Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35718 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35718 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Tribelli Carlo ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di all’articolo 76 del dpr 444 del 2000 in relazione all’articolo 483 cod. pen., per aver ome dichiarare ai fini ISEE informazioni rilevanti in ordine al reddito di lavoro dipendente perc dai familiari e altre informazioni inerenti al patrimonio immobiliare, nonché del reato di cui all’art. 7 comma 1 del D.L. numero 4 del 2019 in relazione alla percezione del beneficio del reddito cittadinanza.
Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, lamenta vizio della motivazione in all’affermazione della responsabilità, evidenziando il difetto di dolo per entrambi contestati. Con il secondo motivo erronea applicazione dell’art 131 bis cod. pen., avendo e percepito il beneficio per un ammontare modesto. Con il terzo motivo lamenta violazione dell’ar 545 bis cod. proc. pen. per avere il giudice negato la sanzione sostitutiva dei lavori di pub utilità, sebbene il tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 28/04/2020, abbia ammesso l’imputato alla misura alternativa della detenzione domiciliare, esprimendo una valutazione dunque positiva.
In riferimento al primo motivo, si osserva che la doglianza non rientra nel numerus clausu delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della pr ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinaz riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esaurient ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del dec Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile un ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in e tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabi attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qua in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sed si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha riconosciuto il ricorre responsabile per i reati ascritti ritenendo non credibile la tesi difensiva della non consapevo della esatta composizione del nucleo familiare essendo egli detenuto in carcere ed essendo rientrato in famiglia proprio per beneficiare della misura alternativa della detenzione domici sia stato ignaro che il proprio figlio aveva trasferito la residenza presso la sua abita peraltro, non supportata da alcun riscontro probatorio. Il giudice ha altresì evidenziato falsità della dichiarazione non concerne solamente le componenti reddituali derivanti da maggiore consistenza del nucleo familiare, ma anche redditi personali da lavoro percepiti.
Quanto alla seconda doglianza, il giudizio di particolare tenuità del fatto pos necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l’integrazione d fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. sono cumu quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa, ai fini del riconoscime causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicaz di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 104
del 19/01/2022, COGNOME, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Nel caso in disamina, il giud territoriale, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha escluso l’ipotesi della part tenuità evidenziando l’ammontare non irrisorio della somma erogata dallo Stato ed escludendo la occasionalità ed episodicità della condotta.
Quanto al terzo motivo di ricorso, il giudice a quo, nel rigettare la richiesta di sost della pena con il lavoro di pubblica utilità, già negata dal giudice di primo grado, ha ritenu sussistenti elementi da cui inferire l’attitudine del ricorrente a seguire un programma di alternativo alla esecuzione della pena, richiamando quanto già dichiarato dal Tribunale Sorveglianza di Roma – che ha avuto in osservazione l’imputato – in ordine ad analoga richiesta avanzata in sede esecutiva.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30/05/2025
Il consigliere estensore
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Il Presidente