Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34394 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34394 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Udine il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della Corte d’appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni presentate nell’interesse del ricorrente dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 9 maggio 2023, la Corte di appello di Trieste, per quanto di interesse in questa sede, ha: 1) confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Udine nella parte in cui aveva dichiarato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato continuato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, aggravato dall’aver agito avvalendosi di un’associazione per delinquere
transnazionale, in ordine alle dichiarazioni presentate il 24 settembre 2013 ed il 16 settembre 2014; 2) dichiarato estinto il medesimo reato con riguardo alla dichiarazione presentata il 21 settembre 2012; 3) rideterminato la pena in due anni e due mesi di reclusione, con diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, NOME COGNOME, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della “RAGIONE_SOCIALE“, dichiarata fallita il 30 giugno 2015, avrebbe indicato nelle dichiarazioni dei redditi relativi agli ann 2011, 2012 e 2013 elementi passivi fittizi, avvalendosi di quattro fatture parzialmente inesistenti emesse dalla società “RAGIONE_SOCIALE” tra il 15 marzo e I’l dicembre 2011, aventi ad oggetto spese di pubblicità e propaganda, per un importo complessivamente pari a 120.000,00 euro, poi ridotto con nota di credito di 10.000,00 euro, e ammortizzato in cinque anni con quote di competenza annuale di 22.000,00 euro.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto a firma degli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, articolando cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 e 530, comma 1, cod. proc. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio di motivazione per travisamento della prova, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato sotto il profilo dell’avvenuta presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni.
Si deduce che la sentenza impugnata illegittimamente ha ritenuto effettuata la presentazione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni fiscali indicate in contestazione. Si premette che la sentenza di primo grado ha dato per effettuata la presentazione RAGIONE_SOCIALE precisate dichiarazioni all’RAGIONE_SOCIALE senza indicare alcun elemento istruttorio a fondamento di tale conclusione, così incorrendo nei vizio di travisamento della prova per omissione. Si rappresenta, poi, che la sentenza di appello ha affermato la presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni fiscali all’RAGIONE_SOCIALE sulla base della deposizione del teste di polizi giudiziaria, e che, però, questi, per come risulta dal verbale di udienza del 10 gennaio 2021, ha detto di aver proceduto alle acquisizioni documentali presso la società “RAGIONE_SOCIALE“. Si aggiunge che non è stato acquisito nessun documento presso l’RAGIONE_SOCIALE. Si osserva che la frattura logica tra premessa fattuale e conclusioni porta ad escludere la certezza dell’avvenuta presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni fiscali all’RAGIONE_SOCIALE e, quindi, a ritenere che si sia verificato un vizio logico in ordine ad un elemento decisivo ai fini dell’affermazione di responsabilità dell’imputato.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto
riguardo alla ritenuta sussistenza del reato in ragione dell’affermata attendibilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del testimone “assistito” COGNOME.
Si deduce che la sentenza impugnata ha ritenuto intrinsecamente attendibili le dichiarazioni del teste “assistito” COGNOME, valorizzandone la coerenza, e la scelta di rendere dichiarazioni dopo aver appreso di essere stato formalmente sottoposto ad indagini, quando proprio questo dato esclude la spontaneità del contributo narrativo, ed induce il sospetto del desiderio di compiacere gli inquirenti e di ottenere un trattamento sanzionatorio più mite. Si aggiunge che, anzi, ben due decisioni emesse a carico di COGNOME evidenziano come lo stesso abbia beneficiato di un più mite trattamento sanzionatorio proprio per la sua “collaborazione” con gli inquirenti. Si rappresenta, inoltre, che le dichiarazioni del teste “assisti COGNOME sono state rese a grande distanza dai fatti e si caratterizzano per contraddizioni, perché il medesimo: a) nella fase RAGIONE_SOCIALE indagini, nel 2014, aveva negato di aver messo in contatto l’attuale ricorrente con la società “RAGIONE_SOCIALE“; b) a dibattimento, dapprima ha detto di aver gestito in prima persona i rapporti tra l’attuale ricorrente e i gestori dell’operazione diretta a procurare fal fatture, per poi ritagliarsi il ruolo di mero «postino»; c) non ha saputo indicare l’esatta percentuale RAGIONE_SOCIALE somme “restituite” alla “RAGIONE_SOCIALE” dall’organizzazione preposta all’emissione RAGIONE_SOCIALE false fatture.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttor dibattimentale con riguardo all’esame del teste COGNOME.
