Dichiarazione Mendace per Benefici Statali: Quando il Ricorso è Inutile
L’accesso ai benefici statali è subordinato alla veridicità delle informazioni fornite dal richiedente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre uno spunto di riflessione sull’importanza della correttezza dei dati e sulle conseguenze di una dichiarazione mendace. Il caso analizzato riguarda un ricorso dichiarato inammissibile, proposto da un soggetto condannato per aver omesso un’informazione cruciale al fine di ottenere un sussidio.
I Fatti di Causa
Un cittadino era stato condannato nei gradi di merito per il reato previsto dalla normativa sui benefici di sostegno al reddito. Nello specifico, al momento della compilazione della domanda, aveva omesso di dichiarare che all’interno del proprio nucleo familiare era presente un figlio in stato di detenzione. Questa omissione integra una dichiarazione mendace che, secondo la legge, fa venir meno il diritto al beneficio.
Ritenendo ingiusta la condanna, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basandolo su due motivi principali: un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello riguardo all’accertamento della sua responsabilità e una violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte e la Sconfitta del Ricorrente
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, ritenendoli entrambi palesemente inconsistenti e, di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile.
La Consapevolezza della Dichiarazione Mendace
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla responsabilità, i giudici supremi hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione logica e completa. Era stato accertato che l’imputato fosse perfettamente consapevole della condizione di detenzione del figlio al momento della presentazione della domanda. Pertanto, l’omissione non poteva considerarsi una svista, ma una deliberata dichiarazione mendace volta a ottenere un beneficio non spettante. Il ricorso, su questo punto, non ha saputo contrapporre argomentazioni valide in grado di scalfire la logicità della decisione impugnata.
Le Attenuanti Generiche Già Concesse
Ancora più netto è stato il giudizio sul secondo motivo. Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Tuttavia, la Cassazione ha rilevato come il ricorso non si fosse nemmeno confrontato con la sentenza di primo grado. Da quest’ultima, infatti, emergeva chiaramente che le attenuanti generiche erano già state riconosciute e, per di più, nella loro massima estensione possibile. La doglianza era quindi basata su un presupposto fattuale errato, rendendola di per sé inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del processo penale: l’inammissibilità del ricorso quando i motivi sono generici, inconsistenti o manifestamente infondati. Nel caso di specie, l’imputato non ha sollevato questioni di legittimità concrete, ma ha tentato di ottenere un nuovo giudizio di merito, non consentito in sede di Cassazione. Il primo motivo ignorava la solida motivazione della sentenza impugnata, mentre il secondo si basava su una circostanza (la mancata concessione delle attenuanti) smentita dai fatti processuali. La Corte, pertanto, non ha potuto fare altro che applicare l’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede, oltre alla declaratoria di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale: la presentazione di un ricorso in Cassazione deve essere supportata da motivi seri e specifici, che attacchino puntualmente i vizi logici o giuridici della decisione impugnata. Ricorsi basati su presupposti errati o che mirano a una rivalutazione dei fatti sono destinati all’insuccesso e comportano un’ulteriore condanna economica per il proponente. Per i cittadini, il messaggio è altrettanto chiaro: la massima trasparenza e correttezza nelle dichiarazioni rese alla Pubblica Amministrazione è un dovere imprescindibile, la cui violazione, specialmente se finalizzata a ottenere benefici economici, ha conseguenze penali severe e difficilmente contestabili in sede giudiziaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché entrambi i motivi presentati erano inconsistenti. Il primo motivo non confutava la motivazione della sentenza precedente sulla responsabilità dell’imputato, mentre il secondo si basava su un presupposto errato, ovvero la mancata concessione delle attenuanti generiche che invece erano già state riconosciute nella massima estensione.
Quale omissione ha commesso l’imputato nella sua domanda?
L’imputato ha omesso di indicare, nella domanda per ottenere un beneficio statale, che suo figlio, facente parte del nucleo familiare, si trovava in stato di detenzione. Questa omissione è stata considerata una dichiarazione mendace.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In seguito alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9526 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9526 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il 04/06/1953
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RG 27481/24
Rilevato che NOME COGNOME è stato condannato alle pene di legge per il reato dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 conv. in legge n. 26 del 2019;
Rilevato che l’imputato presenta due motivi di ricorso, uno per vizio di motivazione in ordin all’accertamento di responsabilità e l’altro per violazione di legge in seguito al rigetto generiche;
Rilevato che entrambi i motivi sono inconsistenti: la Corte territoriale ha motivatament confermato la condanna, perché l’imputato non aveva indicato che nello stato di famiglia vi era anche il figlio detenuto e perché era perfettamente consapevole di tale condizione al momento della compilazione della domanda; inoltre, quanto al rigetto delle generiche, il ricorso non si confrontato con la sentenza da cui risulta che le generiche sono state già riconosciute in primo grado nella massima estensione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente