Dichiarazione Fraudolenta: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, torna a pronunciarsi su un caso di dichiarazione fraudolenta, offrendo importanti chiarimenti sui limiti del ricorso in sede di legittimità. La decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
Il Caso: Fatture False e la Doppia Condanna
Il caso ha origine da una condanna per il reato di dichiarazione fraudolenta, previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 74/2000. L’imputata era stata ritenuta responsabile, sia in primo grado che in appello, per aver utilizzato una fattura emessa da una società rivelatasi essere una mera “società cartiera”, ovvero un’entità creata al solo scopo di emettere documenti fiscali falsi per consentire a terzi di evadere le imposte. Secondo i giudici di merito, la fittizietà dell’operazione era palese, e il pagamento del prezzo di vendita era stato solo apparente, configurando così tutti gli elementi del reato contestato.
I Motivi del Ricorso: Tra Travisamento e Prescrizione
L’imputata ha proposto ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi principali:
1. Vizio di motivazione per travisamento del fatto: si sosteneva che i giudici avessero interpretato erroneamente gli elementi probatori.
2. Errata valutazione della responsabilità: si contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla condanna, chiedendo di fatto una rilettura alternativa delle prove.
3. Eccezione di prescrizione: si affermava che il reato, commesso nel 2015, fosse ormai estinto per il decorso del tempo.
La Decisione della Cassazione sulla dichiarazione fraudolenta
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo tutti i motivi proposti. I giudici hanno chiarito che le censure relative al travisamento del fatto e alla valutazione della responsabilità erano inaccoglibili perché miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma solo verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e coerente.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni della sua decisione. Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché le deduzioni erano generiche, prive delle necessarie ragioni di diritto e dei dati di fatto a supporto.
Per quanto riguarda il secondo motivo, i giudici hanno ribadito che prefigurare una “rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie” non rientra nei poteri della Cassazione. La doppia condanna nei gradi di merito si fondava su elementi solidi, come la provata natura di “società cartiera” dell’emittente della fattura, che rendevano la motivazione della Corte d’Appello incensurabile.
Infine, anche il terzo motivo, relativo alla prescrizione, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha richiamato l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 74/2000, il quale stabilisce che per il reato di dichiarazione fraudolenta il termine di prescrizione è di dieci anni. Poiché il reato era stato commesso nel 2015, alla data della decisione (2024) il termine non era ancora decorso.
Conclusioni
L’ordinanza conferma un principio cardine del processo penale: il ricorso per cassazione deve concentrarsi su vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti manifesti di motivazione) e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere un terzo giudizio di merito. Per i professionisti e i cittadini, questa decisione serve come monito: per contestare efficacemente una condanna davanti alla Suprema Corte, è indispensabile formulare censure specifiche e pertinenti, che attengano alla corretta applicazione del diritto e non a una diversa interpretazione dei fatti. La condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria sottolinea ulteriormente le conseguenze di un ricorso infondato.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non riesamina le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non rivalutare i fatti del caso, che sono di competenza dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Perché il motivo di ricorso basato sulla prescrizione è stato respinto?
È stato respinto perché, per il reato di dichiarazione fraudolenta, l’art. 17, comma 1-bis del D.Lgs. 74/2000 prevede un termine di prescrizione di dieci anni. Essendo il reato stato commesso nel 2015, al momento della decisione il termine non era ancora trascorso.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato “inammissibile”?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito perché presenta vizi formali o sostanziali. In questo caso, i motivi erano generici, non consentiti in sede di legittimità (come la richiesta di rivalutazione delle prove), o manifestamente infondati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46422 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46422 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il 11/10/1992
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso di NOME che deduce il vizio di motivazione per travisamento del fatto è inammissibile perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione ›-v posta/base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito. L’affermazione della responsabilità penale, oggetto di doppio conforme accertamento poggia su elementi solidi evidenziati dai giudici del merito là dove hanno argomentato la fittizietà della fattura n. 18 emessa dalla società RAGIONE_SOCIALE società risultata mera cartiera e che solo apparentemente era stato versato alla società RAGIONE_SOCIALE il pagamento del prezzo di vendita.
Ritenuto infine che è manifestamente infondato anche il terzo motivo con cui si eccepisce la prescrizione del reato commesso di dichiarazione fraudolenta commesso nel 2015, in quanto ai sensi dell’art. 17 comma 1 bis del d.lvo n. 74 del 2000 la prescrizione matura in dieci anni.
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’08/11/2024
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Il Consici1Ir estensore
Il Presidente