Dichiarazione falsa Rdc: la Cassazione conferma la condanna per omessa informazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della dichiarazione falsa Rdc, confermando la condanna di un cittadino per aver omesso un’informazione rilevante ai fini dell’ottenimento del beneficio. La decisione sottolinea come la piena consapevolezza dell’omissione renda il ricorso contro la condanna manifestamente infondato, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda una persona che aveva presentato domanda per il Reddito di Cittadinanza, omettendo di dichiarare un’informazione patrimoniale considerata cruciale dalla normativa: l’acquisto di un motociclo con una cilindrata superiore a 250 cc. A seguito di controlli, tale omissione era emersa, portando a una condanna per il reato previsto dall’art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, confermata anche dalla Corte d’Appello.
L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, contestando la correttezza della motivazione dei giudici di merito riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero la sua consapevolezza e volontà di commettere l’illecito.
L’Analisi della Cassazione sulla dichiarazione falsa Rdc
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, le argomentazioni presentate dal ricorrente non erano altro che una mera riproposizione di censure già esaminate e correttamente respinte nei precedenti gradi di giudizio.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che le corti territoriali avevano adeguatamente motivato la sussistenza della colpevolezza, spiegando come il richiedente fosse pienamente consapevole che l’acquisto del motociclo fosse un’informazione rilevante da comunicare ai fini della concessione del Reddito di Cittadinanza. La difesa, non riuscendo a individuare vizi logici o giuridici nel ragionamento dei giudici di merito, si è limitata a una sterile ripetizione di argomenti già disattesi.
Le Motivazioni della Decisione
Il fulcro della decisione della Cassazione risiede nella manifesta infondatezza del motivo di ricorso. La Corte ha stabilito che la consapevolezza di rendere una dichiarazione falsa Rdc tramite omissione era stata provata in modo convincente nelle sedi di merito. Il tentativo di rimettere in discussione l’accertamento del fatto, senza sollevare questioni di pura legittimità, non è consentito in sede di Cassazione. Pertanto, il ricorso, essendo meramente riproduttivo di argomenti già vagliati, è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la responsabilità penale per le false dichiarazioni finalizzate a ottenere benefici statali richiede la prova della consapevolezza dell’omissione o della falsità. Tuttavia, una volta che tale consapevolezza è stata accertata con motivazione logica e coerente dai giudici di merito, il ricorso in Cassazione che si limiti a contestare tale accertamento senza evidenziare vizi di legittimità è destinato all’inammissibilità. La decisione comporta per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona i tentativi di abusare degli strumenti di sostegno al reddito.
È punibile l’omissione di informazioni nella domanda per il Reddito di Cittadinanza?
Sì, omettere un’informazione rilevante, come l’acquisto di un motociclo di cilindrata superiore a 250cc, integra il reato previsto dall’art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 e porta a una dichiarazione di responsabilità penale.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene giudicato una semplice riproposizione di argomenti già respinti?
Se il ricorso è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate e respinte dai giudici di merito, senza presentare nuovi vizi giuridici o logici, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile per manifesta infondatezza.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40013 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40013 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso di COGNOME NOME, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo de reato, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, risulta manifestamente infondato avendo i giudici territoriali argomentato la consapevolezza di avere reso una dichiarazione falsa nell’avere omesso una informazione rilevante (l’acquisito di un motociclo superiore a 250 cc), fatto incidente ai fini del Rdc e di cui era pienamente consapevole.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese (14processuali e della somma di euro tremila Eil favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 novembre 2025
estensore GLYPH
Il Presidente