Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11589 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11589 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA,
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 10/07/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 luglio 2023, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli del 28 settembre 2021, con la quale l’imputato era stato condannato, per il reato di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, p avere indicato, con superamento delle soglie di punibilità, nella dichiarazione per l’zirino 2012, elementi attivi inferiori a quelli reali, per un importo di eur 1.290.000,00, con un’imposta evasa di euro 548.451,00.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite l’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione.
2.1. Si censurano, con un primo motivo di doglianza, la violazione della disposizione incriminatrice, nonché vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento materiale del reato. Secondo la difesa, la sentenza di primo grado aveva ritenuto la provenienza illecita della somma non dichiarata quaie profitto di una truffa ai danni della signora COGNOME, così da qualificarsi co reddito diverso, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 917 del 1986. Si sostiene che secondo la consulenza di parte – la somma di euro 570.000,00 risulta regolarmente fatturata da una società di investigazioni quale corrispettivo per le prestazioni professionali dell’imputato, mentre la somma di euro 740.000,00 è stata ricondotta ad un prestito infruttifero erogato dalla COGNOME all’imputato, come tale non suscettibile di imposizione.
2.2. In secondo luogo, si denuncia il difetto assoluto di motivazione in relazione alla fatturazione del corrispettivo di euro 570.000,00 e all’assolvimento dell’obbligo tributario. Si richiama la consulenza di parte secondo cui vi sono fatture per un totale di euro 570.000,00 (nn. 9, 11, 12 ciel 2011, per euro 270.000,00, e il n. 9 del 2012 per euro 300.000,00) emesse dalla società di investigazioni di cui sopra, la quale aveva regcllarizzato la propria posizione fiscale. Risultava, inoltre, un assegno di euro 250.000,00 dello stesso importo delle fatture numero 9 e 11 del 2011, mentre vi era la fattura n. 3 del 2012, emessa lo stesso giorno dell’incasso di un assegno di euro 300.000,00. Si contesta la mancata corrispondenza ritenuta dal Tribunale, sulla base di una pretesa asimmetria temporale, tra assegni e fatture. In particolare, si sostiene il travisamento della prova quanto alla fattura n. 3 del 2012, per euro 300.000,00, il cui pagamento sarebbe avvenuto il 5 aprile 2012 e non il 2 aprile 2012. La somma di euro 57.300,00 va imputata a reddito personale – secondo il ricorrente – solo nella mis..Jra del 49,72%, sì da determinare al più un’imposta evasa cii euro 117.268,00, inftriore alla soglia di punibilità. Su tale profilo vi sarebbe un difetto assoluto mot:vazione.
2.3. Con un terzo motivo, si denuncia la manifesta illogicità della motivazione in Iazione al prestito infruttifero di euro 740.000,00 erogato dalla COGNOME al COGNOME. I giudici hanno ritenuto credibile la versione accusatoria dell’COGNOME secondo cui la somma era in realtà il corrispettivo di prestazioni professionali mai effettuate dal COGNOME, nell’ambito di un’attività truffaldina dello stesso, ma l difesa sostiene che la Corte, contraddittoriamente, riconosce l’accordo fiduciario tra l’imputato e la COGNOME, strumentale a proteggere il patrimonio di questa dall’aggressione dei creditori e dell’ex marito, ma lo colloca temporalmente in
un’epoca successiva alla truffa, in modo da non interferire sul giudizio logico afferente alla truffa stessa. Per la difesa emerge, invece, dagli atti che la supposta tru:i – a (riguardante l’ampio periodo tra il 2009 e il 2012) coincide con la donazione del quote della società immobiliare RAGIONE_SOCIALE da parte della COGNOME a COGNOME (6 settembre 2012). Sul punto vi sarebbe la testimonianza di NOME, la quale aveva riferito che l’COGNOME si era spossessata formalmente della società per evitare che l’ex marito potesse aggredirla patrimonialmente, ma che vi era uno scritto notarile per farla ritornare in suo possesso successivamente; dunque la pretesa donazione non era il corrispettivo di prestazioni mai eseguite dall’imputato, ma uno stratagemma per impedire al marito di lei ogni pretesa di recupero patrimoniale. Si contesta la motivazione del Tribunale secondo cui, anche a seguire la prospettazione difensiva, l’accordo tra NOME e NOME configurerebbe a carico di quest’ultimo un concorso in bancarotta o in riciclaggio. Secondo il ricorrente, si trattava di un accordo fiduciario strumentale non alla distrazione ma alla protezione del patrimonio della COGNOME; finalità che non costituisce reato. soene, inoltre, che l’accordo fiduciario non ha determinato il trasferimento della ric , ”zza in capo al COGNOME, perché la COGNOME ha chiesto la restituzione del prestito, coì – ,tto di diffida dei propri legali.
2.4. Una quarta doglianza è riferita alla violazione degli artt. 191, 197, comma 2, tettera b), 371, comma 23, lettera b), 603, comma 3, cod. proc. pen. e a vizi della motivazione in relazione all’omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e alla conseguente ritenuta utilizzabilità della testimonianza della COGNOME. Si lamenta il fatto che la sentenza abbia ritenuto utiliz2:abili le dichiaraz della testimone sul rilievo che non vi erano elementi per ritenere la denunciata connessione probatoria tra il procedimento nel quale questa è imputata e il presente procedimento. Contraddittoriamente, la sentenza impugnata avrebbe riconosciuto l’influenza probatoria dei fatti di quel procedimento, senza ccn , iderare che anche la ritardata allegazione della causa di incompatibilità del testrnone già assunto ha rilievo processuale, obbligando alla rinnovazione istrtoria, trattandosi della testimonianza del soggetto preteso truffato strt-nentale alla valutazione circa la riconduzione delle somme alla categoria, ta.· :abile, dei redditi diversi.
Con atto a firma dell’AVV_NOTAIO, si propongono due ulteriori mo’civi di doglianza.
3.1. Si lamenta, in primo luogo, la nullità della sentenza per difetto di correlazione con l’accusa (violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.), in relazione alla tassazione effettuata sulla somma di euro 740.000,00, in quanto quaìificata come provento del delitto di bancarotta ovvero di quello di riciclaggio.
Si sostiene che la sentenza impugnata – dopo avere riportato il contenuto della proposta di transazione intervenuta il 26 marzo 2021 con la curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE Marinella-COGNOME prodotta dalla difesa al fine di documentare la connessione probatoria con il procedimento nel quale la COGNOME è indagato per bancarotta – ritiene che questa nuova documentazione provi una ipotesi di concorso tra il COGNOME e la COGNOME nei fatti di distrazione ai danni dei credito tanto da determinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda a carico dell’imputato in relazione al reato di cui all’art.. 648-bis cod. pen. Per la difesa, tale valutazione del compendio probatorio individuerebbe il reddito illeìto tassabile di euro 740.000,00 nel profitto da bancarotta, ovvero da riciclaggio. Si tratterebbe di condotte diverse rispetto alla truffa inizialment ascritta, sia sotto il profilo delle condotte, sia sotto il profilo dei mom consumativi dei reati, con violazione delle disposizioni processuali richiamate.
3.2. In secondo luogo, si lamenta il difetto assoluto di motivazione in ordine all’asserita credibilità della COGNOME relativamente alla effettiva ragione del bonif di euro 740.000,00 in quanto questa si porrebbe in contraddizione con il nuovo argomento introdotto dalla Corte, relativo ad un possibile concorso fra il ricorrente e la COGNOME nei delitti di bancarotta e riciclaggio o, in ogni caso, di distrazion somme in danno dei creditori. Sarebbe omessa la pronuncia sull’annotazione di ponia giudiziaria del 12 aprile 2016, la quale ha: rilevato l’intempestività della denuncia per truffa, trattandosi di fatti del 2012 denunciati nel 2015; ritenuto strano che la COGNOME avesse appreso dell’importante capitale detenuto all’estero per la vendita dell’azienda solo con il decesso del padre; valutato come paradossale che la COGNOME avesse lasciato al collaboratore COGNOME, coindagato per truffa, alcune polizze di pegno; assunto come non credibile che la stessa avesse lasciato a terzi alcuni milioni di euro senza ottenere in cambio alcun risultato utile; precisato che la COGNOME aveva minimizzato la sua posizione debitoria nei confronti dì rzi, negando di avere commesso distrazioni. La sentenza non si sarebbe prc :unciata neanche sulla doglianza secondo cui nella causa penale per bancarotta l’imputazione a carico dell’COGNOME ha per oggetto prelievi distrattivi dal con corrente nella misura di euro 1.200.000,01 Sarebbe erronea l’affermazione secondo cui la COGNOME aveva ricevuto esclusivamente quattro fatture per l’attività di indagine svolta in suo favore dall’agenzia investigativa dell’imputato, in quanto, neiiF3 consulenza tecnica di parte, se ne individuano 28 solo per gli anni 2011 e 20’V2. Si contesta, infine, il richiamo ad alcuni passaggi dell’ordinanza di archiviazione nel procedimento per calunnia contro la COGNOME, sul rilievo che non avrebbero valenza nel presente procedimento.
La difesa ha depositato memorie, per replicare alla requisitoria del Pubblico ministero con cui si chiede che l’impugnazione sia dichiarata inammissibile. Richiamando sinteticamente i motivi di ricorso, si insiste per i”accoglimento dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’impugnazione è inammissibile, perché basata su motivi formulati in modo non specifico e diretti ad ottenere una rivalutazione di elementi già presi adeguatamente in considerazione dai giudici di merito, riducendosi ad una mera contestazione delle risultanze emerse dalla motivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali, tali da dimostrare un’effettiva carenza motivazionale su punti decisivi del gravame (ex plurimis, Sez. 5, n. :34149 del 11/06/2019, Rv. 276566; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 2769701 Il ricorrente non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e inimediata valenza esplicativa, omettendo di confrontarsi realmente con le argomentazioni spese in sentenza e prospettando, in ogni caso, argomentazioni d& tutto generiche.
A questo proposito, deve ricordarsi, in punto di diritto, che la genericità del ricorso sussiste non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato i”ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione – che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti e disattesi nel precedente grado di giudizio – si devono considerare non specifici, ma soltanto app:Tenti, quando omettono di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mwsi ed esercitare il proprio sindacato, mancando di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (ex Sez. 2, n. 21432 del 15/03/2023, Rv. 284718; Sez. 6, n. 17372 del 08M4/2021, Rv. 281112); sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando maLichi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, atteso che quest’ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Inoitre, va segnalato che, alla Corte di cassazione, sono precluse sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, che l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore
capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
1.2. Le considerazioni che precedono rendono inammissibile anche il secondo motivo di doglianza, perché basato su una alternativa ricostruzione fattuale dei rapporti fra l’imputato e la COGNOME, nel cui ambito si vorrebbe dare spazio alla mera regolarità formale di alcune fatture, evidentemente emesse per coprire l’attività
illecita dell’imputato, a fronte di prestazioni inesistenti e, dunque, non idonee a provare alcunché. Del tutto generica risulta, inoltre, la prospettazione difensiva relva ad una pretesa regolarizzazione della posizione fiscale della sua agenzia di investigazioni, con conseguente genericità del rilievo secondo cui una parte delle somme oggetto dell’imputazione sarebbe già stata tassata.
1.3. Analoghe considerazioni valgono quanto al prestito infruttifero di euro 740.000,00 erogato dalla COGNOME al COGNOME, oggetto del terzo motivo di doglianza. A fronte di generiche asserzioni difensive di segno contrario, le sentenze di primo e secondo grado, con conforme e corretta valutazione, arciomentano circa le ragioni della ritenuta credibilità della versione accusatoria dell’COGNOME, secondo cu la somma era in realtà il corrispettivo di prestazioni professionali mai effettuate dal COGNOME, nell’ambito di un’attività truffaldina dello stesso. Nell’opacità de rapporti fra le parti rimane certo il dato – sostanzialmente confermato dalla stessa prospettazione difensiva – dell’appropriazione di tali somme da parte derimputato, per la restituzione della quale sarebbe stata necessaria una diffida da parte dei legali della COGNOME. E non è sufficiente ad inficiare tale ricostruzione ge:; – rico riferimento della difesa alla testimonianza di COGNOME NOMENOME ap;rentemente riferita al formale spossessamento della società da parte della RAGIONE_SOCIALE – che attiene al diverso profilo della bancarotta suo carico – e comunque riportata in ricorso in modo incompleto. Del tutto generiche, a fronte della dimostrata appropriazione della somma, risultano anche le affermazioni difensive secondo cui l’attività di spossessamento della RAGIONE_SOCIALE con la collaborazione dell’imputato era solo apparente ed andava vista nell’ottica della protezione del patrmonio di questa da pretese creditorie di terzi (pag. 7 della sentenza impugnata).
1.4. Manifestamente infondata è il quarto motivo di ricorso, relativo alla psa inutilizzabilità della testimonianza della COGNOME. Valgono sul punto le arc;cnentazioni svolte dalla sentenza circa la successiva emersione di indizi del rea.; .) di bancarotta a carico di questa e circa la possibilità di coesistenza tra la tru;’ , 3 originariamente accertata e il concorso in bancarotta in capo all’imputato sole successivamente ipotizzato, con riferimento a distrazioni diverse e ulteriori risr.c..tto a quelle oggetto del presente procedimento; coesistenza del tutto : , . conte con il quadro probatorio e con la personalità dei due soggetti coinvolti. Cor,-ettamente, dunque, la COGNOME* è stata considerata quale testimone, in quanto vittl , na del reato di truffa.
1.5. Il primo motivo del secondo atto di ricorso è manifestamente infondato. Neuna mancanza di correlazione fra accusa e condanna emerge dalle sentenze di p;irrIO e secondo grado, perché – contrariamente a quanto asserito dalla difesa – le stesse ritengono che la somma di euro 740.000,00 sia provento di truffa. Né,
in ogni caso, vi sarebbe una mancanza di correlazione rilevante se anche tale soia fosse ritenuta provento di reati diversi, essendo sufficiente alla sua tass- fizione l’illiceità della sua provenienza, la cui specifica causa non è indicata nel;Imputazione riportata in sentenza, la quale si limita correttamente a riportare il reato tributario contestato e non anche quello mediante il quale è stato ottenuto il denaro oggetto di evasione.
1.6. Del tutto ipotetica, oltre che ripetil::iva delle altre censure proposte, l’ultima doglianza, riferita ad un preteso difetto assoluto di motivazione in ordine all’asserita credibilità della COGNOME relativamente alla effettiva ragione del bonif di euro 740.000,00. La motivazione sul punto è stata fornita, come ampiamente visto, alle pagine 6-7 della sentenza impugnata, mentre l’annotazione di polizia giudiziaria del 12 aprile 2016, richiamata dalla difesa in modo parziale, pare comunque riferita ai diversi fatti di bancarotta ascritti alla COGNOME. La doglian rich:ama, inoltre, profili la cui irrilevanza è stata già affermata, quali quelli ri alle fatture che giustificherebbero apparentemente le dazioni di denaro. Del tutto genc-xiche risultano, infine, le affermazioni difensive secondo cui il Tribunale non av: (ibbe potuto effettuare un richiamo ad alcuni passaggi dell’ordinanza di arciii’viazione nel procedimento per calunnia contro la COGNOME. La difesa non specifica né la ragione per la quale un tale riichiamo non avrebbe potuto essere fatto, né la valenza di tale richiamo nell’economia motivazionale della sentenza impugnata.
Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto cono della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a no; ma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del prccedimento nonché que;o del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle amr,-,ende.