Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18812 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18812 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposti da
NOME nata a Cagliari il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 21 marzo 2023 della Corte d’appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste avanzate dal AVV_NOTAIOco Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata 1’8 marzo 2024 dall’AVV_NOTAIO, in replica alle conclusioni rassegnate dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 21 marzo 2023, riformando l’assoluzione pronunciata in primo grado, riteneva NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 483 cod. pen. (in relazione agli artt. 46 e 76 d.P.R. n. 4 del 2000) perché, nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla
richiesta presentata alla Casa Circondariale di Cagliari, volta ad otten permesso di colloquio con il detenuto NOME COGNOME, indicava falsamente esserne la cugina.
Ricorre per cassazione l’imputat9, articolando un unico motivo di censur formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, a mezzo del quale deduce da canto, l’omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale delle prove dichiar ritenute decisive (e, segnatamente, dell’esame testimoniale del sovr. capo d Polizia Penitenziaria, NOME COGNOME), dall’altro, il travisamento delle dichia rese dalla stessa imputata, quanto all’esatta valutazione in ordine all’ef consapevolezza di violare il precetto penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La prima censura è indeducibile.
La questione da affrontare, seguendo un ordine logico, è di natura processua e attiene alla individuazione degli oneri istruttori e motivazionali incomben giudice dell’impugnazione che intenda riformare, in senso peggiorativo, u precedente sentenza assolutoria pronunciata in primo grado. Oneri motivazional e istruttori conseguenti, in AVV_NOTAIO, alla “ontologica contraddittoriet decisione sulla colpevolezza dell’imputato, derivante da due sentenze contenuto antitetico, pur essendo entrambe fondate sulle medesime prove” (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112).
Va premesso, per quanto rileva in questa sede, che si è di fronte ad sentenza di appello che – sulla base dello stesso materiale probatorio valutat giudice di primo grado ed in accoglimento dell’appello proposto dal AVV_NOTAIO Ministero – ha riformato l’originaria assoluzione, giungendo ad una simmetri pronuncia di condanna.
In questi casi, l’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., impone al giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, di assumere direttamente ossequio ai canoni dell’immediatezza e dell’oralità, le prove dichiarativ assunte nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado (o all’ dell’integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato).
Tale onere, tuttavia, non solo non è “AVV_NOTAIO e incondizionat (concentrandosi sulla sola fonte la cui dichiarazione sia oggetto di una spec censura da parte del pubblico ministero, ritenuta dal giudice d’appello “decis ai fini dell’accertamento della responsabilità), ma è imposto solo ove la sent assolutoria sia stata riformata alla luce di un diverso apprezzamento d attendibilità di una prova dichiarativa decisiva (cfr. Sez. U, n. 1480 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272431).
Cosicché, ove la diversa decisione sia stata assunta non sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa (decisiva), ma alla luce di un differente apprezzamento del suo significato e, quindi, di una difforme valutazione logica dell’intero compendio probatorio, l’obbligo di rinnovare l’istruttoria, con l’assunzione diretta della fonte, viene meno (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Rv. 275133; Sez. 3, n. 19958 del 21/09/2016, dep. 2017, Rv. 269782).
All’uopo costituiscono prove decisive sia quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l’assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull’esito del giudizio; sia quelle che, pur ritenute dal primo giudice d scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell’appellante, rilevanti – da sole o insieme ad altri elementi di prova – ai fini dell’esito della condanna (Sez. 5, n. 26507 del 12/04/2021, Rv. 281654).
Ciò considerato, il sovr. capo COGNOME ha riferito solo in ordine alla dinamica dei fatti e agli accertamenti compiuti, circostanze pacifiche, non contestate dalla difesa, né diversamente valutate dalla Corte d’appello. Cosicché alcun obbligo di rinnovazione sussisteva in relazione a tali dichiarazioni, in quanto, pur avendo contribuito a fondare il giudizio di responsabilità, non sono state diversamente valutate nel giudizio di appello.
Tanto dà conto della manifesta infondatezza della censura sollevata.
Ad identiche conclusioni, anche con riferimento al secondo motivo di ricorso.
Sotto tale profilo va ribadito il principio, oramai consolidato, secondo cui integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta di colui che dichiara il falso in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 d.P.R. n.445 del 2000 (cfr., t le tante ed in fattispecie diverse, Sez. 5, n. 24866 del 25/2/2011, Antibo, Rv. 250915; Sez. 5, n. 7857 del 26/10/2017, dep. 2018, Marchetti, Rv. 272277-01; Sez. 5, n. 30099 del 15/3/2018, NOME, Rv. 273806- 01).
Secondo l’art. 76 D.P.R. n. 445 del 2000, infatti, le dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. sono considerate come rese a pubblico ufficiale, essendo la qualità del ricevente del tutto idonea a sancirne la destinazione ad essere trasfuse in atto pubblico (cfr. in tema Sez. 5, n. 20570 del 10/5/2006, Esposito, Rv. 234203).
L’art. 483 cod. pen., in altre parole, costituisce norma sanzionatoria delle condotte vietate dal D.P.R. n. 445 del 2000 poiché l’art. 76 di tale testo legislativo punisce, “ai sensi del codice penale”, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
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forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal decreto stesso. E il delitto ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) suss qualora l’atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasf destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma gi obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico uffi ricevente (Sez. U, n. 6, del 17/2/1999, COGNOMECOGNOME Rv. 212782; Sez. U, n. 2 15/12/1999, COGNOME, Rv. 215413).
Il principio da ultimo richiamato è stato costantemente affermato, poi, d successiva giurisprudenza delle Sezioni semplici di questa Corte di legittimità multis, cfr. Sez. 5, n. 5365 del 15/1/2018, COGNOME, Rv. 272110; Sez. 5, n. 3 del 4/6/2015, Cremonese, Rv. 264841; Sez. 5, n. 18279 del 2/4/2014, Scalic Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Ebbene, il dolo del reato previsto dall’art. 483 cod. pen., è generico e co nella volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevol di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero (Sez. 2, n. 47 28/10/2003, Ammatura, Rv. 227078; cfr. anche Sez. 3, n. 44097 del 3/5/2018, I., Rv. 274126).
Del tutto irrilevante (ai sensi dell’art. 5 cod. pen.) la consapevolezza e v di violare il precetto penale.
Da ciò la manifesta infondatezza della censura.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento del somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso il 15 marzo 2024