Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42171 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42171 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/10/2022 del TRIB. LIBERTA’ di BARI
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; concluso chiedendo l’inammisibilità del ricorso. Il difensore, AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO non è presente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari con funzione di riesame, ha accolto l’appello, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, avverso l’ordinanza con la quale in data 18 marzo 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede ha rigettato la richiesta di applicazione, nei confronti di NOME COGNOME della misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato devastazione, di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 419 cod. pen. contestato al capo 1, nonché in relazione al reato di cui agli artt. 110, 337, 61 n. 5 cod. pen. di cui al capo dell’incolpazione provvisoria.
Il primo reato risulta contestato come commesso, all’interno della Casa circondariale di Foggia, in data 9 marzo 2020, unitamente a numerosi altri detenuti, con particolare riferimento alla condotta di approfittare dell’apertura del cancello verso la zona passeggio, spingendolo con forza e riuscendo ad oltrepassarlo consentendo l’uscita anche ad altri detenuti, di utilizzare estintori per spargerne il contenuto contro il furgone della polizia penitenziaria e sul corpo di un ispettore, nonché nel danneggiare la maniglia della porta di ingresso della portineria antistante l’ufficio del Direttore dell’istituto penitenziario.
Il reato contestato al capo 9 dell’incolpazione attiene alla condotta di resistenza a pubblico ufficiale, commessa in concorso con altri, ai danni dell’ispettore COGNOME.
Le condotte si collocano in data 9 marzo 2020 quando, all’interno della Casa circondariale di Foggia, come in altri istituti penitenziari d’Italia, a seguito de diffusione conclamata della pandemia da COVID-19, si venivano a creare forti tensioni e proteste avverso le misure governative adottate per la prevenzione del contagio quali, ad esempio, quelle riguardanti la sospensione dei colloqui in presenza con i familiari.
In quell’occasione, quindi, si era verificata una vera e propria rivolta all’interno dell’Istituto penitenziario di Foggia dove circa quattrocento detenuti appartenenti ai reparti del “vecchio giudiziario” e del “nuovo complesso” avevano dapprima abbandoNOME gli spazi loro concessi per il passaggio per, poi, confluire, devastando le zone di sbarramento presenti nella struttura fino all’area dell’intercinta, anche attraverso la forzatura del presidio di portineria, riuscendo ad aprire l’ulteriore varco di accesso che immetteva nella indicata intercinta.
Questi, quindi, sfruttando la componente numerica avevano provveduto a scardinare uno dei due cancelli della cosiddetta block house e a dileguarsi all’esterno dell’istituto.
I distinti gruppi di detenuti, provenienti dai reparti, viaggiavano insieme e forzavano i cancelli di sbarramento contrastando qualsiasi tentativo di opposizione posta in essere dalle unità di polizia penitenziaria addette ai reparti.
L’ordinanza impugnata descrive le attività di devastazione e di danneggiamento delle strutture dell’istituto penitenziario accertate come poste in essere dai detenuti, nonché le condotte finali con le quali questi erano riusciti forzato il doppio varco di accesso della cosiddetta porta carraia, dirigersi verso la zona dell’ingresso della casa circondariale detta block house.
Per forzare la porta carraia alcuni detenuti avevano minacciato e con violenza sottratto ad un agente di polizia penitenziaria la chiave della porta per, poi, rinchiuderlo all’interno del proprio gabbiotto. Altresì l’ordinanza descrive l circostanza che larga parte dei detenuti si ritrovava nello spazio antistante al cancello del cd. block house nonché il tentativo di forzarlo utilizzando un carrello con materiale infuocato all’interno.
Tuttavia, per riuscire a scardinare il cancello e procurarsi l’evasione, si evidenzia che i detenuti avevano sfruttato la circostanza relativa alla presenza di una visita e, quindi, approfittando dell’apertura del cancello per consentire alla familiare di uscire dalla cinta muraria, si sottolinea che alcune detenute avevano bloccato le fotocellule del cancello pedonale permettendo a svariati detenuti di guadagnare la libertà.
1.1.11 Giudice per le indagini preliminari, pur riconoscendo la sussistenza dei gravi indizi di reato, escludeva la sussistenza delle esigenze cautelari collegando le condotte di devastazione contestate, all’eccezionale ed irripetibile situazione determinata dalle preoccupazioni, diffusesi tra i detenuti presso diversi istituti penitenziari, nelle immediatezze della notizia della conclamata diffusione della pandemia da Covid-19 e a causa dell’attuazione di misure adottate per prevenire il contagio.
1.2. Quanto agli elementi ritenuti gravemente indizianti, il Tribunale fa riferimento a numerose prove raccolte, attraverso i filmati delle telecamere, installate per ragioni di sorveglianza, nonché le informative e relazioni di servizio, come quella del 10 marzo 2020 e, da ultimo, quelle del Vice ispettore COGNOME e del Dirigente di Mola.
Da questi atti, secondo l’ordinanza impugnata, emerge chiaramente il ruolo assunto da COGNOME nella sommossa, nonché le singole condotte contestate al capo 1, oltre alla circostanza di aver attuato la descritta condotta violenta, ai danni dell’ispettore di polizia penitenziaria insieme ad altri detenuti, di cui al capo della rubrica, approfittando peraltro della situazione contingente evadendo dall’istituto penitenziario.
1.3.Dal punto di vista delle esigenze cautelari il Tribunale evidenzia che Giudice, nel rigettare la richiesta, aveva sostenuto che, pur optando per I )(‘ t….
tt
concezione estensiva secondo la quale per l’applicazione delle misure cautelari personali il concetto di reati della stessa specie deve riferirsi, non solo a fatti che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche a reati che, pur non previsti dalla stessa disposizione di legge, presentano uguale natura in relazione al bene tutelato o alle modalità esecutive, si doveva prendere atto che i reati di devastazione e sequestro di persona sono delitti riguardanti una ristretta categoria di interessi e beni giuridici tutelati.
In tema di esigenze cautelari, invece, secondo il Tribunale il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto-reato, atteso che l’oggetto del periculum è la reiterazione di reati della stessa specie e non del concreto fatto, oggetto di contestazione, richiamando un precedente della sezione Quinta penale di questa Corte, n. 70 del 24 settembre 2018, ricorrente COGNOME.
Si ritiene da parte del Tribunale che, per individuare i reati della stessa specie, non si deve considerare l’uguaglianza del bene giuridico tutelato sul piano astratto ma si deve sviluppare questo esame sul piano concreto, avendo riguardo alle fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge presentano uguaglianza in natura, relativamente al bene tutelato e alle modalità esecutive.
Il Tribunale sottolinea che elemento unificatore delle Condotte poste in essere, contestate al COGNOME in via provvisoria (devastazione e resistenza a pubblico ufficiale), è in realtà quello della violenza indiscriminata nei confront delle persone e delle cose, dato comune che è in grado di ricomprendere un ampio catalogo di reati della stessa specie rispetto a quelli per i quali si procede, in quanto tale concetto deve estendersi a tutti i reati connotati da violenza, sia questa intrinseca alle modalità esecutive della condotta sia ai mezzi usati per commettere il reato.
Ciò premesso, il Tribunale con funzione di riesame ha osservato che la prognosi di recidiva va fondata su elementi di carattere oggettivo, attinenti al fatto commesso quali la gravità in concreto, le modalità di commissione dello stesso, oltre che su elementi di carattere soggettivo, attinenti alla personalità dell’autore desunta dalla condotta di vita anteatta e dalle stesse modalità di commissione del reato.
L’ordinanza evidenzia che, in relazione a tale profilo, il Giudice, nel rigettare la richiesta, non ha offerto alcuna motivazione perché, pur facendo riferimento alla personalità degli indagati, non valorizza minimamente i loro precedenti penali, i carichi pendenti ed il comportamento tenuto durante la perpetrazione del reato.
Sotto il profilo dell’attualità del pericolo di reiterazione giova rammentare, secondo il Tribunale, che la valutazione prognostica circa il pericolo di recidiva non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere.
Infine, si rimarca che l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l’attualità e concretezza di condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità della condotta anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo, quando persistano atteggiamenti proclivi al delitto e collegamenti con l’ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato.
Alla stregua di tali principi interpretativi, il Collegio ha ritenuto che il pr Giudice sia stato carente nel compiere questa doppia valutazione, necessaria a fondare il giudizio sulla prognosi dì recidiva, limitandosi a ritenere il contest fattuale del tutto singolare, inconsueto e connotato dall’esistenza in atto della pandemia da Covid-19, escludendo il pericolo di reiterazione di condotte analoghe e non ritenendo il pericolo di recidiva attuale.
Il Tribunale, invece, osserva che l’eccezionale situazione di emergenza e l’adozione di misure restrittive per effetto del diffondersi della pandemia da Covid-19 è stata mera occasione per la manifestazione di impeti criminosi propri della personalità di ciascuno dei rivoltosi.
Ciò il provvedimento desume dalla gravità delle condotte, le quali sono state attuate in ambiente carcerario e nonostante questo fosse sottoposto a massimo controllo, addivenendo alla devastazione degli ambienti, in modo organizzato come si desume dalle immagini del sistema di videosorveglianza dell’istituto di pena.
Inoltre, secondo l’ordinanza impugnata, i detenuti hanno usato violenza nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria in modo gratuito e senza che fosse necessaria per la superiorità numerica dei rivoltosi rispetto ai medesimi agenti.
Ancora, è stata sottolineata l’assoluta gravità dei danni arrecati alla struttura di detenzione resa inagibile per giorni e all’attività dell’amministrazione penitenziaria, posto che erano stati incendiati anche larga parte dei documenti dell’ufficio matricola.
Il Tribunale, poi, sottolinea che l’indagato ha svolto un ruolo di rilievo ai fi della devastazione, approfittando anche della situazione per prendere parte all’evasione di massa, fatto per il quale è stato giudicato separatamente in sede di merito, riportando condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione.
A ciò il Tribunale ha aggiunto la pericolosità soggettiva di COGNOME, indicato come gravato da precedenti per reati commessi con violenza (tra cui associazione per delinquere, lesioni personali aggravate, rapina, porto abusivo di armi, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre a precedenti per spaccio di ) stupefacenti e ricettazione).
La personalità dell’indagato, del resto, secondo il Tribunale sarebbe espressione di una condotta antisociale, ripetuta nel tempo e di una personalità allarmante, in alcun modo scalfita dalle plurime precedenti esperienze giudiziarie che non hanno inibito le attuali condotte violente per le quali si procede a suo carico in sede cautelare.
L’entità della pena irroganda, la gravità delle condotte attuate, l’esistenza di recidiva espressione di capacità a delinquere, per il Tribunale impongono l’applicazione di misura cautelare custodiale, con la scelta di quella più grave, anche in considerazione del principio di proporzionalità.
2.Ricorre tempestivamente, avverso la descritta ordinanza, l’indagato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, denunciando due vizi, nei motivi di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.11 primo motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 419 cod. pen. e 273 cod. proc. pen.
Si evidenzia che tutte le condotte poste in essere da COGNOME erano finalizzate soltanto all’evasione e non al reato di devastazione contestato in via provvisoria.
Invero, la rivolta ha preso inizio alle 09:50 circa del 9 Marzo 2020 e già alle 10:12, nella stessa giornata, COGNOME riusciva ad evadere, dopo avere posto in essere le condotte specifiche che consentivano l’uscita verso l’esterno
La devastazione dell’ufficio demaniale con rottura di vetri, l’appiccamento di incendio è avvenuta successivamente alle 10:41, il danneggiamento dell’impianto di videosorveglianza nel reparto cosiddetto “vecchio giudiziario” si registrava alle 11:29 e l’incendio della zona antistante la block house, interveniva alle 11:41.
Tutte le condotte che sono state contestate quale devastazione sono avvenute successivamente all’evasione del COGNOME.
Il ricorrente evidenzia che si sarebbe confuso e sovrapposto da un lato il piano dell’adesione alla fase iniziale della sommossa, con il fine di evadere dal carcere, e dall’altro l’inesistente condivisione e partecipazione alla devastazione avvenuta dopo il suo allontanamento dall’Istituto.
Si fa riferimento, peraltro, alla condotta di oltre 450 detenuti i quali hanno mantenuto il controllo dell’istituto penitenziario sino almeno al 12 Marzo 2020 e la condotta di devastazione non è stata ascritta a tutti tali soggetti né a tutti g oltre 70 detenuti che erano riusciti a evadere in data 9 Marzo 2020.
Né la partecipazione iniziale alla rivolta né la successiva evasione valgono a integrare la diversa condotta di devastazione.
Il COGNOME, secondo la difesa, non può rispondere di una condotta che viene posta in essere successivamente rispetto alle proprie condotte finalizzate esclusivamente ad allontanarsi l’istituto penitenziario.
L’evento relativo alla devastazione non si era ancora verificato ma anzi, inizierà soltanto dopo la fuga dalla struttura carceraria e l’evasione di COGNOME.
La condotta di resistenza, peraltro, è stata posta in essere dal ricorrente quando il furgone degli agenti di polizia penitenziaria si trovava al di fuori de recinto del carcere e si rileva che non poteva applicarsi la misura detentiva della custodia in carcere perché la condotta di reato era da ritenersi avvinta in continuazione con il reato di evasione, per il quale era già stata applicata la misura cautelare.
Si rimarca che non tutti gli imputati di evasione che sono riusciti ad evadere dall’Istituto penitenziario durante la rivolta, sono stati raggiunti da ordinanza d custodia cautelare per il reato di devastazione.
COGNOME si è reso responsabile del reato di evasione ma si è costituito dopo poche ore e ciò denota che non è sussistente il dolo della devastazione non avendo questi mai avuto la volontà di partecipare alle attività di danneggiamento della casa circondariale di Foggia commesse fino al 12 Marzo 2020 da altri detenuti dopo l’evasione e dopo che lo stesso si era già costituito alle forze dell’ordine.
2.2.Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione dell’articolo 274, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto esigenze cautelari.
La gravità della condotta posta in essere per tre giorni consecutivi, dal 9 Marzo del 2020 al 12 Marzo 2020, non può essere ascritta all’odierno ricorrente il quale non ha occupato il carcere di Foggia e non ha attuato la condotta nei giorni successivi alla devastazione. Questi, infatti, ha partecipato soltanto alle attivit preliminari e alla sua evasione e, successivamente, si è costituito alle forze dell’ordine dopo poche ore dal momento in cui aveva lasciato l’Istituto penitenziario.
Tutte le osservazioni svolte dal Pubblico ministero nell’atto di appello, circa la gravità delle condotte quindi non si possono riferire al COGNOME che dopo poche ore dall’evasione, nel medesimo giorno si è costituito presentandosi alla questura di Foggia.
COGNOME in definitiva ha approfittato della rivolta per allontanarsi dal luogo di detenzione che non reputava sicuro per la propria incolumità alla stregua dell’avvenuta comunicazione della diffusione del virus Covid-19 all’interno della struttura e l’esistenza di detenuti contagiati isolati in apposita situazione.
La condotta è stata riconosciuta e valorizzata dal tribunale di Foggia che nel condannare COGNOME per il reato di evasione ha ritenuto sussistente l’attenuante di cui al quarto comma dell’articolo 385 cod. pen.
Con riferimento al requisito dell’attualità del pericolo la condotta successiva al reato del COGNOME rientra dagli elementi sintomatici di cui all’articolo 133 cod
pen. ed è inequivocabilmente indicativa di un immediato ravvedimento e di una oggettiva resipiscenza, essendo stato tra l’altro COGNOME il primo degli evasi a consegnarsi spontaneamente alle forze dell’ordine, a voler tornare in carcere riconoscendo l’errore fatto.
Tra gli elementi sintomatici di cui tenere conto ai fini della sussistenza del pericolo attuale di reiterazione di quell’articolo 274 cod. proc. pen., previst dall’articolo 133 cod. pen., vi è anche infatti la condotta successiva al reato, condotta totalmente ignorata dal Tribunale e che rende la posizione di COGNOME diversa dal punto di vista delle esigenze cautelari rispetto a quella degli altr coindagati.
Sul punto si rimarca che va valutata autonomamente ogni posizione prdcessuale di ciascuno dei coindagati scongiurando ogni tipo di automatismo rispetto all’applicazione delle misure cautelari.
