Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5277 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5277 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deduce l’errato giudizio di valenza tra circostanze e, in ogni caso, l’eccessività della pena irrogata;
ritenuto che il ricorso deduce motivi non consentiti, siccome inerenti al trattamento sanzionatorio adeguatamente motivato dai Giudici di merito;
rilevato, in particolare che priva di pregio è la generica doglianza in punto di mancato riconoscimento di un più favorevole giudizio di valenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, poiché – nel ribadire che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, COGNOME, Rv. 259899) deve rilevarsi come la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenti, mediante puntuale richiamo all’assenza di elementi a tal fine valorizzabili e, segnatamente, la personalità negativa dell’imputato;
considerato, infine, che sfugge a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio poiché la generica doglianza sul punto oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, COGNOME, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), fermo restando che nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un’argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Cass. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949);
ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
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Così deciso il 19 dicembre 2023