Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10283 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10283 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 20/01/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Montevarchi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 23/05/2024 dalla Corte d’Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23/05/2024 (dep. 08/05/2025), la Corte d’Appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza di condanna alla pena di giustizia pronunciata dal Tribunale di Firenze, in data 25/01/2021, nei confronti di COGNOME NOMENOME in relazione al delitto di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascr in concorso quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE
In particolare, la Corte di Appello ha applicato le attenuanti generiche, ha ridotto il trattamento sanzionatorio ed ha concesso la sospensione condizionale della pena.
L’ulteriore statuizione contenuta if sentenza, “revoca la disposta confisca”, è stata successivamente eliminata dalla Corte territoriale, con ordinanza in data 10/06/2025, perché ritenuta mero errore materiale emendabile ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato contestato. Si censura la sentenza per aver illegittimamente conferito rilevanza alle presunzioni tributarie, pur avendo riconosciuto la fallacia delle conclusioni della Guardia di Finanza, e per aver attribuito rilievo penale all’interpretazione del ricorrente in ordine alla determinazione dell’annualità cui riferire la plusvalenza.
2.2. Vizio di motivazione in ordine alla mancata revoca della confisca, e al provvedimento di correzione di un asserito errore materiale successivamente emesso. Si osserva che la stessa Corte territoriale aveva rilevato la intervenuta definizione del giudizio tributario per cessazione della materia del contendere (atteso l’integrale pagamento del debito tributario): ciò aveva determinato le concordi conclusioni delle parti in ordine alla revoca della confisca, avendo la condotta risarcitoria funzione di causa estintiva del reato ex art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000, e di elemento ostativo all’applicazione della confisca di valore. Il provvedimento di eliminazione della revoca della confisca era stato quindi disposto senza alcun valido contrasto tra motivazione e dispositivo, né tra il pensiero del decidente e la sua estrinsecazione formale.
2.3. Violazione dell’art. 130 cod. proc. pen., non essendovi stata alcuna svista né alcuna altra ipotesi riconducibile all’errore materiale: essendovi stata invece una modifica sostanziale della decisione, in uno dei punti essenziali.
2.4. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo. Si censura la motivazione della sentenza, per essersi la Corte soffermata su divergenti valutazioni fiscali (relative alla competenza e all’attribuzione del debito tributario) e non su elementi oggettivi inesistenti, e pe aver ignorato il fatto che il ricorrente aveva fatto legittimo affidamento sul parere tecnico del proprio consulente contabile, e che le valutazioni difformi da quelle corrette non avevano più rilievo penale.
2.5. Istanza di correzione materiale in ordine alle conclusioni della Procura AVV_NOTAIO presso la Corte d’Appello.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita il rigetto del ricorso, per l’infondatezza delle censure dedotte, rimettendosi alla Corte quanto alla istanza di correzione (per la quale si deduceva, peraltro, il difetto di un concreto interesse in capo al COGNOME).
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’odierno ricorso ha ad oggetto, da un lato, la sentenza emessa in data 23/05/2024 con cui la Corte d’Appello di Firenze (salvo quanto già precisato in ordine al trattamento sanzionatorio e alla revoca della confisca) ha confermato la
condanna in primo grado inflitta a COGNOME NOME, in data 25/01/2021, dal Tribunale di Firenze, per il delitto di dichiarazione infedele a lui ascritto qua amministratore della RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla dichiarazione 2015 (redditi 2014).
D’altro lato, il ricorrente impugna in questa sede anche l’ordinanza emessa dalla Corte fiorentina in data 10/06/2025 (ovvero poche settimane dopo il deposito della motivazione della sentenza, avvenuto oltre un anno dopo la sua deliberazione), con la quale – ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., ritenendo trattarsi di mero errore materiale – è stato corretto il dispositivo della sentenza di appello, espungendo la frase “revoca la disposta confisca”.
Ritiene il Collegio che possano essere accolte solo le doglianze relative a tale secondo provvedimento, mentre le doglianze rivolte alla sentenza debbano essere dichiarate inammissibili.
La decisione di condanna è stata censurata dalla difesa ricorrente in relazione all’elemento oggettivo e a quello soggettivo, deducendo rilievi critici che appaiono privi di adeguato confronto con il percorso argomentativo tracciato dalle sentenze di merito (da valutare congiuntamente, secondo i noti principi in tema di “doppia conforme”).
2.1. In particolare, deve osservarsi che le doglianze difensive, imperniate su un preteso mero recepimento di presunzioni tributarie, evitano di confrontarsi compiutamente con le argomentazioni poste a sostegno della condanna, che hanno conferito centrale rilievo a quanto effettivamente emerso all’esito dell’istruttoria (cfr. pag. 7 segg. della sentenza impugnata, pag. 6 della sentenza di primo grado), con riguardo tra l’altro: all’accordo occulto emergente da una scrittura privata non registrata, contenente i reali termini della vendita all COGNOME della partecipazione nella RAGIONE_SOCIALE detenuta dalla RAGIONE_SOCIALE (termini comprensivi di un prezzo effettivo nettamente superiore a quello del negozio registrato, nonché di numerose voci di rimborso); alle ragioni per cui – sempre in forza della predetta scrittura non registrata – non poteva attribuirsi alcun valore di sopravvenienza passiva alla rinuncia ai crediti vantati dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (dal momento che la cessionaria COGNOME aveva assunto, nei confronti della cedente, debiti di pari importo); alla valorizzazione della fattura n 4 del 2014, relativa alla cessione di macchinari alla RAGIONE_SOCIALE, e alle ragioni ostative all’accoglimento della tesi difensiva secondo cui tale fattura costituirebbe in realtà una bozza priva di valore commerciale e fiscale; al rilievo conferito alla mancata contabilizzazione di due canoni di locazione relativi al contratto con la predetta RAGIONE_SOCIALE.
