Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17669 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17669 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME nata a Roma 1’8/3/1978
avverso la sentenza del 6/12/2023 della Corte di appello di Roma.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata e trasmettere gli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 dicembre 2023 la Corte di appello di Roma ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da NOME COGNOME avverso la
pronuncia dell’Il settembre 2023 del Tribunale della stessa città, con cui l’imputata è stata condannata per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90.
La Corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello, non risultando depositata, con l’atto di impugnazione, la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, e non potendo il richiamo, operato dal difensore, alla dichiarazione di domicilio, effettuata nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto, soddisfare il requisito richiesto dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME che ha dedotto i motivi di seguito indicati.
3.1. Con il primo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 89 e 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. e dell’art. 6 Cedu, per avere la Corte territoriale sostenuto che la dichiarazione o l’elezione di domicilio – richiesta a pena di inammissibilità ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello – deve essere rilasciata dopo l’emissione della sentenza impugnata. L’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., a differenza del comma 1-quater, non prevede, però, che la dichiarazione o l’elezione di domicilio, da depositare con l’appello, debba essere successiva al provvedimento impugnato e, dunque, necessariamente diversa da quella eventualmente già presente in atti.
3.2. Con il secondo motivo ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, comma 1, e 24, comma 2, 27, 111 Cost. nella parte in cui prevede, a pena di inammissibilità, la necessità del deposito, unitamente all’atto di appello, della dichiarazione o dell’elezione di domicilio, pur se già presente in atti. L’obbligo di depositare la dichiarazione o l’elezione di domicilio limiterebbe l’autonoma facoltà di appello del difensore dell’imputato e comporterebbe anche il mancato rispetto del principio della parità delle parti con riferimento al potere di impugnazione riconosciuto al Pubblico ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il Massimo Consesso di questa Corte, con sentenza del 24 ottobre 2024, dopo avere precisato che la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto
2024, ha affermato che, in base all’art. 581, comma 1-ter, cit., la dichiarazione o l’elezione di domicilio da depositare, a pena di inammissibilità, unitamente all’atto di appello, non deve essere necessariamente successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, essendo sufficiente, per il raggiungimento del fine perseguito dal legislatore, anche una precedente dichiarazione o elezione di domicilio. La dichiarazione o elezione di domicilio, da depositare, come ricordato, unitamente all’atto d’appello a pena di inammissibilità dell’impugnazione, non deve necessariamente essere materialmente unita all’atto di impugnazione, potendo essere soltanto in esso richiamata, a condizione, pere), che tale richiamo sia chiaro, specifico, inequivoco e permetta, senza difficoltà o necessità di indagini, di individuarle con immediatezza nel fascicolo processuale, sì da consentire la rapida e certa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello ed assicurare la salvaguardia delle esigenze di celerità e certezza, sottese alla previsione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cit. In caso di plurime dichiarazioni o elezioni di domicilio, spetta al difensore dell’imputato appellante indicare con chiarezza e in modo equivoco nell’atto di impugnazione quale sia quella da utilizzare per notificare all’imputato medesimo il decreto di citazione per il giudizio di appello, in modo tale da consentire l’immediata, inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
In definitiva, la previsione di ulteriori oneri, quale l’allegazione materiale della dichiarazione o elezione di domicilio all’atto di impugnazione, non necessari in presenza di un’indicazione che presenti le suddette caratteristiche, si risolverebbe per l’imputato in un inutile aggravio, tale da rendere più oneroso il suo diritto di accesso al giudice dell’impugnazione.
Nel caso in esame, il difensore – come indicato nella stessa sentenza impugnata – aveva richiamato la precedente dichiarazione di domicilio, effettuata dall’imputata nel corso dell’udienza di convalida, così da soddisfare il requisito richiesto dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., trattandosi di un richiamo che consentiva immediatamente di individuare nel fascicolo processuale l’atto da cui desumere il luogo in cui effettuare la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello.
Ne discende che la sentenza impugnata, con cui è stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello, non risultando depositata, con l’atto di impugnazione, la dichiarazione o l’elezione di domicilio, deve essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso.
o
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso.
Così deciso il 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presi t