Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9525 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9525 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ERCOLANO il 19/11/1960
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RG 27460/24
Rilevato che NOME COGNOME è stato condannato alle pene di legge per il reato del relazione agli art. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000 e per il reato dell’art. 483 cod. aveva depositato presso la Capitaneria di porto di Torre del Greco un’istanza volta al ril patente di abilitazione al comando o alla condotta delle unità di diporto entro le 12 m quale aveva attestato falsamente di essere in possesso dei requisiti morali dell’art 146 del 2008, e cioè aveva attestato che non aveva riportato condanne a una pena def non inferiore ad anni 3, quando risultava dal casellario una condanna ad anni 7 di re con la recidiva infra-quinquennale;
Rilevato che l’imputato ha articolato un unico motivo di ricorso per cassazione per motivazione in merito al diniego delle generiche e all’entità della pena;
Rilevato che il ricorso è assolutamente inconsistente: la Corte territoriale ha moti confermato la sentenza di primo grado ritenendo congrua la pena di anni 1 di reclusione conto anche della recidiva, poiché il reato dell’art. 483 cod. pen. è punito con la re a 2 anni e l’art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000, già vigente all’epoca di commissione del r 17 giugno 2020, prevede che “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentat terzo alla metà”; la decisione in merito all’entità della pena è dunque coerente con il orientamento giurisprudenziale di legittimità che non richiede alcuna soverchia motivazio al riferimento all’art. 133 cod. pen., quando la sanzione è inferiore al medio edittal 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 – 01);
Rilevato che è ineccepibile anche la motivazione in merito al diniego delle generiche, m elementi a sostegno della richiesta;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevat declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’ spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 noverpre 2024