Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41838 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41838 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/11/2022 del TRIB. LIBERTA’ di BARI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di Bari, in funzione di giud d’appello ex art. 310 cod. proc. pen, in accoglimento dell’impugnazione d AVV_NOTAIO ministero, ha annullato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagi preliminari del Tribunale di Foggia in data 18 marzo 2021 nei riguardi, tra altri, di NOME COGNOME e ha applicato nei suoi riguardi la misura cautelare custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 110, 112 n.1), 4 pen., contestato al capo 1) dell’imputazione provvisoria.
I fatti riguardano la rivolta sfociata il 9 marzo 2020 all’interno dell circondariale di Foggia, a seguito della diffusione della pandemia da Covid-1 delle misure quivi adottate per la prevenzione del contagio (ad esempio, que riguardanti la sospensione dei colloqui con i famigliari).
Circa COGNOME quattrocento detenuti, COGNOME dapprima suddivisi COGNOME in COGNOME due gruppi, rispettivamente appartenenti ai reparti del “vecchio giudiziario” e del “n complesso”, abbandonati gli spazi loro concessi per il passeggio, confluivano f all’area della c.d. intercinta, devastando le zone di sbarramento presenti struttura; sfruttando la componente numerica, contrastavano e superavano ogni tentativo di opposizione posto in essere dalle unità di Polizia penitenz infrangevano le vetrate del box presidio della stessa Polizia, distrugge l’impianto di videosorveglianza e i relativi supporti di memoria, vandalizzavan locale cucina. Alcuni di essi, fatto ingresso nell’ufficio matrico distruggevano gli arredi alle attrezzature, appiccandovi un incendio, dom grazie all’intervento di un agente di Polizia penitenziaria. Alcuni di loro rius a scardinare uno dei due cancelli della block house posta all’ingresso della casa circondariale, così riuscendo a evadere dall’istituto dileguandosi all’esterno minacciavano e con violenza sottraevano a un agente di polizia penitenziaria chiavi della porta carraia, rinchiudendolo all’interno del proprio gabbiott altro gruppo di detenuti, armato di bastoni e spranghe, faceva ingresso reparto femminile, commetteva atti di danneggiamento e, dopo aver minacciato e strattoNOME gli agenti ivi presenti, liberava le detenute per consent partecipazione alla sommossa.
Per quanto specificamente riguarda le condotte attribuite al ricorren l’analisi dei filmati delle videocamere di sorveglianza e le relazioni di servizio redatte dagli investigatori cristallizzano che COGNOME, unitamente ad a detenuti, durante la sommossa era salito sul tetto dell’ufficio deman inneggiando alla rivolta, quindi aveva danneggiato gli arredi dell’Ufficio Matric da cui era uscito contemporaneamente al propagarsi delle fiamme.
In esito ad articolata attività investigativa, il AVV_NOTAIO ministero pre Tribunale di Foggia richiedeva l’applicazione di misure cautelari nei confront ottantadue indagati, ivi compreso, l’odierno ricorrente, per il deli devastazione, oltre che per altri reati a ciascuno a vario titolo ascritti.
Il Giudice per le indagini preliminari respingeva la richiesta rileva impregiudicati i gravi indizi che riteneva certamente sussistenti, l’eccezionalità della situazione in cui si erano verificati i fatti delit consentisse di ravvisare un attuale e concreto pericolo di reiterazione crimino
Proposto appello da parte del AVV_NOTAIO ministero, il Tribunale di Bari, funzione di giudice del riesame – come anticipato – ha annullato l’ordina emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data marzo 2021 e applicato nei confronti di NOME COGNOME la misura della custodi cautelare in carcere.
Il Tribunale, quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza valorizzato gli elementi indiziari costituiti dall’analisi dei filmati delle vid di sorveglianza e dalle informative e dalle relazioni di servizio redatte dai d agenti della Polizia penitenziaria coinvolti nella rivolta in questione, suntegg premessa, delineandone un ruolo affatto attivo nella sommossa del 9 marzo.
In punto di esigenze cautelari, nel condividere le argomentazioni d AVV_NOTAIO ministero appellante, ha stigmatizzato l’erronea interpretazione, parte del Giudice per le indagini preliminari, della locuzione «pericol reiterazione di reati della stessa specie» di cui all’art. 274, lett. c), pen., che difatti non va intesa come pericolo di reiterazione dello stesso reato, ma deve svilupparsi sul piano concreto, avendo riguardo altresì fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di l presentano identica natura in relazione al bene tutelato e alle moda esecutive.
Così chiarito il concetto di “omogeneità del bene giuridico”, ha inf richiamato la giurisprudenza di legittimità in tema di prognosi di recidiva svolgersi sulla valutazione sincretica di elementi di carattere oggett soggettivo, scrutinandone (p. 8 e 9 del provvedimento oggetto di ricorso) sussistenza nei riguardi di COGNOME, avuto riguardo sia alle modalità esecuzione della condotta, sia al suo profilo personologico.
Ricorre per cassazione COGNOME, per mezzo del difensore di fiducia, che affida a tre motivi.
3.1. Con il primo eccepisce l’incompetenza del Tribunale per il riesame decidere dell’appello del AVV_NOTAIO Ministero, poiché alla data della decis collegiale del 10 novembre 2022, vi era già stata la richiesta di rinvio a gi (il 5 aprile 2022) e la fissazione dell’udienza preliminare (il 21 aprile 2022)
Ai sensi dell’art. 279 cod. proc. pen., il potere cautelare del Giudice indagini preliminari del Tribunale di Foggia, rispetto alla cui ordinanza di rig Tribunale di Bari provvedeva su appello del AVV_NOTAIO Ministero, era ormai perent e, conseguentemente, competente per la decisione era il Giudice del Tribunale Foggia.
3.2. Con il secondo e il terzo motivo ha dedotto violazione dell’art. 274, c), cod. proc. pen., e vizio di motivazione in punto di concretezza e attuali pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle per le quali si pro nonché di adeguatezza della misura di massimo rigore.
Il Tribunale di Bari avrebbe fondato la propria decisione esclusivamente sul modalità d’azione della condotta di devastazione sull’analisi soggettiva personalità del ricorrente, senza motivare sulla sussistenza di elementi nu idonei a dimostrare la replicabilità di condotte omogenee al reato di devastaz e saccheggio. Anche in considerazione del carattere risalente dell’imputazi rispetto alla decisione del Tribunale, quest’ultimo – giusta la tesi dife avrebbe dovuto indicare gli elementi – recenti e, comunque, successivi alla d del 9 marzo 2020 – sulla base dei quali reputava verosimile il verificar condotte illecite omogenee a quelle oggetto di imputazione provvisoria.
In forza del criterio di adeguatezza di cui all’art. 275, comma 1, cod. pen., con il quale il legislatore ha tipizzato le misure in gravità cresc ricorrente ha sostenuto che il Tribunale del riesame avrebbe dovuto forn adeguate giustificazioni sul perché non ha ritenuto di compiere una valutazi di proporzionalità e applicare la misura meno afflittiva degli arresti domicilia
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con requisitoria scr depositata il 19 maggio 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deduce censure in parte inammissibile, in parte infondat dev’essere, pertanto, complessivamente rigettato.
Manifestamente infondata è l’eccezione d’incompetenza funzionale di cui al primo motivo.
Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non viene qui in riliev l’art. 279 cod. proc. pen., bensì l’art. 310, comma 2, cod. proc. pen richiama l’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., in virtù del quale la decision riesame e sull’appello delle ordinanze cautelari spetta sempre al tribunale riesame.
Il principio evocato dalla difesa, secondo il quale «il potere cautelare se fascicolo», vale all’esclusivo e diverso fine di radicare la competenza al mome della presentazione della domanda.
2. Privo di pregio il secondo, articolato motivo.
Oltre ad essere quasi interamente versato in fatto è, nel re manifestamente infondato.
Non è ravvisabile l’eccepita violazione di legge, riferita all’e applicazione dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Il Tribunale di Bari ha correttamente applicato i principi elaborat materia da questa Corte. Non solo ha fatto richiamo al principio per il quale tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione va inteso con riferi alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al be tutelato e alle modalità esecutive» (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, 277392), ma, con specifico riferimento ai requisiti di attualità e concretezz pericolo di reiterazione criminosa, ha correttamente osservato che essi apprezzano in ragione della probabilità di devianze prossime all’epoca in viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate né tantomen imminenti, ossia immediate.
Ritiene il Collegio che non occorre, contrariamente a quanto sostenuto d un orientamento espresso in alcune pronunce di questa Corte di legittimità ( ultimo Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 273674) anche la previsione di una «specifica occasione per delinquere», essendo sufficiente u valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stre un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle moda realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto s ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasion recidivanza. I
requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va come imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica,
invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifest potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indica recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazio rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare. La sussistenz un pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato va, quindi, es quando la condotta criminosa posta in essere si riveli sporadica ed occasionale e va, invece, affermata nel caso in cui – all’esito di una valutazione prognos fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul con socio-ambientale in cui verrebbe a trovarsi se non sottoposto a misura – appa probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati. Il requi dell’attualità del pericolo può sussistere, quindi, anche quando l’indagato disponga di immediate opportunità di ricaduta (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/202 Gizzi, Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, COGNOME, Rv. 279122).
Di questi principi è stata fatta corretta applicazione nel caso di specie
2.1. Il Tribunale, dopo avere rilevato che COGNOME aveva commesso una pluralità di condotte illecite lesive beni giuridici diversi, ha osservat giudizio prognostico in ordine alla reiterazione delle condotte delittuose do necessariamente essere esteso a tutti i reati connotati da violenza o modalità esecutive o nei mezzi usati per consumarli.
In quest’ottica, con argomentazione tutt’altro che illogica, ha riten pericolo di reiterazione delle condotte delittuose così intese, olt sussistente, anche concreto ed attuale alla luce della gravità delle con contestate e della loro protrazione per diversi giorni – per di più in carcerario, soggetto al massimo controllo – con l’uso sistematico della viole anche gratuita e la completa perdita di ogni forma di autocontrollo. Ha, inol valorizzato i numerosi precedenti penali anche per fatti che destano rileva allarme sociale ed il ruolo di rilievo da questi assunto nel corso della rivol condotte inneggianti alla stessa oltre alla commissione di atti vandal incediari, interrotti solo grazie ad uno straordinario impiego di uomini e mezzi
2.2. Quanto alla rilevanza della situazione pandemica e alle restrizion essa connesse, il Tribunale ha evidenziato che non hanno rappresentato la cau scatenante, bensì l’occasione per manifestazione di impeti criminosi. D’a parte, tale peculiare contesto, sebbene effettivamente di portata straordin ha interessato in maniera indifferenziata l’intero territorio nazi sottoponendo la popolazione italiana, complessivamente considerata, a lunghe
profonde restrizioni delle possibilità di movimento e di relazione, nonché a f limitazioni, nell’ambito sia lavorativo che personale; il riverbero (rigorosissime) limitazioni si è inevitabilmente avuto, dunque, anche su popolazione carceraria.
Non è quindi corretto orientare il giudizio secondo una visione parcellizza così sostanzialmente isolando il contesto carcerario dalla situazione nella globalità, in tal modo assumendo l’emergenza pandemica a fattore quasi i grado di legittimare le condotte illecite (realizzate, peraltro, solo minoranza della vasta popolazione, che era all’epoca presente all’interno de istituti penitenziari).
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve esser pertanto, rigettato.
A tale statuizione consegue la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali.
Va, infine, disposta la trasmissione alla Cancelleria per gli adempimenti di all’art. 28 reg. esec. cod. proc. Pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Manda alla cancellaria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. proc. pen.
Così deciso il 9 giugno 2023
COGNOME
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente