Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 128 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 128 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2021 del GIUDICE DI PACE di LIVORNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 2 ottobre 2020 e succ. mod., con la quale il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di pace di Livorno dichiarava COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998 e lo condannava alla pena di 15.000,00 euro di multa.
Ricorre per cassazione l’interessato, a mezzo del difensore d’ufficio AVV_NOTAIO, deducendo la nullità della sentenza per violazione dell’art. 178, lett. c), cod. pro pen., correlata alla inosservanza della disposizione di cui all’art. 420-quater concernente l’intervento dell’accusato nel procedimento.
Il giudice di merito non si era pronunciato sulla richiesta di sospensione del process formulata dal difensore nel corso del dibattimento e reiterata nella discussione, né aveva a essa fatto riferimento in motivazione, evidentemente ritenendo, per implicito, che il decreto citazione a giudizio fosse stato ritualmente notificato presso il difensore d’ufficio domicilia nonostante esso difensore avesse espressamente rifiutato tale domiciliazione presso di sé.
Non solo, ma lo stesso difensore d’ufficio AVV_NOTAIO, che aveva rifiutato l’elezione di domicilio de qua, aveva esplicitamente comunicato al Giudice di pace, in dibattimento, di non aver mai avuto contatto con il proprio assistito e di non essere in grado contattarlo in alcun modo.
Doveva, dunque, farsi applicazione dei principi, enunciati dalla giurisprudenza d legittimità, a proposito della non desumibilità della conoscenza del processo da parte dell’imputato dalla mera elezione di domicilio effettuata presso il difensore d’ufficio, ma seguita dalla verifica dell’esistenza di un effettivo rapporto fra difensore e imputato medesimo
Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell’art. 23, comm d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Le Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui, ai fini della dichiarazion assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anc presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professio tra il legale domiciliatario e l’assistito, tale da far ritenere con certezza che quest’ultim avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, NOME, Rv. 279420).
Ed invero, in linea generale, la mancata instaurazione di un rapporto con il difensor d’ufficio nominato non può integrare (ancora) la sottrazione volontaria alla conoscenza del
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procedimento, posto che l’atto della polizia giudiziaria non presuppone alcuna pendenza del procedimento né, tanto meno, l’emissione di un decreto di citazione a giudizio per una determinata udienza.
Si deve ricordare che le Sezioni Unite hanno indicato un “modello” cui si è ispirato legislatore del 2014: “l’imputato deve essere portato direttamente e personalmente a conoscenza della vocatio in ius restando in sua facoltà il non partecipare al processo. Solo in tale caso, il processo si svolge in .sua assenza, venendo rappresentato dal suo difensore. Nel caso in cui, invece, non sia acquisita la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio, processo verrà sospeso. Questo è il rilevante punto di diversità rispetto al· processo contumacia, che si svolgeva comunque, sulla sola base della notifica formalmente regolare, riconoscendosi all’imputato inconsapevole il solo diritto alla impugnazione”.
La sentenza, correlando l’art. 420-bis e l’art. 420-quater cod. proc. pen., osserva che “questa previsione è particolarmente utile a comprendere che tutte le citate condizioni pe procedere in assenza ex articolo 420-bis cod. proc. pen. corrispondono ad una situazione di piena conoscenza personale (o comprovato rifiuto) della chiamata in giudizio”.
Le ipotesi previste dall’art. 420-bis, comma 2, cod. proc pen., quindi, non possono essere interpretate come forme di presunzione reintrodotta surrettiziamente.
Inoltre, il termine “procedimento” utilizzato nella norma non indica affatto una nozion più ampia di quella descritta dal termine “processo”: cosicché viene espressamente esclusa l’esistenza di “obblighi di diligenza nel tenersi informato sin dal primo contatto con la p giudiziaria”.
Infine, l’elezione di domicilio deve essere “seria e reale”: affermazione fatta d Sezioni Unite proprio con riferimento agli indagati stranieri più o meno precari presenti o transito in Italia.
Questa Corte, sia pure pronunciando in tema di rescissione del giudicato, ha ribadito, anche dopo la sentenza Sez. U, NOME, che l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell’atto introduttivo del giu in detto luogo, ancorché a mano di soggetto diverso dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l’atto.
Nel caso di sopravvenuta impossibilità di notifica al domicilio eletto o dichiarato notifica della vocatio in iudicium, effettuata ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in quanto eseguita in luogo diverso dal domicilio indicato, non consente di ritenere la sicu conoscenza del procedimento da parte dell’imputato (Sez. 6, n. 21997 del 18/6/2020, Cappelli, Rv. 279680).
La conoscenza del contenuto della vocatio in iudicium non può essere presunta, né legale, ma deve essere effettiva e, quindi, la precedente elezione di domicilio, nonostante
previsione dell’art. 420-bis cod. proc. pen., non legittima la dichiarazione di assenza se t conoscenza non è certa.
La citata sentenza Sez. 6, Cappelli, sottolinea esattamente che “la presunzione relativa di conoscenza, che le stesse Sezioni Unite fanno derivare dalle situazioni tipizzate dall’art. 4 bis, cod. proc. pen., con specifico riguardo all’ipotesi della dichiarazione-elezione di domici opera soltanto nel caso in cui la notificazione della vocatio in iudicium sia avvenuta presso il domicilio indicato, ancorché non a mani del destinatario bensì di altro soggetto legittimato ricevere l’atto (familiare convivente, portiere dello stabile, collaboratore domestico, dipende e così via): soltanto in questo caso, infatti, in ragione della stretta relazione intercorre l’imputato e colui che, per esso, ha ricevuto l’atto, è ragionevole presumere che il primo ne s venuto a conoscenza, sì da ritenere giustificato l’onere, a suo carico, di dimostrare il contra Non altrettanto dicasi, invece, qualora, a mente dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., per sopravvenuta impossibilità di notificazione di tale atto nel domicilio eletto o dichiarat stessa venga effettuata presso il difensore, di fiducia o d’ufficio che sia: in tal caso, in notificazione risulta eseguita pur sempre in un luogo diverso da quel domicilio.
Ciò non vuol dire, ovviamente, che la disposizione dell’art. 161, comma 4, cit., debba intendersi tamquam non esset: essa, infatti, rimane pur sempre la regola generale, nelle ipotesi ivi stabilite, per la notificazione di tutti gli atti del procedimento e del process dalla vocatio in iudicium. Per quest’ultima, invece, considerando la sua funzione essenziale ai fini dell’esercizio del potere giurisdizionale e punitivo dello Stato nei confronti del cittadi notificazione così eseguita, quantunque formalmente regolare, non può dirsi satisfattiva dell’ineludibile esigenza di certezza della compiuta conoscenza del processo da parte dell’accusato”.
In sostanza, anche se la notifica all’imputato del decreto di citazione effettuata sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. mediante la consegna al difensore d’ufficio non può ritenersi nulla, tale notifica non è sufficiente per una dichiarazione di assenza, c pertanto, è nulla. In effetti, in aggiunta alla regolarità formale delle notifiche che prec l’instaurazione del giudizio, il giudice deve verificare l’ulteriore requisito inerente alla conoscenza del processo (Sez. 6, n. 19420 del 05/04/2022, COGNOME, Rv. 283264).
Venendo al caso in esame, rileva il Collegio che il Giudice di pace non solo ha trascurato i principi prima richiamati, ma lo ha fatto senza neppure dare un riscont motivazionale alle richieste del difensore, così sintetizzate nella parte della sentenza dedic alle conclusioni, che a tali principi si ispiravano: “La difesa: si riporta alle conclusioni rese all’udienza del 21.9.2021: “faccio presente che l’imputato quando ha eletto domicilio presso d me, fui contattato ma non dato l’assenso. La notifica è stata eseguita ex art. 161 c.p.p. sempr al mio ufficio ed io non ho mai avuto modo di contattare questa persona. Chiedo pertanto che venga dichiarata la sospensione del processo ex art. 420 quater c.p.p.”.
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Per le esposte ragioni, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio allo stesso Giudice di pace di Livorno, in diversa persona fisica (art. 623, lett. d), cod. proc. p che, attesa la nullità della dichiarazione di assenza, disporrà la sospensione del processo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Livorno, in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma, 1’11 ottobre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente