Determinazione Pena: I Limiti del Ricorso in Cassazione
La determinazione della pena è una delle fasi più delicate del processo penale, in cui il giudice stabilisce la sanzione da applicare al condannato. Ma cosa succede se l’imputato ritiene la pena eccessiva? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i limiti entro cui è possibile contestare tale decisione in sede di legittimità, specialmente in presenza di precedenti penali.
I Fatti del Processo
Il caso analizzato riguarda un soggetto ritenuto responsabile del reato di tentato furto. A seguito della condanna nei primi due gradi di giudizio, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un’erronea applicazione dell’articolo 133 del codice penale. Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente i criteri per la commisurazione della sanzione, irrogando una pena sproporzionata.
La Decisione della Corte e la Determinazione della Pena
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno evidenziato che la censura mossa dalla difesa mirava, in realtà, a ottenere una nuova valutazione sulla congruità della pena, un’operazione preclusa nel giudizio di cassazione. Quest’ultimo, infatti, è un giudizio di legittimità, non di merito: il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge, non riesaminare i fatti o le valutazioni discrezionali dei giudici dei gradi precedenti.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha ritenuto che la decisione impugnata fosse sorretta da una motivazione adeguata e coerente. I giudici d’appello avevano infatti considerato congruo il quantum di pena stabilito in primo grado, valorizzando due elementi cruciali:
1. La personalità negativa dell’imputato.
2. La presenza di numerosi e specifici precedenti penali.
Questi fattori giustificavano ampiamente la pena inflitta. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato, citando una precedente sentenza (n. 5582/2014): è inammissibile il ricorso che critica la determinazione della pena se questa non è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Poiché nel caso di specie la motivazione era presente e logicamente strutturata, non vi era spazio per alcuna censura.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza conferma che la discrezionalità del giudice di merito nella quantificazione della pena è molto ampia e difficilmente sindacabile in Cassazione. Per poter contestare con successo la sanzione, non è sufficiente sostenere che sia ‘troppo alta’; è necessario dimostrare un vizio logico manifesto o una totale assenza di motivazione. In mancanza di tali vizi, e in presenza di elementi negativi come i precedenti penali, il ricorso volto a una semplice ‘rivalutazione’ della pena è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice di merito?
No, di norma non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione sulla congruità della pena. Tale censura è inammissibile, a meno che la determinazione non sia il risultato di un mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
Quali elementi ha considerato la Corte per giudicare adeguata la pena in questo caso?
La Corte ha ritenuto la pena adeguata basandosi sulla motivazione fornita dal giudice di merito, che ha tenuto conto della negativa personalità dell’imputato e dei suoi numerosi precedenti penali specifici per lo stesso tipo di reato.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38738 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38738 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PENNE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile del reato di tentato furto.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen.
Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito ritenuto congruo il quantum di pena stabilito in primo grado, anche in ragione della negativa personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti specifici;
considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore