Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48036 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 48036 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE 02QEV6H) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2020 del GIUDICE DI PACE di TERRACINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 16 novembre 2020 il giudice di pace di Terracina ha condannato NOME COGNOME alla pena di quattromila euro di multa per il reato di cui all’art. 14, comma 5 bis e ter, d.lgs. n. 286/1998 commesso il 19 novembre 2015, per non avere osservato gli ordini del prefetto e del questore di Latina di lasciare il territorio dello Stato, emesso il 23/10/2015.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
Con entrambi deduce la nullità dell’ordinanza dichiarativa dello status di assente dell’imputato, emessa il 15 gennaio 2018, e la illogicità della sua motivazione. Essa è stata pronunciata benché l’imputato fosse assistito da un difensore di ufficio, presso il quale aveva eletto domicilio, ed avesse pertanto ricevuto la notifica del decreto di citazione in giudizio presso tale difensore, con cui non aveva mai instaurato alcun rapporto anche perché, come riportato nella sentenza impugnata, egli non parlava la lingua italiana. Il giudice non aveva verificato l’effettiva conoscenza del procedimento e della vocatio in ius da parte dell’imputato, e il difensore aveva eccepito tempestivamente tale nullità
Il ricorso è fondato. E’ un principio consolidato di questa Corte quello secondo cui «Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa» (Sez. U., n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 279420). Nel presente caso non risulta, dalla sentenza impugnata, che sia stata effettuata la necessaria verifica della effettiva conoscenza della pendenza del procedimento da parte dell’imputato, essendo anche mancata, in ragione dell’epoca di instaurazione del giudizio stesso, la tempestiva comunicazione al difensore di ufficio della elezione di domicilio effettuata dall’imputato presso di lui, e la raccolta del suo assenso.
La conseguenza di tale omessa verifica è la declaratoria di nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio. Infatti «Nel giudizio in assenza, affetta da nullità assoluta, deducibile in ogni stato e grado del procedimento, la notifica del decreto di citazione all’imputato eseguita presso il difensore d’ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata la sussistenza dell’effettiva
instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l’imputato o di altri elementi idonei a far ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento» (Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021, Rv. 281315 )
La sentenza impugnata è pertanto errata, avendo il giudice proceduto nei confronti di un imputato che, per quanto accertato, ignorava senza sua colpa la pendenza del procedimento, e non è stato assistito da un difensore con il quale avesse instaurato un effettivo rapporto professionale.
Il ricorso proposto deve pertanto essere accolto, in quanto fondato.
La sua non inammissibilità, però, comporta l’ulteriore decorso del termine di prescrizione sino alla data odierna, facendo maturare tale causa di estinzione.
Il termine di prescrizione del reato contestato è pari a sette anni e sei mesi, ed ha iniziato a decorrere il 19 novembre 2015. Ad esso deve aggiungersi un unico periodo di sospensione per l’emergenza pandemica, non risultando dagli atti gli ulteriori rinvii determinati dall’astensione degli avvocati, come si afferma nella sentenza. La sospensione del procedimento per l’emergenza pandemica, però, deve essere calcolata limitatamente a sessantaquattro giorni, come stabilito dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 5292 del 26/11/2020: la prescrizione è pertanto maturata alla data del 22 luglio 2023.
L’art. 129 cod.proc.pen. impone l’immediata declaratoria dell’estinzione del reato, in ogni stato e grado del processo. Il reato deve perciò essere dichiarato estinto, per la sopravvenuta prescrizione, e la sentenza deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 12 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente ,