Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4213 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 4213 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Parma il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 15/12/2022 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta per l’imputato la memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 15 dicembre 2022 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza in data 9 giugno 2020 del Tribunale di Parma, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per il reato del capo 3) perché estinto per prescrizione e ha confermato l’accertamento di responsabilità per i reati del capo 1), art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, e del capo 2), art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.
Ricorre per cassazione l’imputato sulla base di due motivi.
Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla fattura pro-forma.
Con il secondo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al superamento della soglia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Entrambi i motivi sollecitano la Corte di cassazione a formulare una lettura alternativa dei fatti rispetto a quella compiuta dai Giudici di merito. Esorbita, tuttavia, dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione è circoscritto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza RAGIONE_SOCIALE argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo, e della non emersione di alcuni dei suddetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame. Pertanto, la presenza di tali requisiti rende la decisione insindacabile (si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, R v. 284556-01).
Nello specifico, per quanto riguarda il reato dell’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 di dichiarazione infedele, i Giudici di merito hanno accertato che la fattura pro forma di euro 1.250.000 da parte della RAGIONE_SOCIALE, era un documento del tutto anomalo, non solo in relazione all’oggetto, alla modalità di pagamento, alla somma, alla mancanza di un documento di trasporto, ma anche rispetto al fatto che non era stata esibita agli accertatori né al pubblico ministero, ma NUMERO_DOCUMENTO successivamente. Dunque, non irragionevolmente i Giudici di merito hanno ritenuto recessive le dichiarazioni del teste, il quale aveva confermato la transazione commerciale, e hanno ritenuto la fattura, per giunta emessa solo proforma, relativa a un’operazione inesistente e quindi inidonea a essere utilizzata in compensazione nella dichiarazione integrativa per abbattere l’imponibile (Sez. 3, n. 3957 del 26/10/2021, dep. 2022, Arvotti, Rv. 282710-01 e Sez. 3, n. 31010 del 07/03/2023, COGNOME, Rv. 284934-01, entrambe relative alla commissione del reato in sede di dichiarazione integrativa).
Per quanto riguarda il reato dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, relativo all’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi nel 2013, i Giudici di merito hanno accertato, invece, che l’imputato non aveva depositato il bilancio di esercizio del 2013, non aveva presentato la dichiarazione dei redditi né alcuna dichiarazione
ai fini IRAP, per cui gli accertatori avevano provveduto alla riclassificazione del bilancio, avevano aumentato l’utile del valore RAGIONE_SOCIALE rimanenze finali, avevano apportato le variazioni in aumento e in diminuzione previste dal TUIR e avevano calcolato il superamento della soglia di legge. Rispetto a tale ricostruzione, il secondo motivo di censura relativo al fatto che il bilancio 2014 si era aperto con un debito IRES di euro 43.954, ulteriormente abbattuto per un versamento con F24, non coglie nel segno, perché il ricorrente ha contestato solo genericamente le conclusioni degli accertatori, senza confutare specificamente il ricalcolo RAGIONE_SOCIALE voci di bilancio 2013 che ha poi portato alla riclassificazione del reddito evaso. A differenza di quanto sostenuto dall’imputato, i Giudici hanno validato, all’esito del riesame critico del materiale probatorio, l’operato degli accertatori (Sez. 3, n. 24225 del 14/03/2023, Rossi, Rv. 284693 – 01).
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso, il 19 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente