Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1094 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1094 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 8/5/2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’8 maggio 2025 la Corte d’appello di Reggio Calabria ha rigettato l’impugnazione proposta da NOME COGNOME nei confronti della sentenza del 7 marzo 2024 del Tribunale di Reggio Calabria con la quale lo stesso COGNOME era stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione in relazione al delitto di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., e 2, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi, avvalendosi di fatture relative a operazioni inesistenti, indicato elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni dei propri redd relativi agli anni 2016 e 2017.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, in ordine alla configurabilità della fattispecie di cu all’art. 2 d.lgs., n. 74 del 2000, stante l’insufficienza o, comunque, l’inidoneit della condotta dell’imputato a consentire di ritenere perfezionato tale reato.
Si lamenta, in particolare, che la Corte d’appello avrebbe ricondotto la falsa dichiarazione a una condotta del ricorrente esclusivamente sulla base del dato che la stessa riguarda i suoi redditi, senza tuttavia tenere conto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del teste COGNOME, secondo cui tali dichiarazioni, nonostante l’intestazione formale, non erano sottoscritte dal ricorrente, ma erano state elaborate da un CAF, che era risultato aver elaborato cinquantadue dichiarazioni ritenute sospette, redatte utilizzando fatture per operazioni inesistenti, tutte riconducibili al medesimo dipendente del CAF. Tale dato sarebbe, però, stato trascurato dalla Corte d’appello, che aveva considerato solamente l’esistenza di una dichiarazione riconducibile al ricorrente, in assenza di riscontri idonei ad avvalorare la partecipazione di quest’ultimo alla realizzazione della condotta.
2.2. Con un secondo motivo si denuncia la violazione di disposizioni di legge penale e un ulteriore vizio della di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Si lamenta, in particolare, l’omesso accertamento del dolo specifico di evasione, e l’inosservanza del consolidato principio secondo cui nei confronti del contribuente che affidi a terzi la compilazione della dichiarazione deve accertarsi la piena conoscenza dell’insussistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni indicate come componenti negativi di reddito. Il ricorrente, infatti, sarebbe stato del tutto all’oscuro contenuto non veritiero RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni, per mancanza della necessaria competenza e della capacità di rendersi conto della inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali sottostanti le fatture indicate nelle proprie dichiarazioni e della
conseguente fittizietà dei relativi costi. La Corte d’appello non avrebbe, però, adeguatamente motivato in ordine a tale punto, essendosi limitata a fare riferimento a un generico vantaggio economico.
2.3. Con un terzo motivo si lamenta la violazione e l’errata applicazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, con riferimento alla mancata applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000.
La Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso l’applicabilità di tale causa di non punibilità, sottolineando il mancato pagamento dell’imposta dovuta, senza attentamente esaminare la documentazione prodotta, da cui risultava il perfezionamento di due piani di ammortamento relativamente a tale debito, accettati dall’RAGIONE_SOCIALE e già integralmente pagati, con la conseguente sussistenza dei presupposti per l’applicazione di detta causa di non punibilità.
2.4. Con un quarto motivo si denuncia la violazione di disposizioni di legge penale e un ulteriore vizio della motivazione, con riferimento al mancato riconoscimento della AVV_NOTAIO causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis, cod. pen., sulla base di quanto ora previsto dall’a 13, comma 3-ter, d.lgs., n.74 del 2000.
Si lamenta la mancata considerazione della condotta successiva alla consumazione del reato, consistita nell’integrale pagamento del debito tributario, trascurando consolidati principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il pagamento di tale debito, anche attraverso un piano rateale concordato con il fisco o l’adesione a procedimenti di “rottamazione RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali” anche se avvenuta in un momento successivo alla consumazione del reato, rientra tra le condotte che giustificano l’applicazione della disposizione; ciò che nel caso in esame sarebbe avvenuto, avendo il ricorrente corrisposto quanto previsto dal piano di rateizzazione concordato con l’RAGIONE_SOCIALE. Tale condotta, inoltre, avrebbe dovuto essere presa in considerazione dalla Corte di Appello, anche alla luce di quanto ora previsto dall’art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il primo motivo, con cui si contesta la riconducibilità della condotta al ricorrente, è manifestamente infondato.
Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti è configurabile sia nell’ipotesi di inesistenza oggettiva dell’operazione (ovvero quando la stessa non sia mai stata posta in essere nella
realtà), sia nell’ipotesi di inesistenza soggettiva (ossia quando l’operazione sia avvenuta tra soggetti diversi), sia in quella di inesistenza relativa (ovvero quando l’operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura) infine, nel caso di sovrafatturazione “qualitativa” (ovvero quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti), in quanto oggetto della repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà economica e la sua espressione documentale (ex multis, Sez. 3, n. 6935 del 23/11/2017, dep. 2018, Fiorin, Rv. 272814 – 01; Sez. 3, n. 28352 del 21/05/2013, COGNOME, Rv. 256675 – 01). Ai fini dell’accertamento dell’elemento oggettivo del reato, risulta quindi sufficiente constatare che le operazioni, i cui costi sono indicati dalle fattur allegate alla dichiarazione, non si sono verificate, o, si sono verificate per un ammontare diverso rispetto a quello allegato o tra soggetti diversi. La disposizione individua come autore del reato il soggetto che, a fini evasivi, indica elementi passivi fittizi, “avvalendosi” RAGIONE_SOCIALE fatture riferite ad operazioni inesistenti.
Dalle sentenze di merito, che si integrano, avendo valutato gli elementi prova con criteri omogenei, risulta che le fatture in contestazione attengono a spese sanitarie, sostenute dal ricorrente nel 2015, per euro 8.721,00, e nel 2016, per euro 6271,00, risultate relative a operazioni inesistenti. Le stesse, infatti, sono compilate a mano, mentre lo studio medico emittente le redigeva elettronicamente, i timbri sulle stesse apposti sono difformi dagli originali e l’imputato non figura nella lista dei pazienti di quello studio medico: sulla base di queste, invero univoche, emergenze, entrambi i giudici di merito hanno ritenuto, in modo non certo manifestamente illogico, inesistenti le operazioni economiche sottostanti le fatture utilizzate nelle dichiarazioni fiscali del ricorrente per indic costi fittizi.
Tale condotta è, poi, stata ritenuta riconducibile al ricorrente sulla base di considerazioni pienamente logiche, sottolineando l’interesse dell’imputato alla indicazione nelle proprie dichiarazioni fiscali di costi fittizi e la provenienza da stesso RAGIONE_SOCIALE fatture (relative a prestazioni sanitarie apparentemente eseguite nel suo interesse e riportanti i suoi dati), con la conseguente irrilevanza, sul piano della riconducibilità della condotta, della materiale redazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni e della successiva presentazione RAGIONE_SOCIALE stesse da parte di un CAF (evidentemente compiute nell’interesse e su disposizione del ricorrente, non essendovi prova di una iniziativa del tutto autonoma dei dipendenti del CAF all’insaputa dell’interessato): si tratta di considerazioni non manifestamente illogiche, essendo fondate su una corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE regole razionali e di massime di comune esperienza, che il ricorrente ha censurato in modo generico e, soprattutto, non consentito nel giudizio di legittimità, ossia proponendo una diversa lettura degli elementi di prova (in ordine alla riconducibilità della condotta), da contrapporre a
quella, concorde e immune da vizi di manifesta illogicità, dei giudici di merito, come tale non suscettibile di rivisitazioni o rivalutazioni sul piano del merito.
Il secondo motivo, mediante il quale è stata eccepita la mancanza dell’elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato.
Il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, per la sua configurabilità richiede, per espressa previsione normativa, il dolo specifico di evasione, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, anche a favore di un terzo, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l’evento tipico, costituito dalla presentazione della dichiarazione fraudolenta (Sez. 3, n. 44954 del 9/12/2024, Pino, non massimata; Sez. F, n. 31142 del 11/08/2022, Iacona Rv. 283708 – 01; Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, B., Rv. 274104 – 01; Sez. 3, n. 37848 del 29/03/2017, COGNOME, Rv. 271044 – 01). Il dolo specifico richiesto per integrare il delitto ex art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l’evento tipico (costituito dalla presentazione della dichiarazione), è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell’accettazione del rischio che l’azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l’evasione RAGIONE_SOCIALE imposte dirette o dell’iva (Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, B., Rv. 274104-01; Sez. 3, n. 30492 del 23/06/2015, COGNOME, Rv. 264395-01).
Nel caso in esame, i giudici del merito hanno concordemente evidenziato, oltre alla intenzionalità della condotta, la finalità evasiva insita nella stess sottolineandone la evidente strumentalità alla evasione d’imposta, mediante l’indicazione di costi chiaramente fittizi, quali quelli per spese mediche mai sostenute, rappresentati da fatture intestate al ricorrente e riportanti i suoi da fiscali e sanitari e relative a prestazioni mai eseguite in suo favore, di cui, quind lo stesso, proprio per la natura RAGIONE_SOCIALE prestazioni, era chiaramente consapevole, e che, evidentemente, fornì al CAF per utilizzarle nelle sue dichiarazioni fiscali all’evidente fine evasivo indicato.
Si tratta di considerazioni idonee e scevre da illogicità, tantomeno manifeste, che il ricorrente ha censurato, anche a questo proposito, sul piano dell’apprezzamento e della lettura RAGIONE_SOCIALE prove, dunque, nuovamente, in modo non consentito nel giudizio di legittimità.
Il terzo motivo, con il quale si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 13, comma 2, d.lgs. n.74 del 2000, è manifestamente infondato.
L’art. 39, comma 1, lett. q-bis), d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla I. 19 dicembre 2019, n. 157, ha esteso, per quanto ora rileva,
anche al reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 la causa di non punibilità prevista dall’art. 13, comma 2, del medesimo d.lgs. Essa si realizza “se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali”.
Tale speciale causa di non punibilità, ora prevista dall’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, può certamente trovare applicazione retroattiva ai sensi dell’art. 2, comma 4, cod. pen., trattandosi di norma più favorevole, proprio perché contempla una causa di non punibilità in precedenza non prevista.
In tal senso, del resto, si sono espresse le Sezioni Unite con riferimento all’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall’ 131-bis cod. pen., affermando che esso, avendo natura sostanziale, è applicabile, per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione, e solo per questi ultimi la relativa questione, in applicazione degli artt. 2, comma 4, cod. pen. e 129 cod. proc. pen., è deducibile e rilevabile d’ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. anche nel caso di ricorso inammissibile (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266593 – 01).
L’applicazione retroattiva della disposizione esige, però, che siano accertati tutti i presupposti richiesti, nessuno escluso.
In particolare, occorre, da un lato, che il debito tributario sia stat integralmente pagato, compresi sanzioni e interessi, e, dall’altro – in relazione alle ipotesi di reato contestate al ricorrente – che il ravvedimento sia intervenuto prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
Affermare, come pare, implicitamente, sostenere il ricorrente, che sia sufficiente il solo verificarsi del primo dei due requisiti, implicherebbe un’evidente quanto irragionevole disparità di trattamento, posto che l’applicazione retroattiva della causa di non punibilità soggiacerebbe a presupposti meno stringenti rispetto a quelli contemplati dalla norma e che devono essere accertati nei confronti di chi la invochi per fatti successivi alla sua entrata in vigore.
La disposizione, d’altra parte, deve essere coordinata con il disposto dell’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, che consente l’accesso al “patteggiamento” per i delitti di cui a tale testo normativo “solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1”, ossia l’estinzione del debito tributario prima
dell’apertura del dibattimento, “fatte salve le ipotesi di cui all’art. 13, commi 1 2”
Con riferimento ai reati tributari dichiarativi richiamati dall’art. 13, comma 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (ossia quelli contemplati dagli artt. 2, 3, 4 e 5), l’integr pagamento del debito (comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi) assume, dunque, una duplice connotazione.
Se esso si verifica prima della formale conoscenza, da parte dell’autore del reato, di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività accertamento amministrativo o di procedimenti penali, integra la causa di non punibilità di cui all’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000; soltanto a questa condizione l’adempimento del debito integra gli estremi di una spontanea condotta riparatoria che può giustificare la rinuncia alla punibilità.
Se, viceversa, viene effettuato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ma dopo la formale conoscenza dell’inizio di un accertamento fiscale o di un procedimento penale, esso consente all’autore del reato di accedere al “patteggiamento” e ai correlativi benefici premiali (Sez. 3, n. 9083 del 12/01/2021, dep. 05/03/2021, COGNOME, Rv. 281709 – 01; Sez. 3, n. 47287 del 02/10/2019, Cetin Mehet Emin Rv. 277897 – 01).
Ora, nel caso in esame, la Corte d’appello ha escluso l’applicazione della causa di non punibilità, pur invocata dal difensore nelle conclusioni in grado di appello, evidenziando il mancato integrale pagamento del debito fiscale.
Il ricorrente, invece, asserisce che il pagamento è stato effettuato per l’intero. Tuttavia, al riguardo, il ricorso appare generico, in quanto si limita ad affermare l’estinzione del debito, senza fornire alcun dato specifico in ordine al momento in cui tale estinzione totale del debito tributario si sarebbe verificata. Inoltre, anch volendo considerare il debito estinto, sulla base del piano di ammortamento prodotto, relativo agli anni di imposta 2015 e 2016, neppure in questo caso sarebbe stato possibile applicare detta causa di non punibilità. Infatti, tale piano prevede otto versamenti, da effettuarsi ogni tre mesi, l’ultimo dei quali, relativamente all’anno 2015, effettuato in data 14 aprile 2023. In tale ultima data, pertanto, sarebbe da ritenere estinto il relativo debito fiscale (relativo all’ann 2015). Il ricorrente, però, a tale data era già venuto a conoscenza del procedimento iniziato nei suoi confronti assai anteriormente, a seguito della notifica del decreto penale di condanna, emesso nei suoi confronti il 21 luglio 2021, e opposto il 19 ottobre 2021, con la conseguente insussistenza del ricordato presupposto di anteriorità del pagamento per poter applicare l’invocata causa di non punibilità.
Il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta un vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione della AVV_NOTAIO causa di non punibilità di cui all’art.
131-bis cod. pen., alla luce di quanto ora previsto dall’art. 13, comma 3-ter d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, è inammissibile.
Benché la sentenza impugnata sia stata pronunciata in data 8 maggio 2025, ossia successivamente alla entrata in vigore di detta disposizione, né nell’atto d’appello, presentato il 16 luglio 2024 (successivamente alla introduzione del suddetto comma 3-ter), né nel corso del giudizio di secondo grado, né al momento della formulazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni definitive (all’udienza dell’8 maggio 2025), il ricorrente aveva chiesto l’applicazione di detta AVV_NOTAIO causa di non punibilità, né fatto alcun riferimento alla previsione del citato comma 3-ter dell’art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000, cosicché risulta ora preclusa la deduzione di un vizio di motivazione su tali punti, su cui non è stata sollecitata una pronuncia, alla stregua del consolidato principio secondo culz.secUrreho.-ga’non può essere dedotto con ricorso per cassazione il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il punto non gli era stata sottoposto e l’eventuale travisamento della prova non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, COGNOME, Rv. 261438 – 01; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, COGNOME, Rv. 257499 – 01).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, attesa la manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende, che si determina equitativamente nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 18/11/2025