Tutta la motivazione dell’appello del Pubblico ministero che fonda sull’esistenza di detenuti che hanno primeggiato all’interno del carcere imponendo il proprio volere, che sono saliti sul tetto dell’ufficio demaniale rafforzando i propositi delittuosi degli altri che hanno incendiato l’ufficio matrico e altri uffici demaniali, non riguarderebbe il ricorrente il quale si trovava g detenuto dal pomeriggio del 9 Marzo del 2020 e non si comprende sulla base di quali elementi il Tribunale ha potuto ritenere che COGNOME ha ricoperto un ruolo primario nell’ambito della rivolta, partecipando alla sommossa provocando la distruzione dei diversi ambienti della casa circondariale di Foggia. Gli atti di indagine e il sistema di videosorveglianza non lascerebbero emergere tale condotta.
In definitiva, il pericolo di reiterazione viene solo desunto dai precedenti penali in violazione della previsione di legge e in dispregio di pacifici e consolidat principi giurisprudenziali richiamati solo formalmente dal Tribunale del riesame.
La difesa ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. del 2 maggio 2023, tempestiva richiesta di trattazione in presenza, accordata.
All’esito dell’odierna udienza le parti hanno concluso nel senso riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1.11 primo motivo è infondato.
La censura in parte è inammissibile perché attinge l’ordinanza con ragioni in fatto, peraltro già superate dall’estensore del provvedimento che rimarca che, prima dell’evasione, COGNOME aveva già forzato la porta divisoria con la zona di aria,
aveva danneggiato la maniglia dell’ufficio portineria / tentando di forzare l’ingresso.
Questi, subito dopo, per il provvedimento impugNOME, ha posto in essere la condotta violenta nei confronti del Pubblico ufficiale, persona offesa del reato di cui al capo 9, scaricandogli addosso l’estintore, in un momento in cui l’indagato si trovava già fuori dal carcere ad evasione avvenuta.
Quindi, secondo la motivazione immune da illogicità manifesta del Tribunale, anche se parzialmente, la devastazione iniziale è dovuta anche a specifiche condotte del COGNOME.
Sul punto evidenziato dalla difesa, relativo al fatto che vi sarebbe stata prima l’evasione e, solo successivamente, la condotta di devastazione, il Tribunale risponde alla censura, già posta in sede di riesame – e che dunque in tale sede è soltanto reiterativa – con ragionamento completo, lineare ed immune da vizi logici, evidenziando, in particolare che la condotta di devastazione specificamente ascritta a COGNOME e descritta nell’incolpazione provvisoria, è stata acclarata attraverso le immagini fotografiche estrapolate dal sistema di videosorveglianza.
Va rigettata poi la censura relativa all’impossibilità di applicare la misura cautelare per essere, COGNOME, stato arrestato per il reato di evasione a fronte della sua costituzione alle forze dell’ordine di Foggia, tenuto conto che si tratta di condotte distinte, tutte suscettibili di essere valutate ai fini dell’applicabili misure cautelari custodiali.
1.1. GLYPH Il secondo motivo è infondato.
Secondo il ricorrente il provvedimento impugNOME non avrebbe adeguatamente considerato la pacifica eccezionalità della situazione di contesto, venutasi a creare durante il periodo della nota emergenza epidemiologica. I disordini in relazione ai quali si procede altro non sarebbero, in tale ottica, se non l’inevitabile portato delle rigorosissime restrizioni adottate a carico dell popolazione carceraria, che nutriva ovvie e giustificate preoccupazioni e che, solo per tale ragione, dette luogo alle proteste poi degenerate.
Il Tribunale del riesame, però, ha affrontato in modo attento e puntuale tale specifica problematica, dipanando un iter argomentativo di lineare impostazione logica.
L’ordinanza impugnata, infatti, rimarca che:
il contesto storico e fattuale, sebbene effettivamente di portata straordinaria, ha interessato in maniera indifferenziata l’intero territor nazionale, sottoponendo la popolazione italiana, complessivamente considerata, a lunghe e profonde restrizioni delle possibilità di movimento e di relazione, nonché a forti limitazioni, nell’ambito sia lavorativo che personale;
il riverbero di tali (rigorosissime) limitazioni si è inevitabilmente avuto dunque, anche sulla popolazione carceraria;
date queste premesse, è del tutto improprio orientare il giudizio secondo una visione parcellizzata, così sostanzialmente isolando li contesto carcerario dalla situazione nella sua globalità, in tal modo assumendo l’emergenza pandemica a fattore quasi in grado di legittimare le condotte illecite (realizzate, peraltro, solo da una minoranza della popolazione all’epoca presente all’interno degli istituti penitenziari).
In ogni caso, la motivazione, pur prendendo in considerazione la posizione di una pluralità di soggetti destinatari della richiesta di applicazione della misura cautelare e, comunque, dell’appello della parte pubblica, contiene una specifica motivazione rispetto a COGNOME, sia sotto il profilo indiziario che quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, peraltro non attinta, nella presente sede, da specifiche e ammissibili censure.
Inoltre, il ragionamento del Tribunale si esprime esaurientemente nel senso che le circostanze in cui i fatti sono stati commessi sono state mera occasione in cui le condotte sono state attuate, avendo invece, rimarcato la specifica esistenza di esigenze cautelari, tratte dai precedenti significativi di COGNOME, oltr che dalle specifiche modalità della condotta, in uno al fallimento di qualsiasi attività rieducativa attuata durante il precedente periodo di detenzione sofferto, oltre al ruolo rivestito nella rivolta sfociata nell’evasione di massa da parte dei detenuti.
Dunque il Tribunale ha mostrato di aver valutato in modo approfondito le concrete modalità della condotta di reato, indicate con ragionamento non manifestamente illogico, notevolmente violente, le particolari circostanze di tempo e luogo e le motivazioni dell’azione delittuosa, e ha ritenuto, in modo pienamente logico e privo di contraddittorietà, che tali modalità denotino una personalità incline a commettere reati contro l’autorità e con uso di violenza, essendo state le restrizioni imposte dall’emergenza pandemica una mera occasione per scatenare la rivolta finalizzata a devastare la struttura carceraria e ad abbatterne le difese, consentendo anche a molti detenuti, tra cui COGNOME, di evadere.
Infine, va rilevato che l’attualità del pericolo di reiterazione criminosa è configurabile ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all’epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate. Il relativo giudizio, quindi, non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall’analisi della personalità
GLYPH
//t
dell’indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede) sia dall’esame delle concrete condizioni di vita di quest’ultimo.
Sicché, la sussistenza di un pericolo attuale di reiterazione del reato va esclusa solo qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo, invece, essere affermata quando – all’esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misura – appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati. Il requisito dell’attualità del pericolo p sussistere, quindi, anche quando l’indagato non disponga di immediate opportunità di ricaduta (tra le altre, Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 274403; Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Rv. 273674; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216).
Le esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen. debbono reputarsi, invero, addirittura conclamate, alla luce dei profili fattuali di cui il Tribunale dato conto, non senza aggiungere come i medesimi valgano senz’altro ad integrare il richiesto requisito della concretezza, da interpretarsi correttamente alla luce di quanto emerge dai passaggi argomentativi della motivazione della sentenza n. 20769 del 28 aprile 2016 delle Sezioni Unite di questa Corte, laddove si è evidenziato come gli “indici rivelatori” da prendere in esame, ai fini della verifica della reale sussistenza del requisito in questione – come pure di quello, formalmente distinto, dell’attualità – sono da individuarsi nelle specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell’indagato o imputato, così ancorandosi ad un giudizio prognostico che il Tribunale del riesame, lungi dall’aver eluso, ha puntualmente eseguito.
È, infine, condivisibile il principio secondo il quale (tra le altre, Sez. 6, 47887 del 25/09/2019, I., Rv. 277392), in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive. Invero, quanto alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione di misure coercitive personali, il concetto di “reati della stessa specie” di cui all’art. 2 comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deve riferirsi non solo a reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche alle fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano “uguaglianza di natura” in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive (Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016, Rv. 268444).
Si tratta di principi, cui il Collegio intende dare continuità, dei qua l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione, risultando, sotto il profilo denunciato assolutamente immune da vizi di ogni tipo.
3.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamen delle spese processuali.
Si dispongono, a mezzo Cancelleria, gli adempimenti ex art. 28 Reg. es. cod proc. pen., per l’immediata esecuzione dell’ordinanza impugnata, trattandosi rigetto del ricorso proposto avverso ordinanza applicativa della misura caute emessa dal Tribunale con funzione di riesame, a seguito di appello della pa pubblica ex art. 310 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. es cod. proc. pen.
Così deciso in data 15 giugno 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente