Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34997 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34997 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 18/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME nata a Leka Mroczenska (Polonia) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/06/2025 del TRIBUNALE DI MATERA
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Matera, in funzione di giudice delle impugnazioni dei provvedimenti in materia di misure cautelari reali, ha rigettato l’istanza di riesame presentata nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo disposto in data 9 maggio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale sui beni caduti nella successione del de cuius NOME COGNOME, sussistendo il fumus dei delitti di cui agli artt. 483 e 646 cod. pen., come provvisoriamente contestati all’istante, ed il periculum in mora , avendo costei alienato alcuni di tali beni.
A sostegno della decisione assunta il Tribunale ha addotto, quanto al fumus del delitto di falso ideologico commesso dal privato, che questo doveva ritenersi allo stato integrato, perché NOME COGNOME, coniuge del de cuius , nella dichiarazione di successione, costituente atto pubblico che impone al dichiarante di attestare il vero, aveva omesso di indicare tra i coeredi NOME COGNOME, figlio
naturale del deceduto NOME COGNOME, così rendendola mendace, dovendosi accertare nel prosieguo del procedimento se fosse vera o meno la circostanza, allegata dall’indagata istante, della sua mancata conoscenza dell’esistenza del presunto coerede. Quanto, poi, alla proporzionalità e adeguatezza della misura adottata, ha escluso che l’ammontare dei beni sottoposti a vincolo potesse essere ulteriormente ridotto oltre la metà del compendio ereditario, spettando al giudice civile stabilire in che termini dovesse esserne effettuata la divisione tra i coeredi.
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sia contro l’ordinanza del Tribunale di Matera del 5 giugno 2025 che ha respinto l’istanza di riesame del sequestro preventivo disposto in data 9 maggio 2025, sia contro l’ordinanza del Tribunale medesimo che nella stessa data avrebbe respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza in data 29 maggio 2025 del Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale di parziale accoglimento della richiesta di revoca del sequestro preventivo, nel senso della riduzione del relativo oggetto al 50% del compendio dei beni ereditari del de cuius NOME COGNOME.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato, sotto l’egida della violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., l’apparenza della motivazione sviluppata a sostegno del rigetto dell’istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo disposto sui beni ereditari del de cuius NOME COGNOME.
Ha dedotto che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sul profilo decisivo del fumus del delitto di falso ideologico commesso dal privato contestato all’indagata NOME COGNOME, destinataria del sequestro: ossia, sulla sua consapevolezza, al momento della dichiarazione, dell’esistenza del coerede NOME COGNOME. Consapevolezza sulla quale il Tribunale avrebbe dovuto prendere posizione, in quanto circostanza incidente sull’elemento soggettivo del reato, tenuto conto delle specifiche e documentate deduzioni difensive sul punto .
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato, sotto l’egida della violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., l’assenza di motivazione sull’appello presentato avverso l’ordinanza in data 29 maggio 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera di riduzione dell’oggetto del disposto sequestro preventivo nel al 50% del compendio
dei beni ereditari del de cuius NOME COGNOME. È dedotto che il Tribunale avrebbe del tutto ignorato le allegazioni difensive atte a dimostrare come il valore degli immobili sequestrati (per euro 296.000,00) coprisse ampiamente la quota eventualmente spettante al coerede, di modo si sarebbe dovuta disporre la revoca del sequestro per l’ulteriore 50% del compendio ereditario, svincolando somme e titoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre rilevare che non è presente agli atti del fascicolo trasmesso a questa Corte (contenente: il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Matera del 9 maggio 2025; l’ordinanza del Tribunale di Matera del 5 giugno 2025 di rigetto dell’istanza di riesame di quel decreto; il verbale redatto in forma riassuntiva dell’udienza di riesame del 5 giugno 2025 e la trascrizione della relativa fono-registrazione; il ricorso per cassazione presentato dal difensore della ricorrente con i documenti allegati) né l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera del 29 maggio 2025 di parziale accoglimento della richiesta di revoca del sequestro preventivo (di riduzione del relativo oggetto al 50% del compendio dei beni ereditari del de cuius NOME COGNOME), né l’ordinanza del Tribunale di Materia che, sempre in data 5 giugno 2025, avrebbe respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza del Gip del 29 maggio 2025.
Né, d’altro canto, nell’ordinanza impugnata si fa cenno all’impugnazione dell’ordinanza del Gip in data 29 maggio 2025, emergendo, soltanto, dall’intestazione del provvedimento e dal verbale dell’udienza del 5 giugno 2025 che la difesa di NOME COGNOME aveva depositato in data 3 giugno 2025 una memoria con la quale aveva articolato motivi nuovi e si era limitata a dedurre sul tema dell’entità dell’oggetto del sequestro preventivo esclusivamente con riferimento alla questione della permanenza del periculum in mora .
Ciò comporta che, in assenza del provvedimento fatto oggetto delle censure sviluppate con il secondo motivo di ricorso, l’esame del Collegio deve limitarsi al primo motivo.
Così precisato il perimento della decisione, va riconosciuta la fondatezza del motivo oggetto di scrutinio.
2.1. Secondo il diritto vivente il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli ” errores in iudicando ” o ” in procedendo “, sia quei vizi della motivazione così radicali da
rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01).
2.2. Nel caso di specie, la motivazione rassegnata dal Tribunale del riesame in punto di sussistenza del fumus del delitto di falso ideologico commesso dal privato, oggetto di addebito nei confronti di NOME COGNOME, è affetta da motivazione apparente.
Invero, secondo l’art. 573 cod. civ. «Le disposizioni relative alla successione dei figli nati fuori del matrimonio si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto è disposto dall’articolo 580 cod. civ.» (di sposizione, quest’ultima, che, tuttavia, non rileva nella fattispecie al vaglio, perché disciplina i «Diritti dei figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili»), sicché, in assenza di una dichiarazione giudiziale della filiazione naturale di NOME COGNOME dal de cuius NOME COGNOME, il tema della consapevolezza da parte di NOME COGNOME dell’esistenza di un riconoscimento ufficiale del predetto COGNOME come figlio naturale del coniuge defunto NOME COGNOME, nel momento in cui effettuò la denuncia di successione, ossia il 25 marzo 2024, era decisivo ai fini della verifica del fumus del delitto di cui all’art. 483 cod. pen.: solo, infatti, se la denunciante fosse stata consapevole della qualità di coerede del figlio naturale del coniuge deceduto, in quanto riconosciuto, avrebbe potuto rendere una dichiarazione mendace, come addebitatole.
Il controllo in ordine alla sussistenza della detta consapevolezza non poteva essere eluso dal Tribunale, atteso l’insegnamento impartito da questa Corte, anche a Sezioni Unite (con la sentenza n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657) e in ossequio ai dicta della Corte costituzionale (Ordinanza n. 153 del 2007), secondo cui, nella valutazione del ” fumus commissi delicti “, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali, delle contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell’accusa (Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285966 -01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272927 -01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, COGNOME, Rv. 265433 -01; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677 -01; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, COGNOME, Rv.
260921 -01; Sez. 6, n. 35786 del 21/06/2012, COGNOME, Rv. 254394 -01; Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, COGNOME, Rv. 253508 -01; Sez. 3, n. 26197 del 05/05/2010, COGNOME, Rv. 247694 -01). Verifica sommaria che deve includere, dunque, anche «la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata, compreso quello soggettivo» (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, COGNOME, Rv. 276015 -01; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, COGNOME, Rv. 266896 -01; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, COGNOME, Rv. 259337 -01; Sez. 1, n. 21736 del 11/05/2007, Citarella, Rv. 236474 -01).
Orbene, tale verifica non può ritenersi adeguatamente compiuta dal Tribunale del riesame che, pur a fronte di specifici rilievi difensivi, si è limitato a rimarcare l’astratta configurabilità del reato di falso ideologico commesso dal privato di cui all’ar t. 483 cod. pen., senza, tuttavia, prendere nessuna effettiva posizione sul tema decisivo della consapevolezza della denunciante di attestare il falso quanto all’assenza di ulteriori eredi legittimi del de cuius oltre quelli indicati, risultando, pertanto, in contrasto con le indicazioni direttive sopra riportate la motivazione con la quale il giudice di merito si è limitato ad affermare che «la prosecuzione del procedimento avrebbe detto se l’assunto dell’indagata di non conoscere al momento della denuncia di successione l’esistenza del presunto coerede avesse fondamento».
Per tutto quanto sopra argomentato s’impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Matera.
La Cancelleria provvederà agli accertamenti necessari in ordine al secondo provvedimento oggetto di ricorso (ordinanza del Tribunale della libertà di Matera, in data 5 giugno 2025, avente ad oggetto il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del 29 maggio 2025, di accoglimento parziale della domanda di revoca del sequestro preventivo).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Matera. Manda la Cancelleria per gli accertamenti necessari in ordine al secondo provvedimento oggetto di ricorso (ordinanza del Tribunale della libertà di Matera, in data 5 giugno 2025, avente ad oggetto il provvedimento del Gip del 29 maggio 2025, di accoglimento parziale della domanda di revoca del sequestro preventivo). Così è deciso, 18/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME