Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41423 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41423 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Belcastro il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 5/12/2023 della Corte d’appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni presentate per il ricorrente dall’AVV_NOTAIO, che chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5 dicembre 2023 la Corte d’appello di Genova, provvedendo sulla impugnazione proposta da NOME COGNOME nei confronti della sentenza del 13 gennaio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso COGNOME era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione in relazione al reat di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (ascrittogli per avere, quale liquidatore RAGIONE_SOCIALE – D di COGNOME NOME e NOME RAGIONE_SOCIALE e a fine di evasione, indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2013 elementi passivi fitti costituiti dalla fattura n. 2 del 2013 di euro 28.500,00 della ditta RAGIONE_SOCIALE; Genova il 21 settembre 2018), ha ridotto la pena inflitta all’imputato a sei mesi d reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha denunciato, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’errata applicazione dell’art. 81 cpv. cod. pen. e dell’a primo comma, d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento alla affermazione di responsabilità, risultando apodittica e priva di riscontri l’affermazione contenut nella sentenza impugnata secondo cui la fattura ritenuta relativa a operazioni inesistenti era stata predisposta dallo stesso utilizzatore, ossia dal ricorrente.
I giudici di merito avrebbero del tutto omesso di considerare che la RAGIONE_SOCIALE aveva, sin dalla sua costituzione, un altro socio, NOME COGNOMECOGNOME tale rimasto fin alla cancellazione della società, avvenuta nel 2018, e che il ricorrente, p documentate ragioni di salute, non aveva potuto occuparsi della società negli anni 2012, 2013 e 2014; sarebbe, inoltre, altrettanto illogicamente, stat indebitamente valorizzato il ruolo di liquidatore della società, assunto da ricorrente solamente nel gennaio 2015, mentre l’utilizzo della fattura ritenut relativa a operazioni inesistenti era avvenuto nel 2013, con la conseguente erroneità della affermazione di responsabilità del ricorrente, fondat esclusivamente e impropriamente sulla sua posizione di garanzia qualificata nei confronti dell’Erario, tra l’altro assunta successivamente alla presentazione dell dichiarazione.
2.2. Con un secondo motivo ha denunciato l’errata applicazione dell’art. 157 cod. pen. e dell’art. 2, primo comma, d.lgs. 74/2000, a causa della errat individuazione del momento consumativo del reato e della, conseguente, esclusione della estinzione dello stesso per prescrizione.
Il momento consumativo del reato, benché relativo all’utilizzo della suddetta fattura n. 2/2013 relativamente alla dichiarazione dei redditi relativi all’an
d’imposta 2013, era stato individuato nel settembre 2018, allorquando il ricorrente aveva presentato una dichiarazione integrativa, allo scopo di sanare le omissioni presenti nella originaria dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2013, che, quindi, non costituiva una nuova dichiarazione, con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione dalla presentazione della originaria dichiarazione, nell quale era stata inserita la fattura ritenuta relativa a operazioni inesistenti, ter che doveva ritenersi interamente decorso alla data della pronuncia della sentenza impugnata (5 dicembre 2023), essendo stata presentata il 30 settembre 2014 la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2013.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, sottolineando la correttezza delle valutazioni compiute concordemente dai giudici di merito circa il ruolo svolto dal ricorrente nella presentazione della dichiarazion dei redditi relativi all’anno 2013 della società RAGIONE_SOCIALE
Con memoria del 5 settembre 2024 il ricorrente ha contestato la fondatezza delle conclusioni assunte dal Procuratore Generale, ribadendo la fondatezza di entrambi i motivi del proprio ricorso ed insistendo per il suo accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Con entrambi i motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente in quanto tra loro connessi, essendo entrambi relativi alla ricostruzione e alla addebitabilità del condotta, si censura, sia pure nella diversa prospettiva della riconducibilità del condotta contestata al ricorrente (primo motivo) e della determinazione del momento consumativo della stessa (secondo motivo, con cui si è lamentato il mancato rilievo della estinzione per prescrizione del reato ascritto al ricorrent l’accertamento in ordine al momento consumativo del reato, collocato dai giudici di merito nel 2018, quando venne presentata dal ricorrente, nella sua veste di liquidatore della società, la dichiarazione integrativa di quella relativa all’a d’imposta 2013 presentata nel 2014, con l’indicazione della fattura ritenuta relativa a operazioni inesistenti indicata nella imputazione, mentre tale momento dovrebbe, ad avviso del ricorrente, essere collocato nel 2014, quando venne presentata la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2015 (il 30 settemb 2014), con la conseguente esclusione della responsabilità del ricorrente e anche l’estinzione del reato per prescrizione anteriormente alla pronuncia della sentenza di primo grado.
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Va dunque osservato che dalla sentenza di primo grado, alla quale quella impugnata ha fatto rinvio, valutando le risultanze istruttorie con criteri omogenei, cosicché le due sentenze di merito si integrano dando luogo a una giustificazione unitaria, risulta, oltre alla inesistenza dell’operazione sottostante la fa utilizzata nella dichiarazione dei redditi della RAGIONE_SOCIALE, ricavata da plurimi e univo elementi e non contestata dal ricorrente, che detta fattura venne inserita nell dichiarazione integrativa relativa all’anno d’imposta 2013 presentata dal ricorrente, quale liquidatore della società, nel settembre 2018; proprio sulla bas di tale circostanza il Tribunale di Genova ha ritenuto irrilevanti le condizioni salute del ricorrente negli anni 2012 e 2013, sottolineando che i costi derivanti d tale fattura sono stati fatti confluire in quelli indicati nella dichiarazione fi relativa all’anno d’imposta 2013 mediante la presentazione da parte del ricorrente, nel settembre 2018, della dichiarazione integrativa relativa a detto anno d’imposta.
Ne consegue l’evidente infondatezza dei rilievi sollevati dal ricorrente con entrambi i motivi di ricorso, posto che la presentazione della dichiarazione fraudolenta, in quanto indicante elementi passivi fittizi, fu opera del COGNOME quando aveva assunto la carica di liquidatore della società, nel settembre 2018, mediante la presentazione della suddetta dichiarazione integrativa, con la conseguente piena correttezza della affermazione di responsabilità del ricorrente e della esclusione della prescrizione del reato, in quanto il delitto di dichiarazio fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ha natura di reato istantaneo, che si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione annuale, non rilevando a tali fini l’eventuale presentazione di una successiva dichiarazione integrativa, salvo che, come avvenuto nel caso in esame, l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti avvenga esclusivamente in essa (Sez. 3, n. 3957 del 26/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282710 – 01; v. anche, circa il momento consumativo del reato di dichiarazione fraudolenta, Sez. 3, n. 52752 del 20/05/2014, Vidi, Rv. 262358 – 01, nonché Sez. 3, n. 39176 del 24/09/2008, RAGIONE_SOCIALE e altri, Rv. 241266 – 01).
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, essendo risultati manifestamente infondati entrambi i motivi ai quali è stato affidato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 17/9/2024