Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25854 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25854 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 19/04/1979
avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la
Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con la quale NOME
COGNOME era stato condannato alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione, per il reato di cui all’art. 419 cod. pen., commesso a Foggia, nella INDIRIZZO
Borgo Mezzanotte, il 27 ottobre 2016.
Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un’unica doglianza, relativa alla configurazione del reato, postulando indimostrate carenze motivazionali della
sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo dosimetrico, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Bari, nel rispetto
delle regole della logica, in conformità delle risultanze processuali (tra le altre,
Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01).
Ritenuto che il compendio probatorio, tenuto conto delle deposizioni dei soggetti che avevano assistito all’attività di devastazione controversa, risultavano
univocamente orientati contro NOME COGNOME non lasciando residuare dubbi sulla configurazione del reato di cui all’art. 419 cod. pen., così come contestato all’imputato.
Ritenuto che il teste NOME COGNOME come evidenziato a pagina 5 della decisione censurata, identificava NOME COGNOME come uno dei soggetti intenti a raccogliere le pietre dal piazzale del centro di accoglienza dove erano ospitati, necessarie per la commissione del reato contestato, confermando tali dichiarazioni nelle varie occasioni in cui veniva esaminato e precisando, ulteriormente, di avere notato il ricorrente «intento a lanciare pietre e ad aizzare anche gli altri ospiti ad inveire contro la struttura ».
Per queste ragioni, il ricorso proposto da COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 luglio 2025.