Dichiarazione Infedele: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come i reati fiscali, in particolare la dichiarazione infedele, vengano trattati nel nostro ordinamento e quali siano i limiti di un ricorso in sede di legittimità. Il caso riguarda un imprenditore la cui condanna è stata definitivamente confermata a causa dell’inammissibilità del suo ricorso, basato su motivi ritenuti generici e non pertinenti al giudizio di Cassazione.
Il Caso: Una Discrepanza Fiscale Rilevante
I fatti alla base della vicenda sono emblematici. Un imprenditore individuale è stato condannato sia in primo che in secondo grado per il reato di dichiarazione infedele, previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 74/2000. L’Agenzia delle Entrate aveva accertato, per l’anno d’imposta 2015, un volume d’affari di ben 707.009 euro.
Tuttavia, nella sua dichiarazione dei redditi, l’imprenditore aveva indicato elementi attivi per soli 20.500 euro. Questa enorme discrepanza è emersa grazie ad accertamenti analitici, basati sull’incrocio dei dati comunicati dai clienti dell’imprenditore tramite il cosiddetto “spesometro”. L’imputato, durante l’intero procedimento, non ha mai fornito elementi a sua discolpa, rimanendo assente e non rispondendo alle richieste dell’amministrazione finanziaria.
L’Inammissibilità del Ricorso per Dichiarazione Infedele
L’imprenditore ha presentato ricorso in Cassazione, articolando quattro motivi che, secondo la Suprema Corte, erano sostanzialmente sovrapponibili e manifestamente infondati. La critica principale mossa dai giudici al ricorso è stata la sua natura: invece di contestare errori di diritto commessi dalla Corte d’Appello, i motivi miravano a una riconsiderazione del merito della vicenda, proponendo una “rivalutazione alternativa delle fonti probatorie”.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: la sua funzione non è quella di un terzo grado di giudizio sui fatti, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità). Non è possibile, in questa sede, rimettere in discussione l’attendibilità delle prove o la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, a meno che la loro motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria. In questo caso, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta “sorretta da considerazioni razionali”.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto la decisione dei giudici di merito pienamente giustificata. Gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate sono stati considerati fondati su “dati analitici certi e attendibili”, che la difesa non è mai riuscita a confutare. Il comportamento dell’imputato, che non ha mai collaborato né contestato gli addebiti nel corso del processo e della fase di accertamento, ha ulteriormente rafforzato il quadro probatorio a suo carico.
La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata logica e coerente, mentre i motivi di ricorso sono stati liquidati come semplici “differenti apprezzamenti di merito”, inammissibili in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza conferma due aspetti fondamentali. In primo luogo, l’efficacia degli strumenti di accertamento fiscale basati sull’incrocio di dati, come lo spesometro, nel far emergere l’evasione fiscale e nel costituire una prova solida in sede penale. In secondo luogo, evidenzia l’importanza di formulare un ricorso per cassazione in modo tecnicamente corretto, concentrandosi esclusivamente su vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti gravi di motivazione) e non su una sterile riproposizione di argomenti di fatto già vagliati e respinti nei gradi di merito. La declaratoria di inammissibilità comporta, come in questo caso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rendendo la condanna definitiva.
Quando un ricorso in Cassazione per un reato fiscale rischia di essere dichiarato inammissibile?
Quando i motivi sono generici, si sovrappongono tra loro e mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un compito che non spetta alla Corte di Cassazione ma ai giudici di merito.
Quali prove sono state considerate decisive per accertare la dichiarazione infedele?
Sono stati decisivi gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, basati su dati analitici certi e attendibili, come le informazioni ricavate dall’incrocio dei dati comunicati dai clienti dell’imprenditore tramite il cosiddetto “spesometro”.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
A norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35719 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35719 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano del 15 novembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Milano 1’11 dicembre 2023, con cui NOME, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva specifica e infraquinquennale, era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 4 del d. Igs. n. 74 del 2000, commesso in Milano il 24 maggi 2016.
Rilevato che i quattro motivi di ricorso con i quali si censura, in termini sostanzialm sovrapponibili, la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato, sono manifestamente infondati, in quanto generici e volti a prefigurare una rivalutazione alternativa RAGIONE_SOCIALE probatorie, a fronte dell’adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali ha valorizzato gli accertamenti dell’RAGIONE_SOCIALE, da cui è emerso, in piena sintonia con tenore dell’imputazione elevati a suo carico, che COGNOME NOME, quale titolare della sua ditta individuale, ha omesso di indicare, nella dichiarazione fiscale relativa all’anno di imposta 201 elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, venendo accertato in particola un volume di affari pari a euro 707.009, a fronte di quello dichiarato pari a euro 20.500.
L’accertamento si è basato su dati analitici certi e attendibili, rimasti non confutati dalla d essendo stato altresì evidenziato che l’imputato non solo è rimasto assente nel processo, ma, già al momento dell’accertamento, non ha risposto al questionario notificatogli il 28 gennaio 2020, né ha smentito in altro modo i dati ricavati dall’incrocio del contenuto della s dichiarazione fiscale con le informazioni comunicate dai suoi clienti nel cd. “spesometro”.
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti i sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il 30 maggio 2025.