Dichiarazione Sostitutiva Unica: la Cassazione conferma la responsabilità anche in caso di errore del CAF
L’ordinanza n. 8267/2024 della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di false dichiarazioni per l’ottenimento di benefici: la responsabilità penale del dichiarante non viene meno neanche quando ci si affida a un Centro di Assistenza Fiscale (CAF). Al centro del caso vi è una condanna per l’errata compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, un documento cruciale per l’accesso a numerose prestazioni sociali. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni dei giudici.
I Fatti del Caso
Una cittadina veniva condannata dalla Corte d’Appello di Roma per aver presentato una Dichiarazione Sostitutiva Unica contenente dati reddituali non veritieri al fine di ottenere un beneficio economico. In particolare, l’errore verteva sull’anno di riferimento del reddito da dichiarare.
La difesa della ricorrente ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
1. L’assenza dell’elemento soggettivo del dolo, sostenendo che l’errore fosse stato involontario e indotto dalla consulenza ricevuta presso un CAF.
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l’assenza di precedenti penali.
L’analisi della Dichiarazione Sostitutiva e la decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, e quindi inammissibile, respingendo entrambe le argomentazioni difensive.
I giudici hanno sottolineato che il primo motivo di ricorso mirava a una rivalutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. La Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte ha ribadito un orientamento consolidato: l’incensuratezza, ovvero l’assenza di precedenti penali, non costituisce di per sé un elemento positivo tale da giustificare automaticamente la concessione delle attenuanti generiche.
Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Suprema Corte offrono importanti spunti di riflessione sulla responsabilità del cittadino e sui limiti del sindacato di legittimità.
Sulla Sussistenza del Dolo nella Dichiarazione Sostitutiva Unica
La Corte ha ritenuto la valutazione della Corte d’Appello non manifestamente illogica. È stato evidenziato che la modulistica relativa alla Dichiarazione Sostitutiva Unica specifica in modo chiaro che il reddito da indicare è quello del secondo anno solare precedente la presentazione della domanda. Pertanto, secondo i giudici, non era possibile un equivoco. Inoltre, si presume che il personale di un CAF, specializzato in pratiche fiscali, non potesse commettere un errore così palese sull’anno di riferimento. Di conseguenza, l’argomento dell’errore è stato ritenuto insufficiente a escludere il dolo, ossia la consapevolezza e volontà della falsità della dichiarazione.
Sul Diniego delle Attenuanti Generiche
La Cassazione ha confermato la correttezza della decisione di merito nel negare le attenuanti generiche. I giudici hanno richiamato il principio secondo cui la loro applicazione non è un diritto che consegue automaticamente all’assenza di elementi negativi (come i precedenti penali). Al contrario, essa richiede la presenza di “elementi di segno positivo” che connotino favorevolmente la personalità del soggetto e la condotta. La difesa non aveva fornito tali elementi, e lo stato di incensuratezza, per espressa previsione normativa, non è di per sé sufficiente.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida due principi di grande rilevanza pratica:
1. Responsabilità del dichiarante: Chi sottoscrive una Dichiarazione Sostitutiva Unica è sempre responsabile della veridicità dei dati in essa contenuti. Affidarsi a un intermediario come un CAF non costituisce una scusante automatica, specialmente quando la modulistica è chiara e non lascia adito a interpretazioni ambigue.
2. Concessione delle attenuanti: Le circostanze attenuanti generiche non sono una conseguenza automatica della buona condotta passata. È onere della difesa dimostrare l’esistenza di elementi positivi concreti che possano giustificare una riduzione della pena.
Posso essere ritenuto responsabile per una falsa dichiarazione se l’errore è stato commesso dal CAF a cui mi sono rivolto?
Sì. Secondo questa ordinanza, la responsabilità penale per una falsa Dichiarazione Sostitutiva Unica ricade su chi la sottoscrive. Il fatto di essersi affidati a un CAF non è considerato una scusante sufficiente per escludere il dolo, soprattutto quando le istruzioni sulla modulistica sono chiare e inequivocabili.
L’assenza di precedenti penali garantisce la concessione delle circostanze attenuanti generiche?
No. La Corte di Cassazione chiarisce che la sola incensuratezza (l’assenza di precedenti penali) non è un elemento sufficiente per ottenere le attenuanti generiche. La loro concessione richiede la presenza di elementi positivi che devono essere specificamente evidenziati, i quali dimostrino una minore gravità del fatto o una personalità non incline al crimine.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove per dimostrare di aver agito in buona fede?
No. Il ricorso in Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può rivalutare le fonti di prova (come documenti o testimonianze) per accertare nuovamente i fatti. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8267 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8267 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo di ricorso propostO nell’interesse di NOME COGNOME – con deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla sussistenza dell’ele soggettivo – non è consentito in sede di legittimità poiché volto a prefigurare una rivalut delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avendo la Corte di merito, c valutazione di fatto non manifestamente illogica, ribadito la sussistenza del dolo, posto ch modulistica relativa alla dichiarazione sostitutiva unica specifica chiaramente che il redd dichiarare è quello riferito al secondo anno solare precedente la presentazione della domanda e considerando che il personale del CAF, specializzato in pratiche amministrative di nat fiscale, a cui l’imputata si era rivolta, non abbia potuto equivocare sull’anno rilevante ai beneficio;
considerato che il secondo motivo, il quale denuncia il vizio di motivazione con riguard mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e logica motivazion da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte di merito escluso la sussistenza di elementi positivamente valutabili, peraltro nemmeno evidenziati dalla difesa – tale essendo, per espresso dettato normativo, lo stato di incensuratezza -, in ciò facendo corre applicazione del principio in forza quale l’applicazione delle circostanze in esame costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalit soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, COGNOME Crescenzo, Rv. 281590);
stante l’inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazi della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa de ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.