Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8771 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8771 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 27/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 27/01/2026
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME PAZIENZA NOME COGNOME UBALDA MACRI’
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a Isola di Capo Rizzuto il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 23/04/2025 della Corte d’appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza della Corte d’appello di Catanzaro emesso il 23 aprile 2025 veniva confermata la sentenza del Tribunale di Crotone del 28 febbraio 2023, appellata da NOME COGNOME, che era stata ritenuta colpevole del reato di dichiarazione infedele (art. 4, D. lgs. n. 74 del 2000) relativamente a due annualità di imposta (2014 e 2016), unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, e con il concorso di attenuanti generiche, con condanna della stessa alla pena di 1 anno e 5 mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, per fatti contestati come commessi secondo le modalità esecutive e spazio – temporali meglio descritte nei due capi di imputazione.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME , deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento della prova quanto al capo B (IRES 2016).
In sintesi, la difesa deduce che la testimone NOME COGNOME (funzionario Agenzia RAGIONE_SOCIALE Entrate) avrebbe chiarito che, per il 2016, la maggiore imposta IRES deriva da minori costi deducibili e non da maggiori elementi attivi omessi; ne conseguirebbe l’inesistenza della condotta tipica contestata (‘indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo’), con travisamento della prova in sentenza. La memoria richiama il verbale dibattimentale e riporta l’affermazione: «… la maggiore imposta accertata viene fuori da minori costi spettanti all’impresa, non da maggiori elementi attivi …».
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 62bis, 133 e 175, cod. pen., e correlato vizio di motivazione sul mancato riconoscimento
RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione.
In sintesi, la difesa lamenta motivazione apparente nel diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche e del beneficio della non menzione, deducendo il ruolo di mero legale rappresentante di diritto, privo di poteri gestori, e richiamando le deposizioni di COGNOME e COGNOME sull’esistenza di gestori di fatto (COGNOME, COGNOME).
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, in relazione agli artt. 157161bis, cod. pen., 17, comma 1bis, d.lgs. n. 74 del 2000 e 129 cod. proc. pen.
In sintesi, la difesa sostiene che i reati ex art. 4 d.lgs. 74/2000 – consumati alle date di presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni (27.2.2015 per il capo A e 3.3.2015 per il capo B) – siano prescritti: applicando la disciplina Cirielli (massimo 8 anni per reati puniti sino a 3 anni) e l’aumento di 1/3 ex art. 17, co. 1bis, d.lgs. 74/2000, si perverrebbe a un termine massimo di 10 anni, con decorso integrale alla data del 27.2.2025 (capo A) e del 3.3.2025 (capo B); la sentenza d’appello del 23.4.2025 sarebbe successiva, donde la prescrizione sarebbe maturata prima della decisione.
In data 8 gennaio 2026 sono state trasmesse le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte , con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, il quale ripropone tesi che non si confrontano con quanto compiutamente esposto in maniera conforme da (entrambi) i giudizi territoriali, alla luce RAGIONE_SOCIALE prove raccolte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussione orale, Ł inammissibile.
Il primomotivo Ł inammissibile sia perchØ non dedotto in sede di appello, sia, comunque, perchØ manifestamente infondato.
2.1. La Corte d’appello ha affermato che, per l’anno d’imposta 2016, la società «produceva un imponibile totale pari ad € 607.410,00 ma dichiarava € 0» e che l’imposta IRES evasa era pari a € 167.038,00; ha quindi qualificato la condotta della legale rappresentante come dichiarazione infedele per indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi. Inoltre, la Corte ha esplicitamente ritenuto infondato il motivo difensivo sul capo B, richiamando le argomentazioni del Tribunale (pp. 67), e ha attribuito alla ricorrente il ruolo attivo nell’amministrazione contabile e nella presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni.
2.2. Tanto premesso in fatto, deve essere in questa sede ricordato che il vizio di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (mancanza, contraddittorietà o illogicità manifesta della motivazione; travisamento della prova) presuppone che: (i) la sentenza abbia utilizzato un dato probatorio inesistente o diverso da quello risultante dagli atti specificamente indicati; (ii) l’errore abbia incidenza decisiva sull’esito.
2.3. Nel caso in esame, la Corte d’appello ha ricostruito l’annualità di imposta 2016 sulla base di atti (avvisi/accertamenti) che attestano un imponibile di € 607.410,00 e dichiarato € 0, con conseguente evasione IRES; tale dato Ł coerente con la fattispecie dell’art. 4 d.lgs. 74/2000 (elementi attivi inferiori). La doglianza sui ‘minori costi’ investe la qualificazione fiscale dell’accertamento (doveri di ripresa a tassazione di componenti negativi) ma non scardina il dato – valorizzato dalla Corte – dell’azzeramento dell’imponibile dichiarato a fronte di attività accertata: ciò integra comunque una indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi (anche laddove parte della rettifica discenda da costi indeducibili, la risultanza finale ‘€ 0’ vs ‘€ 607.410,00’ permane). Ne deriva che il motivo Ł rivalutativo del materiale probatorio e non coglie un travisamento ‘decisivo’; la Corte, pur
con rinvio alla motivazione di primo grado, ha offerto un percorso argomentativo non apparente (richiamo ai dati quantitativi e alla condotta soggettiva).
2.4. In ogni caso, si noti, le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica e la correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza, hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell’accusa, e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell’imputato. Ne consegue che le stesse non debbono essere interpretate in senso rigorosamente formale ma con riferimento alle finalità alle quali sono dirette; e, quindi, le dette norme non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui l’imputazione venga mutata nei suoi elementi essenziali sì da determinare incertezza e pregiudicare il concreto esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, COGNOME, Rv. 212803 – 01).
Nella specie, se Ł ben vero che per il 2016, la maggiore imposta IRES deriva da minori costi deducibili e non da maggiori elementi attivi omessi, non può dirsi inesistente la condotta tipica contestata (‘indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo’), in quanto la contestazione del fatto non deve essere ricercata soltanto nel capo di imputazione ma deve essere vista con riferimento ad ogni altra integrazione dell’addebito che venga fatta nel corso del giudizio e sulla quale l’imputato sia stato posto in grado di opporre le proprie deduzioni, come avvenuto nel caso di specie (Sez. 6, n. 21094 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 229021 – 01; nella giurisprudenza piø recente, si v. Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, COGNOME, Rv. 284846 – 04).
Il secondo motivo Ł parimenti inammissibile.
3.1. La Corte d’appello ha affermato (punto 3.4) di rigettare la richiesta di rideterminazione della pena ‘non ritenendosi di poter concedere le attenuanti generiche per l’entità del danno provocato e le modalità della condotta’, e di non concedere la non menzione; ha ribadito la sospensione condizionale già concessa. Nel merito, la Corte ha respinto l’assunto del ‘mero prestanome’, valorizzando emergenze istruttorie sul fatto che la ricorrente ordinava e/o eseguiva bonifici, gestiva il conto corrente e si occupava dell’amministrazione contabile e della presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni fiscali. Al cospetto di tale, pur sintetico, apparato argomentativo, la doglianza non ha pregio, nemmeno sotto il profilo giuridico.
3.2. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, il giudizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve esplicitare criteri ex art. 133 cod. pen. (gravità del fatto, intensità del dolo, danno, personalità del reo). La motivazione della Corte – sebbene concisa – ancora il diniego a entità del danno e modalità della condotta, profili tipicamente riconducibili all’art. 133 cod. pen.; la censura sulla apparenza della motivazione risulta quindi manifestamente infondata ove si consideri l’intero corpo della decisione, che descrive il ruolo operativo della legale rappresentante nella gestione contabile e presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni. Va, peraltro, ribadito che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. Ł oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchŁ non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato. (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419 – 01).
3.3. Quanto al beneficio della non menzione (art. 175 cod. pen.), la Corte ha esplicitato il diniego nel quadro della gravità del fatto e del danno erariale: la motivazione, pur sintetica, non Ł inesistente. La deduzione circa la ‘mancanza di poteri gestori’ Ł invece smentita dai riscontri istruttori valorizzati in sentenza.
Anche l’ultimo motivo Ł inammissibile.
4.1. ¨ ben vero che la Corte d’appello non affronta espressamente il tema della prescrizione asseritamente maturata medio tempore , limitandosi alla conferma nel merito e al rigetto dell’appello.
Deve, tuttavia, rilevarsi quanto segue.
Il reato di dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000) si consuma alla data di presentazione della dichiarazione e su questo punto non emergono contestazioni in sentenza. Sulla determinazione del termine, la difesa applica il combinato ex artt. 157 e 160 cod. pen., con la speciale disciplina dell’art. 17, comma 1bis, d.lgs. 74/2000 (aumento di 1/3 dei termini di prescrizione per i reati tributari indicati). Ne deriva, in astratto, un orizzonte massimo di 10 anni per un reato punito con pena edittale massima sino a 3 anni (testo ratione temporis ).
La prospettazione difensiva – corretta nell’ancoraggio normativo e nella cornice edittale applicabile – si palesa tuttavia errata. Ed invero, risulta positiva la verifica degli atti interruttivi/sospensivi del predetto termine decennale. Emerge, infatti, dagli atti valutabili da questa Corte che, nel corso del giudizio di primo grado, si sono verificati 186 gg. di sospensione (dal 28/06/2022 al 25/10/2022, gg. 119, a seguito di adesione all’astensione dalle attività di udienza proclamata dalla categoria professionale di appartenenza: Sez. 4, n. 10621 del 29/01/2013, M., Rv. 256067 – 01; dal 20/12/2022 al 21/02/2023, gg. 60 ex art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., per legittimo impedimento dell’imputata; dal 21/02/2023 al 28/02/2023, gg. 7 ex art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., su richiesta del difensore: Sez. 2, n. 6798 del 30/01/2025, Romaniello, Rv. 287552 – 02).
Ne discende, pertanto, che al termine di prescrizione massima, devono essere aggiunti, per entrambi i reati, gg. 186 complessivi di sospensione, ciò che comporta, quale conseguenza che, alla data della pronuncia della sentenza impugnata (23 aprile 2025) non fossero ancora maturati i termini di prescrizione di nessuno dei due reati, posto che alle date indicate dalla difesa (27.2.2025; 3.3.2025), devono essere aggiunti n. 186 gg. di sospensione, con conseguente maturazione della prescrizione in epoca successiva alla sentenza impugnata.
4.2. L’intervenuto decorso del termine di prescrizione massima alla data di pronuncia della sentenza di questa Corte, peraltro, stante l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, preclude la possibilità di rilevare la causa di estinzione del reato. L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente infatti il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, come nel caso in esame: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 – 01).
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME