Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42559 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42559 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Brescia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 15/11/2022
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Brescia ha conferma la sentenza del GUP presso il Tribunale di Brescia del 28/09/2021, con la quale COGNOME NOME era stato condannato per il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del anni tre e mesi quattro dì reclusione, previa riduzione per il rito ed esclusa la r
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando con il primo motivo, l’inosservanza di legge processuale prevista a pe
di nullità e in particolare la mancata correlazione tra accusa e sentenza, aven giudici di entrambi i gradi di merito operato un aumento in continuazione intern laddove era contestato un unico reato, nonché vizio di motivazione in ordine all ritenuta responsabilità dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile
1.1. Quanto al primo profilo, è la stessa difesa a rammentare che, secondo l giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 13275 del 05/03/2021, Talia, Rv. 280897 01), in tema di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri docume per operazioni inesistenti, è configurabile una pluralità di reati qualora l’i condotta riguardi sia la dichiarazione ai fini IVA che quella ai fini II.DD., si ricorrendone i presupposti, può trovare applicazione l’istituto della continuazi (conformi, anche se solo incidentalmente: Sez. 3, n. 28437 del 27/05/2021, Rv. 281593 – 01; Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Rv. 283201 – 02).
La circostanza, meramente formale, che non sia formalmente contestato l’articolo 81 cpv. cod. pen. appare irrilevante in quanto, come chiarito dalla C territoriale, nel capo di imputazione viene chiarito che nell’anno di imposta contes sono state presentate due distinte dichiarazioni, ai fini IRES e IVA, cui corrispondo due distinte violazioni della legge penale.
Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto, destinando così motivo di ricorso all’inammissibilità per genericità.
1.2. Quanto al lamentato vizio di motivazione, poi, le censure si presentano come meramente fattuali e volte a proporre una lettura alternativa del materiale probato non consentita in cassazione, soprattutto a fronte di una «doppia conforme» d responsabilità.
La Corte di appello ha valorizzato (pag. 7-8) gli elementi di prova valutati giudice di primo grado, sottolineando come i documenti offerti dalla difesa fosse privi di data certa e assolutamente generici nell’indicazione RAGIONE_SOCIALE prestazio fornitura.
Con tale motivazione, che appare congrua e non manifestamente illogica o contraddittoria, il ricorrente non si confronta affatto, risultando così il inammissibile per genericità.
Il Collegio sottolinea come la Corte territoriale, la cui motivazione si sald integra con quella del giudice di primo grado, abbia fornito congrua risposta a generiche critiche contenute nell’atto di appello. Alla Corte di cassazione, d’
canto, è precluso sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici d merito e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti.
Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai se dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verif stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a l disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esausti e convincente risposta alle deduzioni RAGIONE_SOCIALE parti e se abbiano esattamente applicat le regole della logica nello sviluppo RAGIONE_SOCIALE argomentazioni che hanno giustificato l scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., R 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482), circostanza avvenuta nel caso di specie, come visto dianzi.
Il motivo è pertanto inammissibile.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spe procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa d inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in v equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.