In forza di tali elementi, i giudici di merito hanno ritenuto sussistente il rea di dichiarazione infedele, condividendo la quantificazione operata dall’Agenzia
delle Entrate dei componenti positivi di reddito e delle conseguenti plusvalenze (in misura ridotta rispetto alle conclusioni della Guardia di Finanza), nonchè dei componenti negativi di reddito. Si tratta di un percorso argomentativo che resiste alle censure difensive in quanto – oltre che del tutto immune da profili di contraddittorietà o illogicità manifesta qui deducibili – risulta ancorato a concret elementi emersi all’esito dell’istruttoria.
2.2. A conclusioni analoghe deve pervenirsi quanto ai rilievi formulati in punto di elemento soggettivo.
Invero, le scarne osservazioni formulate a pag. 9 della sentenza impugnata devono essere integrate (nella già ricordata prospettiva di valutazione congiunta) dalle ben più diffuse considerazioni svolte nella sentenza di primo grado (pag. 25 seg.), in cui si osserva che, se certamente l’operazione fraudolenta aveva visto un importante apporto concorsuale del precedente amministratore COGNOME NOMENOME fratello del ricorrente (il quale aveva tra l’altro sottoscritto l’accordo ufficia quello occulto con la COGNOME, ed era anche presidente del c.d.a. della RAGIONE_SOCIALE), nessun dubbio poteva porsi sulla piena consapevolezza, in capo a COGNOME NOME, del carattere fraudolento della dichiarazione presentata nella qualità di legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALE.
È stato posto in evidenza, a tale specifico riguardo, sia il fatto che il ricorrent aveva sottoscritto una scrittura riepilogativa del novembre 2014, in cui si dava atto della scrittura ufficiale e di quella occulta relative alla cessione de partecipazione societaria, nonché degli atti di rinuncia ai crediti vantati ne confronti della RAGIONE_SOCIALE; sia il fatto che COGNOME NOME era anche componente del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE, ovvero della società venuta ripetutamente in rilievo (sulla cui rilevanza, nella vicenda per cui è causa, cfr. pag. 26 della sentenza di primo grado nonché supra, § 2.1.). Anche in questo caso, si è dinanzi ad una valutazione di merito imperniata non su presunzioni tributarie, ma su evidenze documentali valorizzate in termini immuni da censure deducibili in questa sede.
Risultano invece fondate, come già anticipato, le doglianze concernenti l’ordinanza emessa dopo il deposito delle motivazioni, con cui è stata espunta la frase, contenuta in dispositivo, “revoca la disposta confisca”.
Al riguardo, la difesa ricorrente ha contestato la sussistenza dei presupposti applicativi dell’istituto della correzione di errori materiali di cui all’art. 130 proc. pen., evidenziando tra l’altro che la decisione di revoca, contenuta nel dispositivo della sentenza di secondo grado, appariva in realtà coerente con quanto esposto dalla Corte territoriale in ordine alla produzione documentale conclusiva della difesa, concernente – tra l’altro – l’avvenuta “definizione del giudiz
tributario per cessazione della materia del contendere” (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).
Risulta peraltro preliminare ed assorbente, su tale argomento “sostanziale”, il rilievo per cui la revoca della confisca, contenuta nel dispositivo della sentenza impugnata, non può in alcun modo essere considerata una statuizione correggibile ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., essendo del tutto evidente che la sua eliminazione, mediante l’intervento correttivo, “comporta una modificazione essenziale dell’atto” ai sensi del comma 1 del predetto articolo (art. 130, comma 1, cod. proc. pen.). In tale prospettiva, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha escluso la possibilità di fare applicazione dell’art. 130 cod. proc. pen. per la rimozione di un errore di giudizio in cui sia eventualmente incorso il giudice nella decisione (in tal senso, da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 5851 del 03/12/2024, dep. 2025, COGNOME‘Angelo, Rv. 287510 – 01): errore che tra l’altro, alla luce di quanto evidenziato dalla stessa Corte territoriale nella motivazione della sentenza, e ripreso nell’odierno ricorso, sembrerebbe essere insussistente.
Alla luce di quanto esposto, l’ordinanza impugnata – che ha tra l’altro determinato l’ulteriore effetto patologico di precludere una eventuale impugnazione della revoca della confisca da parte dell’Accusa, essendo quella statuizione stata rimossa, sia pur illegittimamente, dal successivo intervento della Corte territoriale – deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata di correzione dell’errore materiale emessa in data 10 giugno 2025 dalla Corte d’Appello di Firenze e dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 20 gennaio 2026
Il Presidente