Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37234 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37234 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Borgo Val di Taro il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 28-04-2023 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per l’annullamento con rinvio ella sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo, mentre ha chiesto i dichiarare il ricorso inammissibile nel resto; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia del ricorrente, che, nell’associarsi alle conclusioni del AVV_NOTAIO generale, ha concluso per l’accogliniento di tutti i motivi di ricorso, insistendo in particolare sulla richiesta di prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28 aprile 2023, la Corte di appell confermava la decisione resa dal Tribunale di Parma il 28 ottobre quale NOME COGNOME era stato condannato, con i doppi ben alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpe ex art. 4 del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui contestato perché, rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE“, al fine di evadere redditi, indicava nelle dichiarazioni annuali elementi attivi per u di Bologna 2020, con la fici di legge, ole del reato quale legale l’imposta sui ammontare inferiore a quelli effettivi, con imposta evasa pari a 172.843 euro; fa to commesso in Tornolo il 22 settembre 2014 rispetto all’anno di imposta RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza della Corte di appello felsinea, NOME, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando qua tro motivi.
Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 2 cod. pen., 3, 24, 25, 111, 112 e 27 comma 2 Cost., 7 della C.E.D.U., 15 del Patto Internaz onale relativo ai diritti civili e politici e 49 comma 1 della Carta di Nizza, sotto il profilo d mancata applicazione, anche ai reati commessi prima del 1° genn regime di improcedibilità del giudizio di appello ex art. 344 bis co secondo cui le disposizioni che sanciscono l’improcedibilità del giudi aio 2020, del . proc. pen., io di secondo grado per il superamento del termine di durata massima di due anni si applicano ai soli procedimenti di impugnazione relativi ai reati commessi do0 il 10 gennaio 2020. Un’interpretazione costituzionalmente orientata di tale normla imporrebbe invece di evitare un trattamento ingiustamente differenziato tra irtiputati che si trovano nelle stesse condizioni processuali, rappresentando del rest il principio di retroattività della norma più favorevole un corollario dell’art. 7 della C.E.D.U.
Con il secondo motivo, si contesta sia il rigetto della richiesta d rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, sia il giudizio sulla sussistenza dell’element soggettivo del reato. Si osserva in proposito che la mancata audizione, in primo e in secondo grado, dei testi della difesa non ha consentito di provar soggettiva della condotta contestata, dipesa da un’incolpevole finanziaria dell’impresa, avendo l’indagine della Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza, l’inesigibilità e grave crisi realizzata con metodo induttivo, omesso di considerare i costi e i pesi sostenuti dall’imputato.
Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il mancato ricono cimento della particolare tenuità del fatto, non essendosi considerato che la div rgenza tra gli importi non versati dall’imputato e la soglia di punibilità non risul!a superiore a 20.000 euro, con un discostamento dalla soglia di circa il 10%, i che avrebbe consentito una valutazione positiva circa la modesta entità del fatto contestato.
Con il quarto motivo, infine, ci si duole della mancata con attenuanti generiche, non essendo sufficiente il mero richiamo al fatto, dovendosi invece valutare altri elementi, come la personalità essione delle la gravità del dell’imputato.
Da ultimo, si sollecita la declaratoria di estinzione del reato per pres rizione.
Dopo essere stato originariamente assegnato alla Settima Se il ricorso veniva fissato dinanzi alla Terza Sezione Penale per l’odier ione Penale, a udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Iniziando dal primo motivo, riguardante la mancata applica 344 bis cod. proc. pen. ai fatti anteriori al 10 gennaio 2020, il ione dell’art. Collegio, nel disattendere la doglianza difensiva, ritiene di dover dare continuità alla condivisa affermazione di questa Corte (cfr. in termini Sez. 3, n. 1567 del 14/12/2021, dep. 2022, Rv. 282408 e Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, Rv. 283043 – 02), secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzicHale dell’art. 344 bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 2, comma 2, della legge 7 settembre 2021, n. 134, per contrasto con gli art. 3, 25 e 111 Cost., nella parti in cui limita ai procedimenti relativi a reati commessi a far data dal primo gennaio 2020 l’improcedibilità delle impugnazioni per superamento del termirie di durata massima del giudizio di legittimità, in quanto la limitazione cronologica dell’applicazione di tale causa di improcedibilità, cui consegue la ron punibilità delle condotte, è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, giu tificata dall diversità delle situazioni e risulta coerente con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, egualmente applicabile ai soli reati commes s i a decorrere della suddetta data, essendo ragionevole la graduale introduzione cl,Wistituto per consentire un’adeguata organizzazione degli uffici giudiziari. Ne consegue che la censura difensiva COGNOME essere disattesa. 2. Anche il secondo motivo, avente ad oggetto la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 4 del d. los. n. 74 de 2000 e il rigetto delle sollecitazioni istruttorie difensive, non è fondatO. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Deve premettersi al riguardo che le due conformi sentenze di merito, nel richiamare gli accertamenti della Guardia di Finanza di Fornovo, hanno adeguatamente argomentato la sussistenza del reato contestato, evidenziando come sia emerso dalla verifica condotta dai finanzieri e in particolare dei documenti fiscali e dalla parallela analisi delle movimentazioni correnti riferibili alla società, che NOME COGNOME, rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE“, al fine di evadere redditi, ha indicato nella dichiarazione dei redditi della società RAGIONE_SOCIALE elementi attivi del reddito per un ammontare inferiore a quel! oltre 628.000 euro, con imposta evasa (Ires) pari a 172.843 euro. dal controllo l ei vari conti uale legale l’imposta sui tiva all’anno effettivi per
Del tutto generica, sia in sede di merito che nell’odierno ricorso si è rivelata la prospettazione difensiva, secondo cui la condotta illecita sarebbe dipesa da una crisi di impresa, integrante una causa di forza maggiore rilevante ai ensi dell’art. 45 cod. pen., dovendosi richiamare la consolidata affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Rv. 275967, Sez. 3, n. 20266 dell’08/04/2014, Rv. 259190 e Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Rv. 263128), secondo cui l’imputato può invocare l’assoluta impossibilità di adempiere il dfl)ito erariale, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione he provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della nor 1 i imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l’azienda, sia I aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a Misure idonee da valutarsi in concreto, occorrendo in definitiva la prova che rkm sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie consentirgli il puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo p tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio pers a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di li sto in essere nale, dirette uidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi rius ito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili.
Al di là dei limiti di specificità del ricorso, in cui si richiama la sola diChiarazione fallimento del 2017 senza spiegare come si è pervenuti ad essa, devé evidenziarsi che, in ogni caso, il reato de quo è di natura dichiarativa, per cui le iconsiderazioni difensive sull’esistenza di una forza maggiore sono destinate a rimanere sullo sfondo, potendo la crisi di liquidità, ove adeguatamente provata, as umere al più rilievo per i reati di omesso versamento delle imposte regolarmente dichiarate e non per le infedeltà dichiarative come quella in esame, incentraté su condotte decettive direttamente ricollegabili alla volontà del soggetto agente.
2.1. Sotto tale profilo, appare immune da censure anche il rigetto delle richieste difensive di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, avendone la Corte di appello rimarcato la superfluità, in quanto riferite appunto al tema della crisi di impresa, inidoneo a scrirninare la contestata infedeltà dichiarativa. Al riguardo va in ogni caso ribadito il principio affermato dalle Seioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820), secondo cui la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, come esposto nel caso di specie con motivazione non manifestamente illogica. Le doglianze in punto di responsabilità risultano quindi prive di fondamento.
Anche il terzo motivo, concernente il diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. non è meritevole di accoglimento.
Sul punto, i giudici di merito ha fatto buon governo del principio questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 15020 del 22/01/2019, Rv. 275931), s tema di reati tributari caratterizzati dalla soglia di punibilità, superamento in misura significativa di detta soglia preclude la config causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fa invece, se tale superamento è di poco superiore, può procedersi restanti parametri afferenti la condotta nella sua interezza. elaborato da condo cui, in già solo il rabilità della to, laddove, a valutare i
Orbene, nel caso di specie, l’imposta evasa è risultata pari a 172.843 euro, per cui il discostamento dalla soglia di punibilità, che va parametrato sul più valore favorevole tra quelli nel tempo susseguitisi di 150.000 euro, è risulato superiore a 22.000 euro, il che ragionevolmente non ha consentito di affermare che si sia in presenza di un fatto di lieve entità, stante la misura della dispnza dl tasso-soglia (superata di ben oltre il 10%). La doglianza difensiva nonrd 6un – que essere accolta.
Venendo al quinto motivo, avente ad oggetto il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, se ne COGNOME parimenti rimarcare l’infondatezza
In proposito, occorre richiamare la costante affermazione di questa C rte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui Motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione. È stato altresì precisato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07)2020, Rv. 279549 – 02) che, al fine di ritenere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritine prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità de reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente.
4.1. In applicazione di tale premessa ermeneutica, COGNOME esc udersi che la motivazione delle sentenze di primo e secondo grado sul diniego d(Oe attenuanti generiche presenti vizi di legittimità rilevabili in questa sede, avendo i giudici d merito sottolineato l’assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, che invero neanche nel ricorso per cassazione sono stati adeguatamente illustrati. A ciò i giudici di secondo grado hanno aggiunto il dato che il ricorrnte annovera un precedente penale per omesso versamento di ritenute previden iali, oltre che un’archiviazione per particolare tenuità, del fatto, non potendosi s ttacere che il E3 trattamento sanzionatorio non è stato comunque ispirato da par t icolare rigore, posto che la pena irrogata (anni 1 e mesi 6 di reclusione) è risultat inferiore alla misura media (anni 2 di reclusione) della cornice edittale vigente all epoca dei fatti e che all’imputato sono stati riconosciuti i doppi benefici di legge. Di qui l’infondatezza della doglianza difensiva.
Resta solo da precisare che, con l’art. 2 comma 36 vicies s mel lettera l) del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, è stato introdotto il comma 1 bis dell’art. 17 del d. Igs. n. 74 del 2000, in forza del quale “i termini di prescrizione per i delitti previst dagli artic da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo”, per cui, teruto conto dei parametri ex art. 157 ss. cod. pen., la prescrizione massima si comptita in 10 anni. Ne consegue che il reato per cui si procede, risalente al 22 settembre 2014, non è ancora prescritto, maturando il relativo termine il 22 settembre 2024.
In conclusione, stante l’infondatezza delle censure sollevte, il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME COGNOME essere rigettato, cor onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del pro edimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 05/06/2024