Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23622 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23622 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FANG ZHIYING nato il 07/10/1986
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME che denuncia la violaz dell’art. 515 cod. pen. e relativo vizio di motivazione, è inammissibile perché meramen
riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti arg giuridici dai giudici di merito e perché, lungi dall’evidenziare profili di illog
motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi del fatto, che esulano dal p stabilito dell’art. 606 cod. proc. pen., avendo la Corte di merito ribadito l’impossi
pervenire a una sentenza per insussistenza del fatto – in luogo di quella, parimenti assoluto perché il fatto non costituisce reato pronunciata dal Tribunale – in considerazione del fatto
come riferito dal finanziere COGNOME (cfr. p. 2 della sentenza impugnata), in assenza dichiarazioni di conformità, che non furono rinvenute, l’apposizione del marchio CE sui be
detenuti dall’imputato per la vendita, faceva apparire l’esistenza, su di essi, del marc sicurezza europeo, marchio che garantisce la conformità del prodotto alla normativa
comunitaria in tema di standard minimi di qualità e di sicurezza, in ciò facendo corr applicazione del principio, qui da confermare, secondo cui integra il delitto di fr
commercio l’apposizione del marchio “CE” su prodotti rispetto ai quali l’operatore economico, momento della messa in vendita, sia privo di documentazione attestante la “dichiarazione d conformità” del produttore o del fabbricante, trattandosi di cose di qualità diversa da q dichiarata, posto che tale dichiarazione costituisce, ai sensi del Regolamento n. 765/2008/C una precondizione necessaria per la marcatura (Sez. 3, n. 28704 del 05/04/2024, Lin, Rv. 286746 – 01);
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.