Si deduce che la Corte d’appello illegittimamente ha omesso di esaminare il teste NOME COGNOME, indicato dal testimone “assistito” COGNOME come colui il quale aveva direttamente interagito con i vertici della “RAGIONE_SOCIALE” per conto dell’organizzazione preposta all’emissione RAGIONE_SOCIALE false fatture. Si osserva che la Corte d’appello è incorsa in un travisamento della prova quando ha affermato che COGNOME non ha avuto contatti con l’attuale ricorrente, perché questo dato è smentito proprio dalle dichiarazioni del testimone “assistito” COGNOME. Si rappresenta che, in questo modo, il diniego della Corte d’appello di procedere a rinnovazione istruttoria ha procurato all’attuale ricorrente una ingiustificata compromissione del diritto di difesa, anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU.
2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 729, 191, 192, 530, comma 1, e 533, comma 2, cod. proc. pen., 2 d.lgs. n. 74 del 2000, 111, terzo comma, Cost. e 6, paragrafo 3, lett. d), CEDU, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato in ragione dell’affermata utilizzabilità di documentazione acquisita per rogatoria internazionale dalle Autorità svizzere e inglesi.
Si deduce che la sentenza impugnata illegittimamente ha ritenuto utilizzabili i documenti acquisiti per rogatoria internazionale dalle Autorità svizzere e inglesi. Si rileva che la Corte d’appello ha escluso l’esistenza di limiti di utilizzabilità ordine a tali documenti sulla base RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria Si osserva che, però, manca qualunque formale autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria estera all’utilizzo di tali documenti, e che, di conseguenza è inutilizzabile anche il contenuto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese in proposito dal teste d polizia giudiziaria. Si segnala, inoltre, che l’inutilizzabilità dei documenti questione determina il venir meno di qualunque riscontro alle dichiarazioni del teste “assistito” COGNOMECOGNOME
2.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 133 cod. pen., e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla dosimetria della pena.
Si deduce che la sentenza impugnata ha negato le circostanze attenuanti generiche ed applicato un aumento per la continuazione superiore al minimo di legge, senza considerare la collaborazione fornita dallo stesso, la quale ha consentito di individuare il ruolo di COGNOME, nonché la sostanziale incensuratezza del medesimo.
Nell’interesse del ricorrente, gli AVV_NOTAIO COGNOME hanno presentato memoria di replica alla requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di cassazione.
Nella memoria, si sviluppano gli argomenti esposti nel ricorso, e in particolare nel primo, nel secondo e nel quinto motivo, alla luce RAGIONE_SOCIALE osservazioni formulate nella requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
Manifestamente infondate, se non diverse da quelle consentite in sede di legittimità, sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l’affermazione di sussistenza del reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 deducendo che la Corte d’appello è incorsa nel vizio di travisamento della prova per omissione laddove ha ritenuto accertata la presentazione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni fiscali indicate nell’imputazione.
Indubbiamente, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. del 2000, è necessario che la dichiarazione fiscale mendace sia stata presentata agli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, perché solo in questo modo la stessa diventa giuridicamente rilevante (cfr., per la conclusione secondo cui il delitto di
dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari, tra le tantissime, Sez. 3, n. 3957 del 26/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282710 – 01, e Sez. 3, n. 52752 del 20/05/2014, Vidi, Rv. 262358 – 01).
Tuttavia, in proposto, la sentenza impugnata ha puntualmente precisato che le dichiarazioni fiscali di cui all’imputazione sono state presentate agli uffi dell’Amministrazione finanziaria. Ha infatti osservato: «Risultano in atti le dichiarazioni dei redditi della società RAGIONE_SOCIALE relative alle annualità 2011, 2012 e 2013, che non sono state acquisite dalla p.g. in sede di perquisizione della società, bensì acquisite presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Monza, che aveva condotto tutte le indagini: le dichiarazioni, pertanto, erano state compilate e presentate (“spedite”) dalla società».
Né queste conclusioni possono essere contestate chiedendo una rilettura RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria escusso nel dibattimento di primo grado, a maggior ragione se si considera che lo stesso, anche secondo il ricorso, non risulta aver espressamente escluso la circostanza dell’avvenuta presentazione presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni fiscali oggetto di contestazione.
Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo motivo, che contestano il giudizio affermativo dell’attendibilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazion accusatorie rese dal testimone “assistito” NOME COGNOME, deducendo che la sentenza impugnata ha omesso di considerarne l’assenza di spontaneità e le intrinseche contraddizioni e lacune.
3.1. Ai fini dell’esame RAGIONE_SOCIALE doglianze appena sintetizzate, è utile richiamare i consolidati principi giurisprudenziali in materia.
Innanzitutto, come precisato anche dalle Sezioni Unite, nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l’esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante l’attendibilità oggettiva RAGIONE_SOCIALE sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (così Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255145 – 01, e, tra le altre, Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, COGNOME NOME, Rv. 276676 – 01).
Va poi rilevato che il sindacato di legittimità sulla valutazione RAGIONE_SOCIALE chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica RAGIONE_SOCIALE argomentazioni con le quali sia stata dimostrata
la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento (vds., tra le altre, Sez. 1, n. 36087 del 13/11/2020, COGNOME, Rv. 280058 – 01, e Sez. 6, n. 33875 del 12/05/2015, COGNOME, Rv. 264577 – 01).
Va quindi evidenziato che, in tema di criteri di valutazione della chiamata in correità, occorre distinguere il generico interesse a “collaborare”, che può animare utilitaristicamente ogni collaborante in ragione della possibilità di fruire dei benefic di legge, e non ne inficia la credibilità, in mancanza di quantomeno serie allegazioni contrarie, dall’interesse concreto a rendere dichiarazioni eteroaccusatorie inquinate – per malanimo, astio, rancore, intese collusive o altro – tale da rendere legittimo il sospetto concreto di inattendibilità RAGIONE_SOCIALE propalazioni accusatorie, ci che deve indurre il giudice a maggiore cautela e ad applicare con criterio di rigore gli ulteriori parametri valutativi offerti dall’esperienza e dalla logica (così Sez. n. 48320 del 12/04/2022, COGNOME, Rv. 284074 – 02, e Sez. 1, n. 11179 del 31/10/2018, dep. 2019, Patanè, Rv. 274921 – 01).
Ancora, è utile aggiunge che, in tema di chiamata di correo, gli altri elementi di prova da valutare, ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente alle dichiarazioni del chiamante, non devono possedere necessariamente i requisiti propri degli indizi di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria (cfr. Sez. 1, n. 31004 del 10/05/2023, Cauchi, Rv. 284840 01, e Sez. 1, n. 34712 del 02/02/2016, NOME, Rv. 267528 – 01).
3.2. La sentenza impugnata riporta il contenuto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dal testimone “assistito” NOME COGNOME, e spiega perché le ritiene attendibili.
Secondo quanto esposto dalla Corte d’appello, il teste “assistito” ha dichiarato che l’attuale ricorrente, quale amministratore della “RAGIONE_SOCIALE“, si era rivolto a lui per ricevere RAGIONE_SOCIALE “sovrafatturazioni” e che, perciò, egli lo aveva messo in contatto con la società di diritto inglese “RAGIONE_SOCIALE“, gestita, insieme ad altre ditte, da un’organizzazione facente capo a NOME COGNOME e NOME COGNOME, la quale aveva creato un meccanismo per sovrafatturare sponsorizzazioni relative al moto dei motori. Ha poi precisato che l’organizzazione appena indicata si avvaleva di tre società di diritto inglese, una RAGIONE_SOCIALE quali era appunto la “RAGIONE_SOCIALE“, le quali emettevano fatture per le sponsorizzazioni alle società italiane e poi dirottavano il denaro ricevuto a società off-shore, con conti in Svizzera, dai quali venivano poi prelevate le somme per la restituzione alle società italiane, o mediante trasferimenti a conti cifrati nel Principato di Monaco o in Svizzera, o a mezzo di investimenti immobiliari, o in contanti. Ha inoltre aggiunto che, nel caso di sponsorizzazioni al team Kessel, come quelle effettuate dall’attuale ricorrente per conto della “RAGIONE_SOCIALE“, la sovrafatturazione era del 75 °/0.
Ha quindi affermato che egli in prima persona aveva messo l’attuale ricorrente in
contatto con NOME COGNOME, e curato la consegna al medesimo sia RAGIONE_SOCIALE fatture emesse dalla “RAGIONE_SOCIALE“, sia RAGIONE_SOCIALE buste contenenti il denaro contante da restituire, pari al 75 % o all’80 % dell’importo RAGIONE_SOCIALE fatture. Ha puntualizzato che i soldi da “retrocedere” venivano materialmente portati in Italia dalla Svizzera da una donna di una certa età, che egli li riceveva da questa persona, materialmente li metteva nelle buste e poi li consegnava ai destinatari e che, in particolare, egli si incontrava con l’attuale ricorrente in un bar di Udine da questi di volta in volta indicato. Ha infine detto di aver informato compiutamente l’attuale ricorrente di tutte le modalità RAGIONE_SOCIALE operazioni e di aver cessato con lo stesso il rapporto quando il medesimo non aveva effettuato più i pagamenti ed aveva dovuto emettere RAGIONE_SOCIALE note di credito per consentire alla società inglese di “sistemare” la contabilità.
La Corte d’appello, poi, osserva che le dichiarazioni del testimone “assistito” NOME COGNOME sono attendibili, perché coerenti, perché intervenute solo dopo l’apertura di indagini a carico del medesimo, e perché ampiamente confermate dagli accertamenti di polizia giudiziaria.
In particolare, evidenzia che le rogatorie hanno consentito di accertare: a) i movimenti di denaro dalla “RAGIONE_SOCIALE” alla “RAGIONE_SOCIALE” e da questa alla società off-shore “RAGIONE_SOCIALE” nei termini indicati dal dichiarante; b) il prelievo di denaro in contante dai conti della società “RAGIONE_SOCIALE” il 12 luglio 2011, per l’importo di 29.792,00 euro, in corrispondenza del bonifico effettuato il 6 luglio 2011 da “RAGIONE_SOCIALE” alla “RAGIONE_SOCIALE” per la somma di 30.000,00 euro, poi da questa girata alla “RAGIONE_SOCIALE” in pari data; c) il prelievo di denaro in contante dai conti della società “RAGIONE_SOCIALE” 1’11 ottobre 2011, per l’importo di 28.950,00 euro, in corrispondenza di un ulteriore bonifico effettuato da “RAGIONE_SOCIALE” alla “RAGIONE_SOCIALE” per la somma di 30.000,00 euro, e poi da questa girata alla “RAGIONE_SOCIALE“; d) l’esistenza di un documento extra-contabile, rinvenuto in sede di perquisizione presso la fiduciaria svizzera della “RAGIONE_SOCIALE“, recante l’indicazione «RAGIONE_SOCIALE», datato 11 ottobre 2011, e nel quale è scritto in colonna: «30.000,00 da MG», «0,00 spese bancarie», «-110,00 spese bancarie», «-940,00 comm. Uff. MG», e riportato alla fine come risultato «28,950,00 MG». Aggiunge, inoltre, che anche l’emissione della nota di credito da parte della “RAGIONE_SOCIALE” è stata effettivamente accertata.
Precisa, ancora, che l’attendibilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del testimone “assistito” non può ritenersi inficiata dal mancato accertamento dei costi non compresi nel contratto di sponsorizzazione o dell’esatta percentuale (75 % ovvero 80 %) RAGIONE_SOCIALE somme retrocesse dall’organizzazione criminale alla “RAGIONE_SOCIALE“, sia perché il teste ha dichiarato di non ricordare esattamente, anche per la distanza di molti anni tra i fatti e le sue audizioni, sia perché occorreva tener presenti i costi per l
partecipazione alle gare, i quali erano soggetti a molteplici fattori e difficilment quantificabili.
3.3. In considerazione dei principi giuridici applicabili, le conclusioni dell sentenza impugnata in ordine all’attendibilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del testimone “assistito” NOME COGNOME sono da ritenere correttamente motivate.
Innanzitutto, priva di concreta rilevanza è la deduzione relativa alla scelta di NOME COGNOME di rendere dichiarazioni dopo l’apertura di indagini a suo carico: come si è indicato nel § 3.1, la mera esistenza di un interesse a collaborare non è circostanza idonea ad inficiare la credibilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni.
In secondo luogo, poi, la Corte d’appello ha evidenziato che le dichiarazioni di NOME COGNOME: a) non risultano dettate da malanimo, astio, rancore, intese collusive o altri fattori “inquinanti”; b) sono ricche di dettagli; c) non sono state smenti da elementi obiettivi, ma anzi da questi hanno ricevuto importanti conferme; d) incorrono in imprecisioni molto modeste e pienamente giustificabili quando non precisano l’esatta percentuale RAGIONE_SOCIALE somme “restituite” alla “RAGIONE_SOCIALE“.
Ancora, la denuncia di contraddizioni interne alle dichiarazioni di NOME COGNOME, attinenti all’aver messo o meno in contatto l’attuale ricorrente con COGNOME, e al ruolo da egli svolto nelle operazioni, risulta fondata sull’enfatizzazione d differenze lessicali, posto quanto testualmente riportato dalla sentenza impugnata (cfr., in particolare, le frasi trascritte a pag. 17 della sentenza impugnata).
Manifestamente infondate sono anche le censure enunciate nel terzo motivo, che contestano la legittimità del rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, con riguardo all’esame di NOME COGNOME, indicato dal teste “assistito” COGNOME come colui il quale aveva interagito con la “RAGIONE_SOCIALE” per conto dell’organizzazione preposta all’emissione RAGIONE_SOCIALE false fatture.
Innanzitutto, non ricorrono i presupposti per la configurabilità del vizio di mancata assunzione di prova decisiva, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Invero, come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza, la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d’impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l’invito al giudice d merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all’art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (così, tra le tantissime, Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285722 – 01, e Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269270 – 01).
E, nella specie, l’esame di NOME COGNOME, nel giudizio di primo grado, era stato chiesto a norma dell’art. 507 cod. proc. pen.
Sotto altro profilo, poi, non ricorrono nemmeno le condizioni per ritenere integrato il vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Questa Corte di legittimità, infatti, ha più volte osservato che, siccome l’ammissione di nuove prove ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., rispetto a quelle inizialmente richieste dalle parti, è soggetta ad una più penetrante e approfondita valutazione di pertinenza e rilevanza, correlata alla più ampia conoscenza dei fatti di causa già acquisita da parte del giudice, l’omesso esercizio del corrispondente potere-dovere può essere sì sindacato in sede di legittimità, ma in limiti più ristretti rispetto al potere di ammissione RAGIONE_SOCIALE prove a richiesta di parte, richiedendosi una manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata (così Sez. 4, n. 8083 del 08/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275149 – 01, e Sez. 6, n. 724 del 08/11/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 196218 – 01).
E la sentenza impugnata ha richiamato il contenuto e la piena attendibilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del teste “assistito” NOME COGNOME – il quale ha affermato di aver gestito in prima persona i rapporti con l’attuale ricorrente per conto dell’organizzazione facente capo ad NOME COGNOME, in particolare provvedendo alla consegna RAGIONE_SOCIALE fatture emesse dalla “RAGIONE_SOCIALE” ed alla “retrocessione del denaro in contanti -, così fornendo una puntuale e congrua motivazione per escludere l’assoluta necessità di acquisire la deposizione richiesta.
Manifestamente infondate sono anche le censure proposte con il quarto motivo, che contestano l’utilizzabilità della documentazione acquisita per rogatoria internazionale dalle Autorità svizzere e inglesi, deducendo l’assenza di qualunque formale autorizzazione da parte di queste ultime in relazione al giudizio a carico dell’attuale ricorrente.
In proposito, è sufficiente rilevare che la sentenza impugnata ha evidenziato espressamente l’assenza di vincoli di inutilizzabilità imposti dall’autorità estera; né il ricorrente ha fornito indicazioni concrete per contestare questa affermazione della sentenza impugnata.
Diverse da quelle consentite in sede di legittimità, e comunque manifestamente infondate, sono le censure indicate nel quinto motivo, che contestano il diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e la misura dell’aumento apportato a titolo di continuazione.
La sentenza impugnata ha fissato la pena base in un anno e sei mesi di reclusione, pari al minimo edittale, ha applicato un aumento di sei mesi di
reclusione per l’aggravante del reato transnazionale di cui all’art. 61-bis cod. pen., non oggetto di censura, nonché un ulteriore aumento di due mesi per la continuazione, ed escluso la concedibilità RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, in particolare osservando che l’adesione ad una complessa operazione fraudolenta è indicativa di una spiccata intensità del dolo.
Le valutazioni indicate sono immuni da vizi. Invero, il profilo dell’intensità del dolo è elemento preciso e congruo per escludere il diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e anche per giustificare il modesto aumento di pena apportato a titolo di continuazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 23/05/2024.