Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 48847 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 48847 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della medesima città COGNOME ritenuto NOME responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 75, d.lgs. n. 159 del 2011 e, riconosci recidiva reiterata infraquinquennale, e concesse le attenuanti generiche lo ave condanNOME alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.
Avverso tale sentenza COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 420bis cod. proc. pen.
La Corte territoriale, senza verificare se il ricorrente avesse avuto effet conoscenza del processo, COGNOME rigettato il motivo d’appello con cui era sta dedotta l’erroneità della dichiarazione di assenza effettuata dal giudice di p grado. Le notifiche, infatti, erano state effettuate al difensore d’ufficio pr quale COGNOME COGNOME eletto domicilio con il verbale di identificazione redatto momento della contestazione delle infrazioni, sicché le medesime, secondo la giurisprudenza di legittimità, sarebbero nulle.
2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di omessa motivazione, in relazione alla richiesta di esclusione della recidiva ex art. 99, comma 4 cod. p
La Corte d’appello, pur avendo riconosciuto la sussistenza dell’aggravante non ha in alcun modo dato conto delle ragioni alla base di tale valutazione.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato successiva memoria con cui ha reiterato l censure proposte.
Considerato in diritto
Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo motivo.
Emerge dagli atti che la dichiarazione di assenza dell’COGNOME non è stat preceduta dall’accertamento della effettiva conoscenza del processo da parte de medesimo, ciò in violazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della dichiarazione di assenza, non considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difenso d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un ra professionale tra il legale donniciliatario e l’indagato, tale da fargli ritene certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismai Rv. 279420).
In applicazione di tale principio si è affermato che è affetta da nullità assol deducibile in ogni stato e grado del procedimento, la notifica del decreto
citazione all’imputato eseguita presso il difensore d’ufficio domiciliatario, ove sia stata accertata la sussistenza dell’effettiva instaurazione di un rap professionale tra il legale e l’imputato o di altri elementi idonei a far ritene certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento (Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021, Georgieva, Rv. 281315 01).
Si è inoltre chiarito che la mancanza di diligenza dell’imputato nel tene informato della celebrazione del processo a proprio carico, dopo l’elezione domicilio presso il difensore d’ufficio effettuata al momento dell’arresto, integra automaticamente la “volontaria sottrazione alla conoscenza del processo” e non fonda alcuna – non consentita – presunzione di conoscenza della vocatio in iudicium, la quale deve essere accertata dal giudice in positivo al fine di proceder in assenza, quale conoscenza effettiva, senza inversione del relativo one probatorio (Sez. 6, n. 34523 del 11/05/2023, Safi, Rv. 285177).
Nella specie, la Corte d’appello ha respinto la questione di nullità dedotta d difesa sulla considerazione che, al momento della trasgressione della misura dell sorveglianza speciale, COGNOME COGNOME «liberamente eletto domicilio» presso i difensore d’ufficio nomiNOMEgli dalla polizia giudiziaria e che le successive notif effettuate presso tale domicilio risultavano «formalmente del tutto regolari e n affette da alcuna nullità», mentre ha escluso di poter valutare la dedo impossibilità dell’imputato di avere conoscenza del processo «trattandosi d circostanza affidata alla mera asserzione della parte appellante priva dì quals supporto oggettivo».
La Corte territoriale ha fondato la decisione sulla base dell’erroneo assun della sufficienza della regolarità formale delle notifiche effettuate pres domicilio eletto, ritenendo che competerebbe all’imputato dimostrare di non avere avuto conoscenza del processo dopo l’elezione di domicilio presso il difensore d ufficio. Si tratta evidentemente di interpretazione errata dal momento che – com chiarito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata – spetta al giudice verif che vi siano elementi idonei a ritenere che l’elezione di domicilio presso il difen d’ufficio attesti l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il domiciliatario e l’indagato, tale da fare ritenere con certezza che quest’ultimo a avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.
Non rileva, ai fini in esame, la circostanza che il ricorrente abbia nomiNOME difensore di fiducia nel giudizio di appello, dal momento che è in discussione conoscenza del processo da parte del ricorrente fin dal primo grado di giudizio.
Deve, in conclusione, affermarsi la nullità della dichiarazione di assen dell’imputato effettuata dal giudice di prime cure perché operata senza accerta
la sussistenza del necessario presupposto della conoscenza del processo o del colpevole volontaria sottrazione a detta conoscenza da parte dell’imputato.
Ne consegue l’annullamento delle sentenze di primo e secondo grado ai sensi dell’art.623, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. che richiama l’art. 604, comma bis, stesso codice, il quale a sua volta prevede, nel caso di inosservanza d disposizioni di cui all’art. 420-quater, che il giudice dell’appello dichiari la della sentenza, con trasmissione degli atti al giudice di primo grado.
PQM
Annulla la sentenza impugnata e quella del Tribunale di Bologna del 24/09/2018 con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2023.