Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30832 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30832 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 15 novembre 2022 la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia del locale Tribunale del 13 luglio 2017, riconosciuta la continuazione tra i fatti esaminati in questa sede e quelli giudicati con la sentenza n. 2032/19 emessa il 23 aprile 2019 dalla Corte di appello di Bari, ha rideterminato la pena per i fatti oggetto della sentenza appellata, a titolo di aumento per la continuazione, in mesi sei di reclusione ed euro 120,00 di multa, complessivamente infliggendo a COGNOME COGNOME la pena finale di anni tre, mesi dieci di reclusione ed euro 480,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen., lamentando l’eccessiva entità dell’aumento disposto dalla Corte territoriale in conseguenza dell’effettuato riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli di cui alla sentenza n. 2032/19, emessa dalla Corte di appello di Bari il 23 aprile 2019, irrevocabile il 6 novembre 2020.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all’effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio.
Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. d irrogare – come disposto nel caso di specie – una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 25835601; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00
in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Presidente