione e presentazione tardiva. Con il terzo, lamenta l inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dalla teste dell’accusa, la funzionaria dell’Agenz RAGIONE_SOCIALE, che avrebbe riferito circostanze di non diretta conoscenza, ma acquisite da altri uf
Il ricorso è manifestamente infondato in quanto non specifico, prospettando deduzioni generiche e prive RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, ed e incentrato su deduzioni meramente ripetitive dei motivi di appello.
Invero, in relazione al primo motivo di censura, esso non rientra nel numerus clausus RAGIONE_SOCIALE censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prov ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinaz riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e RAGIONE_SOCIALE ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile un ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in es tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabi attraverso una disamina completa ed approfondita RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fat qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che la dichiarazione dei redditi della ditta individuale rappresentata dall’imputato è tardivamente depositata. Il giudice ha anche affermato che il reddito d’impresa è sta determinato con accertamenti univoci svolti dall’RAGIONE_SOCIALE, riscontrati da documentali oggettivi calcolando la differenza tra il reddito percepito dall’imputato, come eme dalle banche dati, e i costi sopportati. Gli accertamenti fiscali, pertanto, contrariamente a q affermato dal ricorrente, sono avvenuti mediante riscontro e diretto utilizzo di dati oggetti
La seconda censura è manifestamente infondata, in quanto l’ordinamento giuridico prevede un termine perentorio per l’assolvimento dell’obbligo di presentazio della dichiarazione dei redditi. Peraltro, la questione è stata già dichiarata manifestam infondata dalla Corte costituzionale sia pure con riferimento alle sanzioni tributarie pr
qualora il contribuente non abbia presentato la dichiarazione ma abbia versato le impo cost., n.00046 del 17/03/2023)
Anche la terza censura è manifestamente infondata e meramente ripetitiva dei mo appello. Al riguardo, la Corte territoriale ha affermato che, diversamente da qua dall’appellante, la teste COGNOME ha riferito di accertamenti fiscali svolti dal attingendo alle banche dati, sicché la doglianza della inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE dichia tale teste che avrebbe riferito circostanze di non diretta conoscenza ma acqui uffici, non solo è stata analizzata, ma è stata anche del tutto disattesa.
Peraltro, il medesimo ricorrente non ha prospettato la decisività della ec contrario, sia pure espungendo dallo spettro valutativo le risultanze indicate dal ri inutilizzabili, dalle cadenze motivazionali della sentenza impugnata è enucleabile un indiziario di consistente spessore dimostrativo e una ricostruzione digt, ‘ fatti precisa e circostanziata.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente