Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1269 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1269 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME, nata in Romania il DATA_NASCITA NOME COGNOME, nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2022 della Corte d’appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME e di NOME COGNOME NOME, il quale, nel replicare alla requisitoria del Pubblico Ministero, ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14/02/2022, la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza del 07/11/2019 del Tribunale di Monza di condanna di NOME e di NOME per il reato di estorsione pluriaggravata.
Avverso l’indicata sentenza della Corte d’appello di Milano, hanno proposto ricorsi per cassazione, con un unico atto, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per il tramite del proprio difensore, affidati a un unico motivo.
Con tale motivo, i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 178, lett. c), 179, 420-bis e 420quater dello stesso codice.
I ricorrenti deducono la nullità della dichiarazione di assenza pronunciata sin dall’udienza preliminare – e successivamente confermata sia dal Tribunale di Monza sia dalla Corte d’appello di Milano – dopo che l’avviso di detta udienza e il decreto che dispone il giudizio gli erano stati notificati presso il difensore d’uffic in ragione dell’elezione di domicilio in atti, senza verificare che vi fosse stat l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra i due indagati e il legale domiciliatario tale da fare ritenere che essi avessero avuto conoscenza del procedimento o si fossero sottratti volontariamente alla stessa, con la conseguente nullità di tutti gli atti successivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo è fondato.
Gli imputati sono stati dichiarati assenti all’udienza preliminare e tale dichiarazione di assenza è stata confermata dal Tribunale di Monza, con la motivazione che «le notifiche sono regolari e risulta eletto un domicilio» (così il verbale di udienza del 6 maggio 2019).
Tale elezione di domicilio – presso il quale furono eseguite le formalmente regolari notificazioni – era, evidentemente, quella effettuata il 5 dicembre 2015 presso il difensore d’ufficio AVV_NOTAIO, nominato, in quello stesso contesto temporale, dalla polizia giudiziaria che stava procedendo, stante la mancata nomina, da parte degli indagati, di un difensore di fiducia.
Si tratta allora di verificare le ricordate dichiarazioni di assenza siano state effettuate in presenza dei presupposti di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen.
3. Su tale questione, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza Ismail (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420-01) hanno chiarito che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere co certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (successivamente, in senso conforme: Sez. 4, n. 39483 del 14/09/2022, COGNOME, non massimata; Sez. 6, n. 30327 del 31/05/2022, COGNOME).
Nel caso di specie, non si ha contezza dell’avvenuta effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra i due imputati e il nominato difensore d’ufficio (il quale ha anzi prodotto documentazione comprovante i vani tentativi di contattare gli stessi imputati) che ha ricevuto le notificazioni, quale domiciliatario de ricorrenti, sin dal giudizio di primo grado, con la conseguenza che dalla mera elezione di domicilio, effettuata nella fase iniziale del procedimento, presso il difensore d’ufficio, non è possibile inferire la sicura conoscenza dello stesso procedimento da parte della NOME e dell’NOME o che questi si siano sottratti volontariamente alla stessa.
Pertanto, posto che il Collegio condivide il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, nel giudizio in assenza, è affetta da nullità assoluta, deducibile in ogni stato e grado del procedimento, la notifica del decreto di citazione all’imputato – e lo stesso è a dirsi, evidentemente, per la notifica dell’avviso dell’udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio – eseguita presso il difensore d’ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata la sussistenza dell’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l’imputato o di altri elementi idonei a fare ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento (Sez. 2, n. 39179 del 20/09/2022, COGNOME, non massimata; Sez. 1, n. 40817 del 28/06,/2022, COGNOME, non massimata; Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021, NOME, Rv. 281315-01), sia la sentenza impugnata sia quella di primo grado devono essere annullate senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Monza, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Monza, per l’ulteriore corso. Così deciso il 27/10/2022.