Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9466 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9466 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMENOME nato in Bulgaria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 06/06/2023 dNOME Corte d’Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo una declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 06/06/2023, la Corte d’Appello di Brescia ha parzialment riformato (riconoscendo il beneficio della non menzione della condanna, confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia, in da 12/09/2022, con la quale – per quanto qui rileva – COGNOME NOME NOME NOME condannato NOME pena di giustizia in relazione al reato di dichiarazione fraudol
a lui ascritto nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento NOME riten sussistenza dell’elemento oggettivo del reato. Si censura la sentenza impugna per aver sostanzialmente eluso il motivo di appello concernente il difetto di pr da parte del P.M., sia della inesistenza RAGIONE_SOCIALE prestazioni dedotte nelle fatt della registrazione RAGIONE_SOCIALE stesse nelle scritture contabili, sia dell’a indicazione, nella dichiarazione annuale, degli elementi fittizi supportati fatture asseritamente false. Si lamenta in particolare il carattere liquidatori motivazione della Corte territoriale, che aveva fatto riferimento agli accertam svolti dNOME Direzione Provinciale di Brescia e alle dichiarazioni rese in dibatti dal teste COGNOME, relative NOME propria attività di verifica svolta sulla soci amministrata dal COGNOME.
2.2. Sotto altro connesso profilo, la difesa deduce violazione di legge e v di motivazione con riferimento alle dichiarazioni dello COGNOME appena richiamate, in quanto dNOME lettura RAGIONE_SOCIALE relative trascrizioni non emergeva che avesse dato conto della annotazione RAGIONE_SOCIALE fatture e della indicazione RAGIONE_SOCIALE s in dichiarazione.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecit una declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso, evidenzia il carattere reiterativo RAGIONE_SOCIALE doglianze, comunque volte a prospettare una favorevole lettura RAGIONE_SOCIALE risultanze acquisite.
Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni del P.G., insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Del tutto generica è la prima censura, con la quale si contesta la sussiste dell’elemento oggettivo del reato.
A fronte di una dettagliata e tutt’altro che illogica indicazione, conten sentenza, degli elementi ritenuti sintomatici della inoperatività della s emittente le fatture (cfr. pag. 3: nonostante la PSA avesse come oggetto soci la gestione di impianti elettrici ed idraulici, era stata accertata la manc dipendenti, di sede effettiva, di uffici e depositi per lo stoccaggio della me contratti di acquisto di beni strumentali, di documentazione comprovante i rappor con i clienti), la difesa ricorrente si è limitata ad un generico rilievo di m di prova, senza alcuna allegazione idonea a comprovare che, almeno con riferimento NOME società di cui il COGNOME era rappresentante legale, i rap
contrattuali fossero effettivi e la RAGIONE_SOCIALE fosse realmente operativa. Tanto basta ad escludere l’ammissibilità del motivo di ricorso.
Considerazioni del tutto analoghe devono essere svolte con riferimento NOME residua censura. La difesa deduce l’assenza di prova in ordine all’annotazione RAGIONE_SOCIALE fatture e NOME indicazione di queste ultime in dichiarazione, lamentando la mancata acquisizione dei relativi supporti documentali: difetta peraltro qualsiasi effettivo confronto con le risultanze concordemente valorizzate dai giudici di merito, di natura testimoniale (l’operante COGNOME ha fatto esplicito riferimento all’inserimento in contabilità) e documentale (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado, in cui si richiama il contenuto del verbale di accertamento in atti, da cui era emerso che “la RAGIONE_SOCIALE non si limitava ad annotare le fatture in contabilità, ma le riportava nella dichiarazione presentata all’RAGIONE_SOCIALE per indicare costi fittizi più elevati”).
Quanto poi alle doglianze relative NOME mancata acquisizione del registro IVA e della dichiarazione, è appena il caso di osservare che la difesa ben poteva attivarsi in tal senso: né tantomeno è stata adeguatamente illustrata, NOME luce RAGIONE_SOCIALE concordi risultanze qui appena riassunte, la ‘ ragioneer cui la Corte territoriale non avrebbe potuto prescindere da tale integrazione documentale.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 24 gennaio 2024