Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1930 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1930 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Torre del Greco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte d’appello di Napoli udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi; uditi per il ricorrente l’AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, e l’AVV_NOTAIO che hanno concluso chiedendo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; l’accoglimento di entrambi i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12 dicembre 2024 la Corte d’appello di Napoli, provvedendo a seguito dell’annullamento disposto dalla Quarta Sezione con la sentenza n. 21029 del 2024, limitatamente alla qualificazione di NOME COGNOME quale promotore ai sensi dell’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/90, con rinvio per la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena nei confronti dello stesso COGNOME per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90 (capo 1) e per nove reati fine in complessivi sette anni e otto mesi di reclusione, tenuto conto della diminuente del rito abbreviato.
In particolare, la Corte d’appello di Napoli, dato atto della esclusione del ruolo di promotore della associazione ex art. 74 e della definitività della affermazione di responsabilità dell’imputato per la partecipazione a tale associazione (capo 1), oltre che della già intervenuta definitività della affermazione di responsabilità dello stesso in ordine ad altri reati, per aver trasportato, offerto in vendita e ceduto quantità anche ingenti di sostanze stupefacenti (capi 2 e 91); per aver compiuto, in concorso con altri, azioni estorsive volte a ottenere il monopolio del traffico di stupefacenti in Battipaglia e nelle zone limitrofe (capi 92, 94, 99, 100); per aver usato violenza o minaccia nei confronti di giovani elettori per costringerli a votare in favore di suo padre e ottenerne la nomina a consigliere comunale (capo 113); ha determinato in dodici anni di reclusione la pena base per il più grave reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/90, aumentata per l’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis1 cod. pen. a sedici anni di reclusione, ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a dieci anni e otto mesi di reclusione, aumentata di due mesi per la continuazione con il reato di cui al capo 2) e di un mese per ciascuno degli altri otto reati, per complessivi undici anni e sei mesi di reclusione, ridotta, per la diminuente del rito, alla suddetta pena di sette anni e otto mesi di reclusione. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto un primo ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e l’illogicità della motivazione, a causa della mancata considerazione, come base di computo, del minimo edittale per il più grave reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90, che era stato giustificato dalla Corte d’appello con un generico riferimento ai reati fine in materia di stupefacenti di cui ai capi 2) e 91), pur trattandosi di contestazioni che fanno riferimento a condotte collegate ai ruoli di capo e promotore dell’associazione, che erano stati esclusi, così esercitando il modo arbitrario il potere discrezionale di determinazione della pena.
L’automatismo considerato dalla Corte d’appello tra i ruoli di capo e promotore della associazione e la determinazione della pena base per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90 risulterebbe, pertanto, manifestamente illogico, essendo stati esclusi detti ruoli con la precedente sentenza di annullamento.
3. Avverso la medesima sentenza l’imputato ha proposto un secondo ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato anch’egli a un unico motivo, con cui ha denunciato, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l’errata applicazione degli artt. 627 e 628 cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, con riferimento alla determinazione della pena base per il reato più grave ex art. 74 d.P.R. 309/90 di cui al capo 1) e anche riguardo all’entità degli aumenti di pena per la continuazione.
Si censura, in particolare, la sottolineatura da parte della Corte d’appello, per giustificare l’entità della pena base per il reato più grave di cui al capo 1), del ruolo svolto dal ricorrente nella organizzazione dei trasporti di stupefacenti di cui ai capi 2) e 91), in quanto ciò sarebbe in contrasto con l’esclusione dei ruoli di promotore e capo del sodalizio, sulla base dei quali era stata affermata la sua responsabilità in relazione ai relativi reati, non avendo il ricorrente partecipato materialmente alla esecuzione di tali trasporti di stupefacenti, con la conseguente illogicità della motivazione sul punto.
Si sottolinea anche l’esclusione, sempre in relazione ai suddetti reati di cui ai capi 2) e 91), della circostanza aggravante della ingente quantità di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, con la conseguente erroneità e illogicità della affermazione contenuta nella sentenza impugnata, per giustificare la misura della pena base per il reato associativo di cui al capo 1), degli ingenti quantitativi di stupefacenti oggetto di tali condotte.
Anche il riferimento, sempre al fine della determinazione della pena base per il più grave reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/90 di cui al capo 1), alle condotte estorsive addebitate al ricorrente, in particolare quella di cui al capo 100), sarebbe improprio e illogico, essendo stata affermata la responsabilità del ricorrente in relazione a tali fatti per il suo ruolo di capo della associazione, che però, era stato escluso.
Analoghi rilievi si sollevano a proposito degli aumenti di pena disposti per la continuazione, in particolare per i reati di cui ai capi 2), 91) e 100), giacché anche tali aumenti di pena erano stati determinati considerando la responsabilità apicale del ricorrente all’interno del sodalizio, traendone una maggior gravità, incidente nella determinazione di detti aumenti di pena, nonostante, pur ferma la definitività della affermazione di responsabilità del ricorrente in relazione a tali reati, fosse stato escluso definitivamente il suo ruolo apicale o di promotore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati.
2. Va, in premessa, rammentato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278 – 01); l’esercizio di tale potere è, poi, insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di c all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243 – 01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197 – 01).
Ora, nel caso in esame, la Corte d’appello, nel rideterminare la pena base per il reato più grave ex art. 74 d.P.R. 309/90 di cui al capo 1), si è discostata in misura contenuta dal minimo edittale di dieci anni di reclusione, avendo determinato la pena per tale reato in dodici anni di reclusione, e ha giustificato tale, non rilevante, scostamento sottolineando le dimensioni organizzative della associazione, la capacità di approvvigionamento delle sostanze stupefacenti manifestata dal ricorrente e il suo contributo alla vita della associazione, e ha, in tal modo, attraverso la sottolineatura degli aspetti di preponderante gravità della condotta, illustrato adeguatamente le ragioni della determinazione di detta pena; la Corte territoriale ha, poi, contrariamente a quanto sostenuto in entrambi i ricorsi, preso atto della esclusione dei ruoli di capo e promotore del sodalizio, ma ha comunque considerato non già tale ruolo, bensì il contributo del ricorrente al perfezionamento dei reati fine del sodalizio di cui ai capi 2) e 91), che non è più controvertibile a seguito della definitività della relativa affermazione di responsabilità, e la loro gravità, posto che gli stessi, pur essendo stata esclusa la configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, hanno comunque avuto a oggetto quantitativi non certo modesti di sostanze stupefacenti; analogamente, la considerazione, ai fini della determinazione di detta pena base, delle condotte estorsive di cui ai capi 92, 94, 99 e 100, non si è fondata sul ruolo di capo o promotore, bensì sulla ritenuta oggettiva gravità di tali condotte, anch’essa non più controvertibile a seguito della inoppugnabilità della relativa dichiarazione di responsabilità.
Ne consegue l’evidente infondatezza di entrambi i ricorsi, non essendo stata fondata la determinazione della pena base, e neppure degli aumenti per la continuazione relativi ai suddetti reati di cui ai capi 2), 91) e 100), peraltro d
modesta entità e, dunque, non richiedenti diffusa motivazione (cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01), sul ruolo del ricorrente di capo o promotore del sodalizio o sulla partecipazione a detti reati da parte del ricorrente medesimo in tale veste, bensì sulla obiettiva pericolosità della associazione e sul ruolo comunque svolto nella stessa dal ricorrente, nonché sulla gravità delle altre condotte addebitate al ricorrente medesimo, e tali aspetti, idonei a giustificare sia la pena base sia i modesti aumenti di pena per la continuazione, non sono stati considerati in nessuno dei due ricorsi, che, dunque, debbono essere dichiarati inammissibili a causa della loro genericità e manifesta infondatezza.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 3/12/2025