Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 23687 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 23687 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/04/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME LIBERATI NOME
Presidente –
Sent. n. sez. 682/2025
UP – 15/04/2025
Relatore –
R.G.N. 41097/2024
Motivazione Semplificata
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PESCARA il 02/11/1965 avverso la sentenza del 18/10/2024 della Corte d’appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
COGNOME che ha concluso chiedendo lÕinammissibilitˆ del ricorso.
Con lÕimpugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano con la quale COGNOME NOME era stato condannato, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, in relazione al reato di cui allÕart. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perchŽ quale amministratore unico della societˆ RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, al fine di evadere le imposte sui redditi e sull’iva, indicava nelle dichiarazioni fiscali, per il periodo d’imposta 2015, elementi passivi fittizi con evasione delle predette imposte superiore alle soglie di punibilitˆ. Commesso il 02/11/2016 e 29/08/2016, data di presentazione delle dichiarazioni fiscali.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dellÕimputato e ne ha chiesto lÕannullamento deducendo tre motivi di ricorso.
Violazione dellÕart. 606, comma 1 lett. c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 179, 169, 420 bis cod.proc.pen. in ordine alla dichiarazione di assenza dellÕimputato. Il difensore aveva impugnato l’ordinanza dichiarativa dell’assenza dell’imputato deducendo che l’assenza dichiarata risultava affetta da nullitˆ assoluta. Infatti, la predetta si fondava sulla erronea convinzione che l’imputato avesse ricevuto la raccomandata a mani proprie, in data 25 maggio 2023, contenente sia il decreto di citazione diretta a giudizio che il verbale di udienza, nonchŽ avesse ricevuto notizie anche da parte del difensore di ufficio, tramite lettera prioritaria ed una eventuale telefonata dello stesso. In disparte l’evidente errore in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, poichŽ dal verbale del 28 marzo 23, non risulterebbe affatto dimostrato che fosse l’imputato ad aver contattato il difensore, occorre rilevare che il tribunale aveva ritenuto che mancava il termine a comparire ed aveva rinviato il processo all’udienza del 9 ottobre 2023, data nella quale veniva dichiarata l’assenza. In tale sede il difensore reiterava l’eccezione sostenendo che non vi fosse prova dell’effettiva conoscenza in quanto la notifica si era perfezionata all’estero per compiuta giacenza. Rilevava, peraltro, che la notificazione all’estero, ai sensi dell’articolo 169 cod.proc.pen., espressamente prevede che l’autoritˆ giudiziaria invii una lettera raccomandata con avviso di ricevimento e se nel termine di 30 giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o elezione di domicilio le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.
Violazione dellÕart. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla carenza di motivazione sullÕelemento soggettivo del reato. Entrambe le decisioni del merito non contengono, secondo il difensore, la benchŽ minima argomentazione in ordine all’accertamento della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato ovvero del dolo specifico in quanto l’accertamento dell’Agenzia delle entrate era di tipo induttivo e il ricorrente non aveva mai partecipato al predetto procedimento in quanto trasferitosi all’estero.
Violazione dellÕart. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione allÕart. 2 cod.pen. e art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, applicazione di una pena illegale e segnatamente del trattamento sanzionatorio previsto a seguito di modifica con la legge 19 dicembre 2019 n. 157.
1. Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato.
Risulta dalla sentenza impugnata, da quella di primo grado e dalle notifiche versate in atti che Questa Corte ha visionato in presenza di una censura processuale, che dopo la sospensione del procedimento disposta ai sensi dellÕart. 420-quater c.p.p. per irreperibilitˆ, e dopo una serie di notificazioni e rinnovazioni della notificazione descritte nella sentenza di primo grado che qui non rilevano, lÕimputato aveva ricevuto, in data 25/05/2023, la notifica della citazione per il giudizio di primo grado a mani proprie,
presso lÕindirizzo di RAGIONE_SOCIALE n. 1, come risultante dalla sottoscrizione apposta in calce allÕavviso di ricevimento restituito al Tribunale di Milano.
AllÕudienza dellÕ11 luglio 2023, fissata per la celebrazione del giudizio di primo grado, il tribunale, considerato che non erano stati rispettati i termini a comparire, rinviava il processo allÕudienza del 09/10/2023.
Il Tribunale riteneva certa la conoscenza dellÕimputato del processo in atto, in ragione della notificazione a mani proprie del decreto di citazione e avendo avuto comunque contezza del processo tramite il difensore che lo aveva informato con posta prioritaria, e ritenuta la scelta volontaria di non comparire, dichiarava lÕassenza dellÕimputato.
LÕassenza è stata correttamente dichiarata a nulla rilevando la circostanza che poi il tribunale abbia rinviato ad una successiva udienza per rispettare i termini di comparizione, essendo provata in capo allÕimputato la conoscenza del processo fissato allÕudienza dellÕ11 luglio 2023, in cui non era comparso. NŽ rileva la disposizione di cui allÕart. 169 cod.proc.pen. che regola la disciplina con cui, nella fase delle indagini preliminari, si informa un soggetto allÕestero delle indagini a suo carico e lo si invita a eleggere un domicilio in Italia, procedura a fini diversi da quelli della dichiarazione di assenza.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente generico, difettando di effettivo confronto con le risultanze delle due sentenze di merito.
Sotto un primo profilo va disattesa, siccome manifestamente infondata, la censura di non avere avuto notizia dellÕavviso di accertamento e di non essere stato in grado di partecipare ad esso in quanto trasferito allÕestero.
La notifica dellÕAde dellÕaccertamento induttivo è stata effettuata nel 2018 e la sentenza dˆ atto del trasferimento allÕestero in Svizzera nel 2021.
Nel resto la censura è manifestamente infondata avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione dei principi relativi alla utilizzabilitˆ, in sede penale, degli esiti degli accertamenti operati in sede tributaria.
Va premesso che nessuna norma vieta al giudice penale di avvalersi, ai fini, in generale, della prova della sussistenza degli elementi costitutivi dei reati tributari, ivi compreso, evidentemente, quello, contestato nella specie, di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, delle risultanze degli accertamenti operati in sede tributaria, ci˜ discendendo, se non altro, dal principio di atipicitˆ dei mezzi di prova operante nel processo penale e di cui è espressione la previsione dell’art. 189 cod. proc. pen., restando peraltro salva la necessitˆ che tali elementi siano fatti oggetto di una autonoma valutazione da parte del giudice penale.
Dunque, il giudice penale pu˜ legittimamente avvalersi, ai fini della ricostruzione delle imposte dovute e non dichiarate dell’accertamento induttivo (Sez. 3, n. 24811 del
28/04/2011, COGNOME, Rv. 250647 e Sez. 3, n. 40992 del 14/05/2013, COGNOME, Rv. 257619).
Nella specie, la sentenza impugnata ha rilevato che lÕaccertamento induttivo era preciso e concordante a fronte del quale lÕimputato, al momento in cui aveva avuto conoscenza del processo, non aveva fornito la documentazione contabile nŽ le fatture e neppure risultava essersi attivato in sede tributaria, opponendo una diversa ricostruzione dei fatti. A fronte di un accertamento vagliato dai giudici del merito (cfr. pag. 4) e dellÕassenza di alcun tipo di ricostruzione alternativa, i giudici del merito condividevano le conclusioni dellÕaccertamento induttivo e sulla base di questo fondavano lÕaffermazione di responsabilitˆ.
Appare corretta la motivazione della sentenza laddove la stessa ha chiarito come lÕaccertamento induttivo, di cui ne condivideva le conclusioni allÕesito di una autonoma valutazione, non era contestato in nessuna parte dall’interessato.
Al contrario, invece, l’imputato, si è limitato, in ricorso, ancora una volta, a contestare genericamente l’utilizzazione degli accertamenti svolti in sede tributaria e a dedurre la mancata prova dellÕelemento soggettivo argomentato in ragione dellÕelevato ammontare dellÕimposta evasa.
Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso, nel quale si assume lÕillegalitˆ della pena per essere stata determinata sulla base delle cornici edittali della legge n. 157 del 2019. Dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado, risulta che i giudici hanno irrogato una pena avuto riguardo alla cornice edittale vigente al momento del fatto (da uno a tre anni di reclusione). La pena base, ritenuta equa in rapporto alla gravitˆ del fatto, è stata determinata in anni due di reclusione, ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.
La pena non solo non è illegale, ma è stata determinata allÕesito di un giudizio compiuto dai giudici del merito che hanno ritenuto la stessa proporzionata al fatto, allÕentitˆ dellÕimposta evasa.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dellÕart. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Cos’ è deciso, 15/04/2025
Il Consigliere estensore
NOME
Il Presidente COGNOME NOME