Determinazione della Pena: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità del Ricorso Generico
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi che contestano la determinazione della pena da parte dei giudici di merito. La decisione sottolinea come un motivo di ricorso generico, che non si confronta specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, sia destinato a essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava un presunto vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio. In sostanza, l’imputato lamentava che i giudici di secondo grado non avessero adeguatamente spiegato le ragioni alla base della pena inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto il motivo di ricorso ‘oltremodo generico’ e ‘manifestamente infondato’. La conseguenza di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Ricorso
La Corte ha basato la propria decisione su principi consolidati in materia di determinazione della pena. Innanzitutto, ha ribadito che la graduazione della pena, inclusa la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti e il loro bilanciamento, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Questo potere deve essere esercitato nel rispetto dei criteri guida fissati dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che riguardano la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole.
Il punto cruciale della motivazione risiede però in un altro principio: l’obbligo di una motivazione specifica e dettagliata sulla quantificazione della pena sorge solo quando questa si discosta notevolmente dai minimi edittali e si attesta su livelli ‘di gran lunga superiori alla misura media’. Nel caso di specie, non solo la pena non era superiore alla media, ma la Corte d’Appello aveva addirittura motivato una ‘consistente riduzione della pena’ in favore dell’imputato. Il ricorso, non confrontandosi con questo aspetto specifico e limitandosi a una critica generica, ha dimostrato la sua totale infondatezza.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza rappresenta un monito fondamentale per la pratica forense. Quando si intende impugnare una sentenza per questioni relative alla determinazione della pena, non è sufficiente lamentare genericamente una motivazione carente. È indispensabile che il ricorso articoli una critica specifica, puntuale e pertinente, che si confronti direttamente con l’iter logico-giuridico seguito dal giudice nella sentenza impugnata. In assenza di una tale specificità, il rischio concreto non è solo il rigetto del ricorso, ma una declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, aggravando la posizione processuale ed economica dell’assistito.
Quando un ricorso sulla determinazione della pena è considerato ‘generico’?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è generico quando non si confronta con l’effettivo tenore del provvedimento impugnato, limitandosi a una critica generale senza analizzare specificamente le ragioni esposte dal giudice di merito per quantificare la sanzione.
Il giudice deve sempre motivare in modo dettagliato la pena inflitta?
No. La Corte di Cassazione ribadisce che una spiegazione specifica e dettagliata è necessaria solo quando la pena inflitta è di gran lunga superiore alla misura media. Negli altri casi, rientra nella discrezionalità del giudice, esercitata secondo i principi degli artt. 132-133 del codice penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 862 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 862 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ALTAMURA il 17/05/1999
avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è oltremodo generico, non confrontandosi con l’effettivo tenore del provvedimento impugnato, e sarebbe comunque manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132-133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, contrariamente al caso in esame, sia di gran lunga superiore alla misura media (si vedano, in proposito, pagg. 3-4 della sentenza impugnata ove la Corte territoriale ha motivato la consistente riduzione della pena in favore dell’imputato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024
e estensore GLYPH
Il Presidente